Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17300 del 13/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2576/2011 R.G. proposto da:

D.R., in proprio e quale liquidatore di Animals’ House di

R.D. & C. s.n.c., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio

Pace, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano al

corso di Porta Romana n. 89/b, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Rita

Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni, Irma Marinelli e

Raffaele Izzo, elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma al Lungotevere Marzio n. 3, per procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Esatri s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria

Rosa Verna e Paolo Boer, elettivamente domiciliata presso lo studio

di quest’ultimo in Roma alla piazza Cola di Rienzo n. 69, per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 126/43/09 depositata il 27 novembre 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– In relazione a cartella di pagamento n. (OMISSIS) per TARSU annualità 1999/2004, D.R., in proprio e quale liquidatore di Animals’ House s.n.c., ricorre per cassazione avverso il rigetto dell’appello proposto contro la reiezione dell’impugnazione in primo grado.

– Il ricorso denuncia vizi logici (primi due motivi) e violazioni di legge D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, D.P.R. 602 del 1973, art. 26 e artt. 140, 145 c.p.c. (ulteriori due motivi), per aver il giudice d’appello dichiarato corretta la notifica della cartella di pagamento e degli avvisi propedeutici.

– E’ incontroverso che l’ufficiale della riscossione abbia tentato la notifica della cartella nella sede della società in (OMISSIS), non riuscendovi per irreperibilità del destinatario (pag. 21/22 di ricorso); quando attesta essere il destinatario “sconosciuto” all’indirizzo, la relata di notifica (trascritta a pag. 8/9 del controricorso Equitalia) fa fede sino a querela di falso circa il fatto positivo delle ricerche infruttuose (Cass. 19 marzo 2007, n. 6462, Rv. 596703; Cass. 27 novembre 2012, n. 20971, Rv. 624307); ne deriva la legittimità della successiva notifica per affissione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e (Cass. 11 dicembre 2013, n. 27677, Rv. 629524).

– Affermando che “dalla documentazione agli atti risulta la corretta notifica della cartella impugnata”, il giudice d’appello non è quindi incorso in violazioni di legge, nè cadute motivazionali.

Infondato per la notifica della cartella, il ricorso è inammissibile per la notifica degli avvisi, poichè oggetto dell’impugnazione di prime cure è stata unicamente la notifica dell’atto a valle, come da trascrizione per autosufficienza (pag. 1/5 di ricorso).

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che per ogni controricorrente liquida in Euro 2.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA