Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17300 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17300 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 11/12/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Anton Perkovic, nella qualità di erede di Rosanda
Teresa, e Gina Tralicci, entrambi elettivamente
domiciliati in Roma, via Crescenzio 20, presso lo
studio dell’avv. Stefano Menicacci, che li rappresenta
e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

93.9.2..
2012_,

dello Stato e domiciliato in Roma presso i suoi uffici,
via dei Portoghesi 12;

/yr

– controrícorrente 1

Data pubblicazione: 12/07/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
emesso in data 13 dicembre 2010 e depositato il 16
febbraio 2011, R.G. n. 898/2007;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

il rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 3 dicembre 2007 Anton Perkovic,
nella qualità di erede di Teresa Rosanda, ha
chiesto alla Corte di appello di Perugia la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento, ex legge n.89/2001, del danno
subito per la durata eccessiva e non ragionevole
di un giudizio svoltosi davanti alla Pretura (e
al Tribunale) di Roma e quindi davanti alla Corte
di appello.
2. Si è costituito il Ministero della Giustizia e ha
chiesto dichiararsi la nullità della procura
rilasciata in favore dell’avv.to Tralicci perché
mancante della indicazione del luogo e della data
di rilascio e apparentemente conferita da un
soggetto residente all’estero, quindi senza
l’osservanza della procedura prevista in casi
simili e con la conseguenza del venir meno dello
2

Generale Dott. Sergio Del Core che ha concluso per

jus

postulandi.

Ha

chiesto

ammettersi

interrogatorio formale dei ricorrenti sulla
circostanza del luogo del rilascio della procura.
3. La Corte di appello di Perugia ha dichiarato il
ricorso inammissibile per nullità della procura,
ritenendo che fosse stata conferita all’estero ma

dall’avv. Gina Tralicci inidonea, in relazione al
luogo di rilascio della procura,
potere

di

accertato
parte

certificazione
il

del

difetto
difensore

e

dello
che

di

jus
ha

a esercitare il
conseguenza

ha

postulandi

da

condannato

al

pagamento delle spese processuali.
4.

Ricorrono per cassazione Anton Perkovic e l’avv.
Gina Tralicci affidandosi a tre motivi di
impugnazione

con

i

quali

deducono

rispettivamente: il Perkovic violazione e falsa
applicazione: a) dell’art. 24 e 26 della
Costituzione e degli artt. 100 e 112 c.p.c.; b)
degli artt. 154, 184 bis, 204 e 294 c.p.c.;
l’avv.

Tralicci

la

violazione

e

falsa

applicazione: a) degli artt. 81, 83 e 91 c.p.c.;
b) dell’art. 24 e 26 della Costituzione e degli
artt. 100 e 112 c.p.c.; c) degli artt. 154, 184
bis, 204 e 294 c.p.c.
5. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.
Ritenuto che
6. Per quanto riguarda l’impugnazione relativa alla

3

con autenticazione della sottoscrizione compiuta

posizione del Perkovic il ricorso deve ritenersi
inammissibile per i seguenti motivi.
Con il primo motivo si afferma che la Corte di
appello ha illegittimamente attribuito rilevanza
probatoria decisiva alla mancata risposta
all’interrogatorio formale del Perkovic senza
valutare ogni altro elemento di prova e in
particolare la certificazione di residenza in
Italia del Perkovic. La censura è inammissibile
in quanto, come ha rilevato l’Amministrazione nel
controricorso, non risulta che la deduzione circa
l’effettiva residenza dell’interessato in Italia
sia stata sottoposta al vaglio della Corte di
appello. Risulta al contrario che la Corte di
appello abbia concesso termine alla difesa del
ricorrente per il deposito di una nota nella
quale fosse indicata l’attuale residenza del suo
assistito al fine di consentire l’espletamento
dell’interrogatorio formale, per delega
all’autorità giudiziaria croata, che non aveva
sino ad allora potuto evadere la richiesta. Con
successiva ordinanza del 29 aprile 2010,
depositata il 19 maggio 2010, la Corte di
appello, preso atto che nessuna nota era stata
depositata dal difensore del ricorrente, ha
ritenuto che tale comportamento processuale
presumesse l’assenza di modifiche del luogo di
residenza indicato nel ricorso in Pola, nella
Repubblica di Croazia. Il testo del certificato

4

7.

che la difesa dei ricorrenti riproduce sotto
forma di fotocopia nel corpo del ricorso
evidenzia che tale certificato sarebbe stato
rilasciato dopo il deposito della sentenza della
Corte di appello e non si riferisce comunque
all’epoca di sottoscrizione del ricorso per equa

