Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17300 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. I, 27/06/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 27/06/2019), n.17300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7213/2016 proposto da:

H.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo

Nicolai 16, presso lo studio dell’avvocato Furlan Eliana,

rappresentato e difeso dagli avvocati Melani Graverini Piero, Rossi

Francesco, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale, Roma, Sede Firenze;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2019 dal Dott. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Sara Cistriani, con delega, per il ricorrente, che

ha chiesto l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – H.M. propone ricorso per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 14 gennaio 2016 con cui la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile perchè tardivo l’appello da lui proposto avverso l’ordinanza del 12 febbraio 2015 resa dal locale Tribunale ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., a mezzo della quale era stata rigettata l’impugnazione del diniego di riconoscimento, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale e di quella umanitaria.

La Corte d’appello ha in particolare ritenuto che l’appello dovesse essere proposto con citazione e non invece, come era stato fatto, con ricorso, e che pertanto occorresse aver riguardo, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, alla data di notificazione del ricorso, notificazione effettuata successivamente allo spirare del termine di 30 giorni prescritto.

2. – L’amministrazione intimata non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di censura della sentenza impugnata il ricorrente denuncia l’error in procedendo commesso dalla Corte territoriale per aver ritenuto che l’appello, nella materia in questione, dovesse essere proposto con citazione e non con ricorso.

2. – Il ricorso va respinto.

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 ha sottoposto le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale al rito sommario di cognizione previsto dagli artt. 702 bis c.p.c. e ss.. Oggi il quadro normativo – si aggiungerà incidentalmente – è mutato, giacchè, per effetto del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni nella L. 13 aprile 2017, n. 46, si applica alla materia non più il rito sommario di cognizione, ma il rito camerale.

Il citato art. 19, per quanto qui rileva, è stato novellato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 27, comma 1, lett. f) che ha così riformulato il comma 9 di essa: “Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d’appello”. Il passaggio rilevante della norma, in particolare, per i fini di questa decisione, è quello in cui è affermato che la Corte d’appello decide entro il termine indicato “dal deposito del ricorso”.

Sulla materia, con riguardo al testo novellato della disposizione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto che segue: “Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma” (Cass., Sez. Un., 8 novembre 2018, n. 28575).

Ai sensi dell’art. 19 citato, nel testo novellato, dunque, l’appello, prima di essere soppresso dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, di conversione, con modificazioni, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, andava proposto con ricorso.

Come emerge dal principio testè trascritto, e come la menzionata sentenza delle Sezioni Unite più ampiamente evidenzia nel corpo della motivazione, è però stata per l’appunto la novella ad introdurre la previsione del ricorso quale forma dell’appello in materia di protezione internazionale: in epoca precedente trovava applicazione la regola generale secondo cui l’appello avverso l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., e cioè l’appello proposto in applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., in difetto di diversa previsione normativa, si propone con citazione: “Nella versione dell’art. 19 anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 142 del 2015 l’interprete che si fosse interrogato sul modo di proposizione dell’appello contro la decisione resa in primo grado non avrebbe rinvenuto in essa alcuna previsione al riguardo e, dunque, avrebbe dovuto prendere atto che la relativa disciplina si doveva ricercare in quella emergente dalle disposizioni del procedimento sommario codicistico. In esse la norma dell’art. 702-quater c.p.c. non conteneva però – come, del resto, anche oggi – alcuna previsione espressa sulla forma della proposizione dell’appello. In presenza del silenzio del legislatore la giurisprudenza di questa Corte, allorchè si era dovuta interrogare sul suo significato, aveva concluso… che la forma dell’appello fosse quella della citazione. Ciò, in applicazione del principio affermato da Cass., Sez. Un. 2907 del 2014 nel senso che la previsione legislativa della possibilità dell’appello riguardo ad una decisione emessa a seguito di procedimento di primo grado regolato da un rito sommario… o comunque speciale rispetto a quello ordinario imponesse – in assenza di regolamentazione legislativa – di identificare la disciplina dell’appello in quella prevista per l’ordinario processo di cognizione. In pratica, nella vigenza dell’art. 19 nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 142 del 2015 la risposta in ordine alla forma dell’appello andava ricercata nell’esegesi dell’art. 702-quater imposta dal fatto che tale norma non regolava come non regola in modo sommario l’appello e che, quindi, tanto implicasse come implichi l’esclusione di una sorta di trascinamento del rito di cui al giudizio sommario di primo grado. Con la conseguenza che, salva l’applicazione diretta del disposto del secondo e del terzo inciso dell’art. 702-quater…, l’appello rimaneva regolato dalle norme disciplinatrici dell’appello secondo il rito ordinario e dunque, quanto all’atto introduttivo del gravame, dalla tecnica di proposizione dell’impugnazione con la citazione” (così in motivazione la citata Cass., Sez. Un., 8 novembre 2018, n. 28575).

Orbene, nel caso in esame, si versa in ipotesi nella quale trova applicazione il citato art. 19 nel testo antecedente alla novella disposta dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 27, comma 1, lett. f) trattandosi di appello proposto prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo (ricorso notificato il 30 aprile 2015): sicchè effettivamente l’appello andava proposto con citazione e non, come ha fatto l’odierno ricorrente, con ricorso, di guisa che del tutto correttamente la Corte territoriale ha scrutinato la tempestività dell’impugnazione con riguardo alla data di notificazione del ricorso e non a quella del suo anteriore deposito.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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