Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17299 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. II, 19/08/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 19/08/2020), n.17299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27505-2016 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO DE

GRENET 145, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DE CILLIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO IZZO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE

DI CATANZARO, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso l’ordinanza relativa al RG 1336/2016 del TRIBUNALE di

CATANZARO, depositata il 18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dr. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. T.A. ebbe a difendere, in procedimento penale definito con il rito direttissimo, imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed, a definizione del procedimento, ebbe a richiedere la liquidazione del suo compenso professionale al Giudice competente.

Avverso il provvedimento di detto Giudice che liquidava il compenso, l’avv. T. propose opposizione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 poichè non riconosciuto il compenso per alcune delle fasi, in cui s’articolò il procedimento.

Il Giudice designato del Tribunale di Catanzaro ebbe ad accogliere parzialmente l’opposizione, riconoscendo come dovuta la voce tariffaria relativa alla fase istruttoria, ma rigettò la pretesa afferente le due voci tariffarie afferenti l’introduzione del giudizio di convalida dell’arresto e del dibattimento col rito direttissimo.

Avverso detta ordinanza l’avv. T. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Il Ministro della Giustizia e gli altri soggetti, ritualmente evocati, non si sono costituiti a resistere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’impugnazione esposta dal ricorrente s’appalesa siccome infondata e va rigettata.

Con il primo mezzo d’impugnazione l’avv. T. denunzia violazione della norma di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 12, comma 3 poichè il Giudice calabrese non ha ritenuto di riconoscere e per la fase di convalida dell’arresto e per la fase del dibattimento per direttissima la voce tariffaria afferente alla fase introduttiva, benchè da lui espletata l’attività professionale propria di detta fase a tenore della disciplina tariffaria.

La censura svolta dal ricorrente non coglie la testa del chiodo posto che risulta articolata argomentazione astratta che non si confronta con la ragione, succintamente, esposta dal Tribunale per supportare la sua statuizione sul punto.

Difatti il Giudice calabrese ha messo in evidenza come, in ragione della struttura del procedimento per direttissima, non sia ipotizzabile la fase “introduttiva del giudizio” nè in relazione al sub procedimento di convalida dell’arresto nè in relazione al giudizio dibattimentale.

Il ricorrente invece analizza la natura e struttura degli istituti processual-penalistici dell’udienza di convalida dell’arresto e del dibattimento con il rito direttissimo ritenendo di individuare il diritto al compenso per la fase introduttiva del giudizio nell’attività defensionale svolta in relazione alle ricordate articolazioni del procedimento penale speciale.

Viceversa la questione va risolta avendo presente il dato testuale presente nella norma del D.M. n. 55 del 2014, art. 12, comma 3.

In detta disposizione è presente un elenco esemplificativo dell’attività professionale retribuita con la voce tariffaria in questione, che all’evidenza non appare essere quella correlata allo svolgimento dell’attività propriamente difensiva poichè al riguardo risultano attagliate le fasi di “studio della controversia”, “istruttoria dibattimentale” e “decisionale”, fasi il cui compenso è stato riconosciuto nella specie.

La specifica attività defensionale espletata dall’avv. T., e da questi richiamata in ricorso,appare inquadrabile in dette fasi della tariffa poichè in alcun modo hanno dato avvio al procedimento ovvero ad alcuna delle sue articolazioni; non alla presentazione al Giudice per la convalida e nemmeno all’avvio del dibattimento col rito direttissimo.

La fase introduttiva invece ha correlazione con l’atto della parte che dà avvio al procedimento, siccome anche chiarito nell’analogo testo afferente il procedimento civile sub art. 4 citato D.M. e dal tenore letterale della norma indicata siccome violata, attagliata specificatamente al processo penale.

Difatti risultano elencati atti con i quali la parte privata dà impulso al procedimento sia sub specie indagini preliminari – esposti, denunce, querele, – sia avanti il Giudice – opposizioni, ricorsi, impugnazioni, intervento responsabile civile, citazione dello stesso – nonchè atti – istanze, richieste, dichiarazioni – che appaiono correlate a specifici istituti propri del processo penale.