8. Con lo stesso motivo di ricorso il Perkovic
ribadisce l’eccepita violazione del suo diritto
di difesa consistito nel non aver avvisato il suo
difensore circa il

tempo e il

luogo

dell’espletamento del suo interrogatorio formale.
Anche questa censura è inammissibile perché non
coglie la ratio decidendi della Corte di appello
che nel respingere tale eccezione si è basata sul
differente regime di svolgimento degli atti
istruttori demandati per rogatoria ad autorità
giudiziaria straniera, ritenuto compatibile dalla
giurisprudenza di legittimità con l’ordine
pubblico interno ma soprattutto non tiene conto
della circostanza per cui la Corte di appello,
dopo aver constatato che la rogatoria era rimasta
inevasa, ha disposto l’assunzione diretta
dell’interrogatorio formale per l’udienza 13
dicembre 2010 in cui il Perkovic non è comparso.
9. Con il secondo motivo di ricorso si ribadisce
l’eccezione di decadenza dall’interrogatorio
formale non espletato nel termine originariamente
fissato dall’ordinanza che aveva disposto la sua

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riparazione.

assunzione per rogatoria internazionale, termine
prorogato dopo la sua scadenza e senza alcuna
istanza della parte interessata. La censura è
inammissibile perché assorbita dalle
considerazioni svolte con riferimento al primo
motivo di ricorso e alla constatazione da parte

assumere il mezzo di prova per rogatoria con
conseguente provvedimento che ha disposto
l’espletamento diretto dell’interrogatorio
formale. In ogni caso va rilevato che, come
affermato correttamente dalla Corte di appello la
“titolarità” della richiesta di assunzione della
prova appartiene all’autorità giudiziaria dello
Stato richiedente cui è attribuito, in base alla
convenzione dell’Aja applicata dal giudice del
merito, il potere di rivolgersi con commissione
rogatoria all’autorità competente di un altro
Stato contraente per richiedergli il compimento
di un atto istruttorio. La commissione rogatoria
ha pertanto un impulso officioso che caratterizza
tutto il sub-procedimento e che esclude la
possibilità di una comminatoria di decadenza,
eccepita dalla difesa dei ricorrenti, dovendo
ritenersi insussistente la ragione
giustificatrice di una rimessione in termini a
carico della parte che ha chiesto l’ammissione
della prova per il mancato espletamento
dell’attività istruttoria demandata dal giudice

6

della Corte di appello della impossibilità di

italiano all’autorità giudiziaria straniera. La
fissazione di un nuovo termine da parte del
giudice ha infatti una funzione di programmazione
della prosecuzione del processo e di
interlocuzione con l’autorità giudiziaria cui è
rivolta la richiesta di assunzione della prova

10. Con il primo motivo del ricorso relativo alla
posizione dell’avv. Gina Tralicci si deduce
l’illegittimità della condanna del difensore al
pagamento delle spese processuali in ipotesi non
di inesistenza ma di nullità della procura. Il
motivo è fondato sulla giurisprudenza di
legittimità

(Cass. civ. SS.UU. n. 10706 del 10

maggio 2006, Cass. civ. sezione III, ord. N. 961
del 16 gennaio 2009)

secondo cui, in materia di

disciplina delle spese processuali, nel caso di
azione o di impugnazione promossa dal difensore
senza effettivo conferimento della procura da
parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di
agire nel giudizio o nella fase di giudizio di
che trattasi (coma nel caso di inesistenza della
procura ‘ad litem’ o falsa o rilasciata da
soggetto diverso da quello dichiaratamente
rappresentato o per processi o

fasi di processo

diverse da quello per il quale l’atto è speso),
l’attività del difensore non riverbera alcun
effetto sulla parte e resta attività processuale
di cui il legale assume esclusivamente la

A ■

Ptotr

7

che prescinde dall’attivazione della parte.

responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile
la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
diversamente, invece, nel caso di invalidità o
sopravvenuta inefficacia della procura ‘ad
litem’, non è ammissibile la condanna del
difensore alle spese del giudizio, in quanto

efficace e la procura, benchè sia nulla o
invalida, è tuttavia idonea a determinare
l’instaurazione di un rapporto processuale con la
parte rappresentata, che assume la veste di
potenziale destinataria delle situazioni
derivanti dal processo.
11.11 motivo va pertanto accolto, restando assorbiti
i successivi motivi, con conseguente cassazione
del decreto impugnato e decisione nel merito di
condanna della parte ricorrente, anziché
dell’avv. Tralicci, al pagamento delle spese
processuali del giudizio svoltosi davanti alla
Corte di appello di Perugia. Fanno carico al
Ministero le spese sostenute dall’avv. Tralicci
nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso di Anton Perkovic
inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione in favore del
Ministero della Giustizia liquidate in complessivi 550
euro oltre spese prenotate a debito. Accoglie il primo
motivo di ricorso dell’avv. Gina Tralicci, assorbiti i

8

l’attività processuale è provvisoriamente

restanti motivi, cassa il decreto impugnato quanto alla
condanna della Tralicci al pagamento delle spese
processuali che pone, nella misura liquidata dal
decreto, a carico del ricorrente Anton Perkovic.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione in favore

euro per spese e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
dell’il dicembre 2012.

dell’avv. Gina Tralicci liquidate in euro 550 oltre 100

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