Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1730 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1730 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 25249-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI,
GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
TAGLIATI ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE

Data pubblicazione: 28/01/2014

ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a
margine del controricorso;

– controricorrente avverso l’ordinanza n. 895/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato SERGIO PREDEN che insiste per
l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al Tribunale di Bologna, Enzo Tagliati chiedeva il
riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 13, comma 8, legge n.
257/92, con conseguente rivalutazione, ai fini del conseguimento del
trattamento pensionistico, del periodo di accertata esposizione
all’amianto quale dipendente della Eridania S.p.A. presso lo
stabilimento di Bando come aiuto strumentista dal 18/7 all’1/10/1963
e quindi presso lo stabilimento di San Pietro in Casale dall’1/10/1973
al 31/3/1998. Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda con
sentenza che veniva confermata dalla Corte di appello di Bologna, che,
ritenuta infondata la riproposta eccezione di decadenza ex art. 47,
comma 5, d.l. n. 269/2003 (conv. con modificazioni nella legge n.
326/2003) accertava, all’esito della espletata consulenza tecnica
d’ufficio, che il Tagliati fosse stato esposto “a valori di fibre di amianto
pari o superiori al valore limite previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 277/91

Ric. 2012 n. 25249 sez. ML – ud. 14-11-2013
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BOLOGNA del 20/10/2011, depositata il 30/07/2012;

dall’1/10/73 al 31/12/95, per un periodo complessivo di circa 22 anni
e 3 mesi”.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’I.N.P.S. affidandosi
ad un motivo cui resiste con controricorso il Tagliati.
Con l’unico articolato motivo di ricorso l’I.N.P.S. denuncia

modificazioni in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.. Si duole del
fatto che la Corte territoriale non ha rilevato che nel caso di specie era
irrimediabilmente spirato il termine di decadenza facendo venir meno
il diritto sostanziale rivendicato.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Si premette che, come da questa Corte più volte affermato, la
decadenza processuale, che sanziona – a norma del secondo e terzo
comma dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo di cui all’art. 4,
comma primo, del d.l. n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del
1992 – la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento
a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, dell’azione
giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni
previdenziali, è dettata a protezione dell’interesse pubblico alla
definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di
spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, è sottratta alla
disponibilità della parte: pertanto tale decadenza è rilevabile d’ufficio salvo il limite del giudicato – in ogni stato e grado del giudizio, e quindi
è opponibile anche tardivamente dall’istituto previdenziale – così Cass.
9 settembre 2001 n. 18528; id. 15 dicembre 2005, n. 27674 -.
Nel caso di specie, la questione della decadenza ai sensi dell’art. 47
del d.P.R. n. 639/1970 è stata, invero, superata dal giudice di primo
grado il quale, ancorché non esaminandola espressamente, è, tuttavia,
entrato nel merito ed ha ritenuto fondata la domanda.
Ric. 2012 n. 25249 sez. ML – ud. 14-11-2013
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violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e successive

Come più volte affermato da questa Corte, sulla scia di Cass. sez.
un. 29 aprile 2003 n. 6632, ove il giudice decida espressamente su
una questione, risolvendone in modo implicito un’altra, rispetto alla
quale la prima si ponga in rapporto di dipendenza e la decisione venga
impugnata sulla questione risolta espressamente, non è possibile

giudicato implicito, in quanto l’impugnazione sulla questione
dipendente preclude la formazione di tale giudicato, perché il giudicato
implicito suppone il passaggio in giudicato della decisione sulla
questione dipendente espressamente decisa (Cass. 7 novembre 2005, n.
21490; id. 9 giugno 2010, n. 13833; 27 ottobre 2011, n. 22416).
Sempre questa Corte, a Sezioni unite, nella sentenza n. 26019 del
30 ottobre 2008 ha escluso il prodursi dell’effetto preclusivo di cui
all’art. 324 cod. proc. civ., in assenza di una statuizione esplicita sulla
decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria per il decorso dei termini
previsti dalla legge, ritenendo, altresì, la suddetta conclusione
compatibile con il principio costituzionale del giusto processo.
Dunque, nel caso di specie, la questione della decadenza, non
espressamente esaminata nel giudizio di primo grado, doveva essere
rilevata nel giudizio di appello anche in difetto di sollecitazioni da parte
dell’I.N.P.S..
Ed in questa sede legittimamente si duole l’Istituto di tale mancato
rilievo d’ufficio.
Ciò precisato, va osservato che questa Corte in recenti decisioni
(cfr. Cass. 3 febbraio 2012, n. 1629; id. 15 novembre 2012, n. 20031; 9
novembre 2012, n. 19482) ha chiarito che nel sistema assicurativoprevidenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia
strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una precisa
individualità, può spiegare effetti molteplici (prima e anche dopo la
Ric. 2012 n. 25249 sez. ML – ud. 14-11-2013
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sostenere che sulla questione risolta implicitamente si sia formato un

