Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17301 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11508-2018 proposto da:

COMUNE DI VENEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.

TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO BALLARIN,

NICOLETTA ONGARO ed ANTONIO IANNOTTA;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE DALLA SANTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1006/2017 della COMM. TRIB. REG. VENETO,

depositata il 09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. G.M., proprietaria di una unità immobiliare in Comune di Venezia, assoggettata al vincolo di cui alla legge speciale per la salvaguardia di Venezia n. 171/1973, impugnava gli avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione comunale aveva liquidato la maggiore ICI, per gli anni 2007 e 2008, in revoca dell’agevolazione prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, di cui la contribuente si era avvalsa;

2. l’adita CTP di Venezia accoglieva il ricorso sul motivo che “la Sovraintendenza di Venezia… ha dichiarato che l’edificio è sottoposto alle disposizioni della L. 16 aprile 1973, n. 171, art. 13 e del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791, art. 5, comma 1, e quindi anche alla L. 1 giugno 1939 n. 1089. Pertanto si giunge alla conclusione che gli immobili vincolati in base alla legge speciale per Venezia e quelli vincolati ex L. n. 1089 del 1939 si rivelano del tutto similari tali e quali all’inerenza dell’attribuzione in forma ridotta della base imponibile ICI prevista dal D.L. n. 16 del 1993”;

3. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Veneto ha confermato la decisione di primo grado aggiungendo che “la formulazione della certificazione rilasciata dalla Sovraintendenza in data 25 marzo 1998 (secondo la quale “l’edificio è sottoposto alle disposizioni della L. 16 aprile 1973, art. 13, e del D.P.R. n. 791 del 1973, art. 5, comma 1, e quindi anche a quelle della L. 1 giugno 1939, n. 1089″), consente di affermare che la L. n. 171 del 1973, è in qualche modo una estensione della L. n. 1089 del 1939, anche agli effetti della applicazione agevolativa del D.L. n. 16 del 1993”;

4. il Comune di Venezia ricorre, con due motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza suddetta;

5. la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con i due motivi di ricorso viene denunciata – sotto i profili, rispettivamente, della “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, convertito in L. n. 75 del 1993, in relazione all’applicazione della riduzione ICI agli immobili vincolati ai sensi della L. n. 1089 del 1939, per avere l’impugnata sentenza esteso tale agevolazione ad un immobile vincolato unicamente ai sensi della L. n. 171 del 1973” nonchè della “illogicità della motivazione. Erroneità della sentenza. Ingiustizia manifesta” (primo motivo) e della “violazione di legge. Violazione dell’art. 12 preleggi. Erronea interpretazione della legge” (secondo motivo) – l’illegittimità della sentenza impugnata in quanto affermativa della spettanza del beneficio fiscale di cui al D.L. n. 16 del 1993, relativamente ad un immobile vincolato ai sensi della L. speciale per Venezia, n. 171 del 1973;