Nella specie, viene in evidenza il procedimento speciale con il rito direttissimo, nel quale effettivamente non concorre alcun atto proprio della parte privata di avvio del procedimento, posto che, come sottolineato dal Tribunale, l’arrestato viene presentato direttamente dall’Ufficiale od Agente di P.G. o dal P.M. al Giudice, che siede in udienza, per il giudizio ed il presupposto indispensabile per poter procedere con il rito speciale, ex artt. 449 e 558 c.p.p., risulta essere la convalida dell’arresto.

Effettivamente vi sono due distinte fasi del procedimento che tuttavia mantiene la sua struttura unitaria, posto che la convalida dell’arresto è solamente il presupposto necessario previsto positivamente per poter procedere immediatamente al dibattimento.

Quindi in effetti l’atto introduttivo del giudizio, ossia la presentazione dell’arrestato al Giudice del dibattimento ovvero la richiesta di fissazione dell’udienza, è atto o del P.M. ovvero della P.G. giammai dell’arrestato – imputato, soggetto che meramente subisce l’altrui iniziativa.

La conclusione dianzi precisata non implica che nel procedimento penale non si possa verificare l’avvio del procedimento ad iniziativa dell’imputato, sicchè la previsione di tariffa per detta parte privata sarebbe inutiliter data.

Difatti vi sono procedimenti speciali di cognizione nei quali è possibile anche all’imputato formulare richiesta o istanza di definizione del procedimento, siccome v’è il procedimento di esecuzione ovvero di prevenzione promosso ad istanza della parte privata, sicchè in tali ipotesi concorre l’atto di avvio del procedimento suscettibile di configurare siccome dovuto il compenso anche per la fase “introduttiva del giudizio” ad iniziativa dell’imputato-condannato.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione del disposto ex artt. 91 e 92 c.p.c. e D.M. n. 55 del 2014, art. 2, poichè il Tribunale ha omesso di riconoscere e liquidare gli esborsi sostenuti e documentati per la lite, nonchè gli accessori dovuti per legge.

In realtà la censura, per quanto è reso comprensibile dall’argomento critico sviluppato, appare frutto di equivoco sicchè non ha pregio giuridico.

Difatti il Tribunale ha stabilito di compensare tra le parti le spese del procedimento, ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, e tale statuizione non appare attinta da specifica censura anche perchè, come ricorda lo stesso ricorrente, la sua opposizione venne accolta per parte, sicchè era facoltà del Giudice operare ex art. 92 c.p.c., come fatto.

La compensazione delle spese di lite comporta necessariamente che quelle anticipate dalla parte rimangono a suo carico, sicchè il Giudice dell’opposizione non poteva intervenire circa gli esborsi fatti dall’avv. T. per la procedura ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Quanto poi alla liquidazione degli accessori in relazione al compenso riconosciuto con il decreto di liquidazione per l’opera professionale svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato, va rilevato come il Tribunale non ebbe a procedere a ritassare ex novo il quantum dovuto all’avv. T., bensì si è limitato a disporre un aumento della somma già riconosciutagli con il decreto di liquidazione opposto, pari a 612 Euro.

Pertanto in ordine agli accessori di legge conseguenti al pagamento del compenso professionale, rimangono ferme le disposizioni già adottate col decreto di liquidazione impugnato – mai fatte oggetto d’impugnazione -, poichè il Giudice dell’opposizione s’è limitato ad aumentare l’importo già riconosciuto siccome dovuto.

In difetto di resistenza dell’Amministrazione della Giustizia nulla s’ha da provvedere circa le spese di questo giudizio di legittimità.

Concorrono i requisiti processuali in capo al ricorrente per l’ulteriore versamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza della camera di consiglio, il 19 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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