data del pensionamento) e può costituire oggetto di autonomo
accertamento. Analogamente tali caratteri sono enunciabili rispetto ad
un beneficio contributivo autonomamente disciplinato e il cui
riconoscimento richiede un’apposita domanda amministrativa. La
stessa rideterminazione della pensione a seguito dell’eventuale

della posizione contributiva è un fatto consequenziale a tale
mutamento e non è corretto qualificarla come correzione di una
precedente determinazione amministrativa ingiusta o erronea, si che
deve ritenersi – nel quadro della distinzione operata da Cass. S.U. n.
12720/2009 – l’applicabilità della decadenza ex art. 47, anche nel caso
di domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva per
esposizione all’amianto, pure se la domanda sia presentata da
soggetto già pensionato. Peraltro l’art. 47 contiene la previsione
generica di “controversie in materia di trattamenti pensionistici”, nel
cui ambito sono riconducibili anche tutte le controversie relative alla
posizione contributiva. Nello stesso senso, peraltro, si è già
pronunciata questa Corte in fattispecie identiche (oltre la già citata
Cass. n, 1629/2012, v. in precedenza Cass. n. 12685/2008; conf. Cass.
n. 7138/2011 e 8926/2011; e, successivamente, n. 8968, 8969 del 2012,
e altre conformi). È opportuno anche rilevare che dal sistema è
ricavabile l’onere degli interessati di proporre all’istituto gestore
dell’assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del
beneficio per esposizione all’amianto, nonostante incertezze lessicali
del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005). E dal carattere
sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e
dell’azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio
contributivo per esposizione all’amianto discende, anche sotto il
profilo sistematico, l’applicabilità della decadenza.
Ric. 2012 n. 25249 sez. ML – ud. 14-11-2013
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giustificato sopravvenuto mutamento – anche se con effetti retroattivi –

Come precisato da questa Corte, al fine di impedirne qualsiasi
sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata
dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza
di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in
quello di omissione delle indicazioni prescritte dal medesimo art. 47

In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della
causa nel merito con il rigetto della domanda, in quanto, come si rileva
dalla sentenza impugnata e non è contestato, la domanda
amministrativa è stata presentata in data 28/2/2002 e la domanda in
giudizio proposta in data 21/12/2006, quindi dopo il decorso del
termine triennale di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, a seguito del completamento dei complessivi termini prescritti
per l’esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni). Il
tutto, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5″.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore,
che contengono una esauriente replica anche ai rilievi di cui alla
memoria depositata dal Tagliati, siano del tutto condivisibili, siccome
coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Deve
ulteriormente precisarsi che, come da questa Corte già da tempo
evidenziato, il giudice ha l’obbligo di rilevare d’ufficio l’esistenza di una
norma di legge idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto
già allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte, e ciò
anche in grado di appello, senza che su tale obbligo possa esplicare rilievo
la circostanza che in primo grado le questioni controverse abbiano
investito altri e diversi profili di possibile infondatezza della pretesa in
contestazione e che la statuizione conclusiva di detto grado si sia limitata
solo a tali diversi profili, atteso che la disciplina legale inerente al fatto
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sez.

ML – ud. 14-11-2013

(cfr. Cass., sez. un., n. 12718 del 2009).

giuridico costitutivo del diritto è di per se sottoposta al giudice di grado
superiore, senza che vi ostino i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello
(cfr. in tal senso Cass. Sez. Un. 7 novembre 1997, n. 10933 ed in senso
conforme Cass. 16 gennaio 2002, n. 397; id. 8 settembre 2004, n. 18095;
11 gennaio 2011, n. 443). Ciò consente di ritenere che la sussistenza di

verificarsi della decadenza ex art 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, norma,
si ribadisce, dettata a protezione dell’interesse pubblico alla deftnitività
e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese
gravanti su bilanci pubblici) doveva essere valutata sotto tutti profili e
non dunque solo in relazione a quelli specificamente dedotti
dall’Istituto appellante.
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo, soluzione condivisa
dal Procuratore generale, che ha aderito alla relazione.
3 – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384,
comma 2, cod. proc. civ., la causa può decidersi nel merito, con il
rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.
4 – Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolarità
delle questioni trattate e del diverso esito dei giudizi di merito rispetto
a quello di legittimità, per compensare tra le parti le spese dell’intero
processo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Enzo Tagliati.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2013.

una preclusione all’azionabilità giudiziaria (come, nella specie, il

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