Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17301 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22031/2011 R.G. proposto da:

SALF s.p.a. Laboratorio Farmacologico, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Nicola Stocchiero e Claudia Molino, elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultima in Roma alla via Panama n. 58, per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Cenate Sotto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gustavo

Orlando Zon e Roberto Paviotti, elettivamente domiciliato presso lo

studio di quest’ultimo in Roma alla via Canina n. 6, per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 98/67/10 depositata l’11 giugno 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Letta la memoria depositata dalla ricorrente, che insiste per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– In relazione ad avviso di accertamento ad essa notificato dal Comune di Cenate Sotto per TARSU annualità 2001-2003, SALF s.p.a. Laboratorio Farmacologico ricorre per cassazione con cinque motivi avverso la sentenza di rigetto dell’appello dalla stessa proposto contro la reiezione dell’impugnazione di primo grado.

– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, il terzo motivo denuncia violazione della medesima norma in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, per aver il giudice d’appello ritenuto solo ordinatorio e privo di sanzione decadenziale il termine di costituzione del resistente e dell’appellato nel giudizio tributario.

– Il primo motivo e il terzo sono inammissibili per difetto di decisività: vero che, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, il termine di costituzione del resistente D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 23, non ha natura ordinatoria, e tuttavia il resistente tardivamente costituitosi decade soltanto dalla facoltà di proporre eccezioni in senso stretto e di instare per la chiamata di terzi, mantenendo il diritto di difesa quanto al resto, cioè alla negazione dei fatti costitutivi della pretesa e alla produzione dei documenti (Cass. 28 settembre 2005, n. 18962, Rv. 584595; Cass. 2 aprile 2015, n. 6734, Rv. 635139); nella specie, la ricorrente non indica quale eccezione in senso stretto il resistente avrebbe proposto tardivamente, essa riferendosi unicamente a mere difese e produzioni documentali.

– Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, L. n. 142 del 1990, art. 32, per aver il giudice d’appello ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di accertamento, peraltro applicativo di una tariffa deliberata dalla giunta comunale in luogo del consiglio.

– Il secondo motivo è infondato: la ricorrente si duole che l’avviso non distingua le specifiche destinazioni dei metri quadrati tassati, e però l’avviso TARSU è sufficientemente motivato già con l’indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, non essendo necessario che esso dettagli le varie superfici iscritte a ruolo (Cass. 18 novembre 2011, n. 24267, Rv. 620341); peraltro, la delibera tariffaria può essere assunta dalla giunta comunale in luogo del consiglio, trattandosi della mera individuazione di criteri applicativi, che non impegna direttamente la potestà impositiva dell’ente locale (Cass. 24 aprile 2015, n. 8336, Rv. 635572).

– Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, L. n. 212 del 2000, art. 3, per aver il giudice d’appello escluso la decadenza del potere di accertamento in ragione della nuova decorrenza del termine quadriennale per ogni annualità di omissione della denuncia del contribuente.

– Il quarto motivo è infondato: posto che ad ogni anno solare corrisponde per la TARSU un’autonoma obbligazione tributaria (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 64), l’obbligo di denuncia non ottemperato dal contribuente si rinnova di anno in anno, impedendo la decadenza del potere di accertamento della perdurante violazione (Cass. 7 agosto 2008, n. 21337, Rv. 604363; Cass. 7 agosto 2009, n. 18122, Rv. 609332; Cass. 5 maggio 2010, n. 10796, Rv. 613068; Cass. 25 marzo 2014, n. 6950, Rv. 629795); l’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente per violazione dell’art. 97 Cost., da parte del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, così interpretato è manifestamente infondata, la struttura annuale dell’obbligo non incidendo sul buon andamento fiscale.

– Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 128 del 1998, art. 17, L. n. 146 del 1994, art. 39, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, D.P.R. n. 915 del 1982, art. 5, per aver il giudice d’appello ritenuto legittima l’assimilazione a rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti negli uffici SALF.

Il quinto motivo è infondato: venuto meno il regime di assimilazione legale dei rifiuti speciali non pericolosi, il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, vigente ratione temporis, ha introdotto un regime di assimilabilità regolamentare, sicchè la Delib. Comunale di assimilazione è titolo di riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che producono i rifiuti assimilati, a prescindere dal fatto che essi li smaltiscano in proprio (Cass. 4 dicembre 2009, n. 25573, Rv. 610488; Cass. 18 giugno 2010, n. 14816, Rv. 613706; Cass. 9 novembre 2011, n. 23312, Rv. 619985); nella specie, v’è stata delibera consiliare di assimilazione (l’eccezione di tardiva produzione in giudizio è basata dalla ricorrente sulla tesi che il resistente tardivamente costituitosi decada dalle produzioni documentali, tesi già riconosciuta come infondata); irrilevante ai fini della domanda di esenzione dalla tassa, la deduzione della società circa lo smaltimento diretto di una parte dei rifiuti assimilati neppure rileva agli effetti della domanda di riduzione tariffaria (implicitamente respinta dal giudice d’appello), ciò per la sua assoluta genericità, mentre il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, condiziona la riduzione a specifiche ipotesi di violazione della privativa (su distanza e capacità dei contenitori o frequenza della raccolta), con onere probatorio a carico del produttore dei rifiuti assimilati (Cass. 13 maggio 2015, n. 9731, Rv. 635472).

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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