Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17300 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/07/2017), n. 17300
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2576/2011 R.G. proposto da:
D.R., in proprio e quale liquidatore di Animals’ House di
R.D. & C. s.n.c., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio
Pace, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano al
corso di Porta Romana n. 89/b, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Rita
Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni, Irma Marinelli e
Raffaele Izzo, elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest’ultimo in Roma al Lungotevere Marzio n. 3, per procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
Equitalia Esatri s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria
Rosa Verna e Paolo Boer, elettivamente domiciliata presso lo studio
di quest’ultimo in Roma alla piazza Cola di Rienzo n. 69, per
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 126/43/09 depositata il 27 novembre 2009.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 giugno
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che:
– In relazione a cartella di pagamento n. (OMISSIS) per TARSU annualità 1999/2004, D.R., in proprio e quale liquidatore di Animals’ House s.n.c., ricorre per cassazione avverso il rigetto dell’appello proposto contro la reiezione dell’impugnazione in primo grado.
– Il ricorso denuncia vizi logici (primi due motivi) e violazioni di legge D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, D.P.R. 602 del 1973, art. 26 e artt. 140, 145 c.p.c. (ulteriori due motivi), per aver il giudice d’appello dichiarato corretta la notifica della cartella di pagamento e degli avvisi propedeutici.
– E’ incontroverso che l’ufficiale della riscossione abbia tentato la notifica della cartella nella sede della società in (OMISSIS), non riuscendovi per irreperibilità del destinatario (pag. 21/22 di ricorso); quando attesta essere il destinatario “sconosciuto” all’indirizzo, la relata di notifica (trascritta a pag. 8/9 del controricorso Equitalia) fa fede sino a querela di falso circa il fatto positivo delle ricerche infruttuose (Cass. 19 marzo 2007, n. 6462, Rv. 596703; Cass. 27 novembre 2012, n. 20971, Rv. 624307); ne deriva la legittimità della successiva notifica per affissione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e (Cass. 11 dicembre 2013, n. 27677, Rv. 629524).
– Affermando che “dalla documentazione agli atti risulta la corretta notifica della cartella impugnata”, il giudice d’appello non è quindi incorso in violazioni di legge, nè cadute motivazionali.
Infondato per la notifica della cartella, il ricorso è inammissibile per la notifica degli avvisi, poichè oggetto dell’impugnazione di prime cure è stata unicamente la notifica dell’atto a valle, come da trascrizione per autosufficienza (pag. 1/5 di ricorso).
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che per ogni controricorrente liquida in Euro 2.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017