2. la questione posta con i due motivi del ricorso è stata già affrontata da questa Corte con le sentenze n. 13145/2019, 4053/2019 e 3266/2019. Si premette che non sono qui prese in considerazione le risultanze dei documenti riprodotti come pagine 3a) e 3B) del ricorso per cassazione perchè la sentenza impugnata non ha riferimento ad esse e la controricorrente non precisa che i documenti siano stati prodotti nelle fasi di merito nè tantomeno specifica quando, in ipotesi, lo siano stati. Ciò premesso, il Collegio non ha ragione di distaccarsi da tali precedenti con cui è stato affermato in modo univoco che il beneficio fiscale previsto dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, – che fa riferimento ai soli immobili “di interesse storico artistico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3” sostituito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 14 (“Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2”) – non spetta per i beni vincolati ai sensi della L. n. 171 del 1973, art. 13. La L. n. 171 del 1973, art. 13, stabilisce che “… sarà prevista la compilazione, da parte del competente soprintendente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge delegata, di un apposito elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico per i quali non sia stata effettuata la notifica di cui alla L. 10 giugno 1939, n. 1089, da sottoporre alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione che provvede con proprio decreto entro i successivi 30 giorni, nonchè la compilazione, da parte del comune, di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delegata, all’albo del comune”). In base al D.P.R. n. 791 del 1973, art. 5, comma 2, “Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il soprintendente ai monumenti provvede a formare un elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, per i quali non sia stata effettuata la notifica ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, ed a trasmetterlo per l’approvazione al Ministro per la pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, entro i successivi 30 giorni. Il decreto è pubblicato mediante affissione all’albo comunale. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati”. La Corte, con le sentenze citate, ha osservato che la L. n. 171 del 1973 “non ha natura modificativa e/o integrativa della L. n.1089 del 1939… ma è intervento legislativo straordinario e speciale legato alla peculiarità urbane ed ambientali dell’agglomerato di Venezia. Diverse sono le finalità perseguite dalla legge generale sulla tutela dei beni storici ed artistici (divenuta codice dei beni culturali e del paesaggio) rispetto alla legge speciale sulla salvaguardia di Venezia: la prima ha lo scopo dichiarato di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale in attuazione dell’art. 9 Cost., la seconda è un intervento normativo, imposto dal degrado della città di Venezia e dalla necessità di salvaguardare l’equilibrio e la morfologia lagunare dagli eventi naturali, preordinato all’attuazione di misure di restauro e risanamento di natura urbanistico/edilizio come dimostrato dalla dettagliata disciplina nel titolo terzo della legge di programmi particolareggiati di intervento, comparti. Difformi sono anche le modalità di notifica del vincolo all’interessato; il regime di pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari è previsto dalla L. 10 giugno 1939, n. 1089, ora D.Lgs. n. 42 del 2004, ma non dalla normativa speciale. La diversità tra l’inserimento in elenco di cui alla normativa speciale sulla salvaguardia di Venezia e l’accertamento dell’interesse storico artistico disciplinato dalla pregressa normativa di tutela trova ulteriore conferma nel dettato del D.P.R. n. 791 del 1973, art. 5, comma 3, a tenore del quale ” agli effetti di quanto stabilito dall’art. 1, comma 2 (che parla di” finalità connesse al restauro ed al risanamento conservativo del tessuto urbano”), l’individuazione degli immobili di interesse monumentale, storico ed artistico può essere fatta per complessi di immobili definiti da perimetri riferiti al tracciato di strade, piazze o canali. In tali complessi sono inclusi anche edifici che, pur non avendo singolarmente interesse monumentale, storico ed artistico, fanno parte di ambienti da tutelare nel loro insieme in relazione alle finalità di cui alla L. n. 171 del 1973, art. 1″). Le finalità individuate nella disposizione normativa per ultimo citata sono rappresentate oltre che dalla tutela del patrimonio paesistico, storico archeologico e artistico di Venezia dalla salvaguardia del sistema idrico lagunare, dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico e delle acque e dal rilancio socioeconomico della città nel quadro dello sviluppo generale e dell’assetto territoriale della Regione”. Ciò detto è all’evidenza erroneo il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui la CTR, in dichiarato allineamento con la certificazione della Sopraintendenza in data 25 marzo 1998, ritiene che l’edificio di proprietà della odierna controricorrente, in quanto sottoposto a vincolo ex L. n. 171 del 1973, sia anche sottoposto a vincolo ex L. n. 1089 del 1939, essendo “la L. n. 171 del 1973, in qualche modo una estensione della L. n. 1089 del 1939”. Atteso quanto sopra e tenuto conto del fatto che le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (v., tra molte, Cass. n. 15407 del 2017; Cass. n. 4333 del 2016, Cass. n. 2925 del 2013, Cass. n. 5933 del 2013), il ricorso risulta essere fondato. La sentenza impugnata va, quindi, cassata;

6 la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente;

7. in considerazione del fatto che la questione trattata era nuova al momento della proposizione del ricorso per cassazione si ravvisano i presupposti per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;

compensa le spese dell’intero giudizio;

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, svolta con modalità da remoto, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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