Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 173 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 04/01/2011), n.173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso

dall’Avv. SANSONI Andrea e dall’avv. Maria Athena Lorizio,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dora 1, presso lo studio di

quest’ultima;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 08/09/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Firenze, Sezione n. 09, in data 27.03.2006, depositata

il 10.04.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 15771/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 08/09/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 09, il 27.03.2006 e DEPOSITATA il 10 aprile 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, opinando che nel caso la registrazione dovesse scontare l’imposta in misura fissa e che, quindi, il Comune avesse diritto al rimborso di quanto versato.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’imposta di registro in misura proporzionale, versata in relazione a sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in sede di opposizione alla stima, aveva liquidato l’indennità integrativa di esproprio, censura l’impugnata decisione per violazione dell’art. 8, lett. B) e C) della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, e falsa applicazione dell’art. 1, comma 6, della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. n. 131 del 1986.

3 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.

4 – La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da soggetto non legittimato, non sembra fondata, avuto riguardo al quadro normativo di riferimento e ad un ormai pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. n. 3118/2006, n. 3116/2006).

4 bis – Peraltro, la decisione impugnata, tenuto conto che l’atto registrato concerneva non già il trasferimento del bene, bensì la maggiore indennità riconosciuta in sede di opposizione alla stima, sembra aver fatto malgoverno del principio secondo cui in tema di imposta di registro per espropriazioni per pubblica utilità, il beneficio della registrazione a tassa fissa, anzichè proporzionale, dei provvedimenti di esproprio trova la propria ratio nella funzione, propria di tali atti, di trasferire la proprietà del bene in favore dello Stato o di un ente pubblico territoriale, mentre tale funzione è del tutto estranea alla sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare della indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio. Ne consegue che non merita censura il provvedimento con il quale l’Ufficio finanziario assoggetti tale tipo di sentenza all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento, ai sensi dell’art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (Cass. n. 12692/2005, n. 12693/2005).

5 – Si ritiene sussistano, quindi, i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed al richiamato principio, peraltro affermato in giudizio in cui era parte un ente pubblico locale, ricorso va accolto nei limiti e riconosciuto che l’atto va registrato a tariffa agevolata dell’1%;

Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento della domanda, subordinatamente svolta dalla ricorrente Agenzia, e con l’affermazione che l’atto di che trattasi va registrato con l’applicazione della tariffa proporzionale agevolata dell’1%;

Considerato, altresì, che avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dell’applicato principio, le spese dell’intero giudizio vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa in relazione l’impugnata sentenza e decidendo nel merito dichiara che la tariffa applicabile all’atto in considerazione è quella agevolata dell’1%; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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