Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17299 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7918-2012 proposto da:

COMUNE DI SIENA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GRASSI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EUROMEC SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9,

presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO PANZIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 20/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Euromec s.r.l. impugnava il diniego di rimborso della tariffa di igiene ambientale versata in eccesso per l’anno 2005 relativamente alla raccolta di rifiuti urbani. Secondo la ricorrente era stata applicata una tariffa unica per tutti i locali posseduti senza alcuna differenziazione tra il locale ove veniva svolta attività commerciale e quello adibito a magazzino, per il quale era prevista una tariffa più bassa.

2. La commissione tributaria provinciale di Siena rigettava il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale della Toscana lo accoglieva sul rilievo che era prevista una tariffa distinta per le “autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”.

3. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Siena affidato a tre motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la contribuente.

4. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3. Sostiene che il mandato al difensore apposto a margine dell’atto di appello non reca la sottoscrizione autentica ed autografa del legale rappresentante della società Euromec s.r.l.. Tale eccezione era stata formulata a mezzo della comparsa di costituzione in appello ma la CTR ha omesso di rilevare l’inammissibilità del ricorso in appello.

5. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, ed alla Delib. del consiglio comunale 21 gennaio 2003, n. 22, art. 10. Sostiene che nel caso di specie non è possibile attribuire all’immobile adibito a magazzino la categoria n. 3 del regolamento comunale, che individua i magazzini senza vendita diretta, in quanto si tratta di un locale così strettamente interconnesso e dipendente dall’area di vendita da costituirne parte integrante. Conseguentemente il Comune legittimamente ha applicato ai due immobili l’unica tariffa prevista per il locali adibiti al commercio, in applicazione dell’art. 10, punto 3, del regolamento comunale – che prevede che, nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali per i quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per l’applicazione della tariffa si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale- non essendo chiaramente distinguibili e differenziabili le attività ivi svolte. Inoltre non assume carattere dirimente la diversa classificazione catastale dei due immobili, essendo necessario accertare l’uso effettivo dei medesimi. Neppure rileva la sussistenza del vincolo pertinenziale tra il magazzino ed il locale vendita in quanto si tratta di locali non suscettibili di utilizzo autonomo in ragione della contiguità fra gli stessi e delle numerose aperture fra l’uno e l’altro.

6. Con il terzo motivo deduce omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che il Comune nel giudizio di primo grado aveva prodotto il documento attestante l’esito del sopralluogo effettuato il 22 dicembre 2005 presso la società, dal quale risultava l’unicità dell’unità immobiliare nonostante il diverso accatastamento dei due locali e la CTR non ha considerato tali risultanze probatorie nè ha esplicitato le ragioni logico – giuridiche che hanno condotto all’accoglimento dell’appello della società. Infine la CTR non ha indicato quali documenti provavano la fondatezza della pretesa della società nè ha chiarito per quale ragione essi erano idonei a superare la prova contraria fornita dal Comune con il sopralluogo del 22 dicembre 2005.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero La nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l’inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perchè il richiamo nell’atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sè una implicita rinuncia ad avvalersi dell’altra, precedentemente conferita (ex multis, Cass. n. 25810 del 10/12/2009). Nel caso che occupa la controricorrente ha trascritto nel controricorso il testo del mandato conferito al difensore nel giudizio di primo grado e tale mandato prevede la delega anche per le eventuali impugnazioni.

2. Il secondo motivo è inammissibile. Invero il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006). Pertanto il contribuente, il quale si duole del non aver la CTR considerato che il vano magazzino è, nella realtà, un tutt’uno con il vano adibito ad attività commerciale, ha errato nella formulazione del motivo poichè censura un accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello incorrendo, così, nella sanzione dell’inammissibilità.

3. Il terzo motivo è infondato. