Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1730 del 23/01/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 23/01/2019), n.1730
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12548-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MOTOSPEED ITALIA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1821/21/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA depositata il 09/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GORI
PIERPAOLO.
Fatto
RILEVATO
Che:
– Con sentenza in data 14 marzo 2016 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta (in seguito, la CTR), respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 113/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta (in seguito, la CTP) che aveva accolto il ricorso della MOTOSPEED Italia srl (in seguito, la contribuente) contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2001;
– La CTR osservava in particolare che era fondata l’eccezione, tra le altre, motivante il ricorso introduttivo della lite di nullità della notifica dell’avviso di accertamento impugnato;
– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi;
– L’intimata società contribuente non si è difesa.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta il vizio di ultrapetizione per violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la CTR ha affermato la nullità della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, essendo invece eccepito dalla società contribuente la nullità “derivata” dell’atto impositivo per nullità della notifica del PVC prodromico allo stesso;
– La censura è fondata. E’ appena il caso di notare che, come si evince ai fini dell’autosufficienza dalla lettura del ricorso dell’Agenzia, oggetto del processo era, tra l’altro, appunto non la nullità della notifica dell’atto impositivo impugnato, quanto del PVC che ne era la base. In ogni caso, dall’esame dell’atto di appello, risulta anche che la questione della violazione del contraddittorio derivante dalla nullità della notifica del PVC era stata riproposta avanti alla CTR;
– Il giudice tributario di appello travisando l’oggetto della devoluzione in appello, è quindi incorsa nel denunciato error in procedendo.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, e per il regolamento della spese di lite.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Siciliana, sez. staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019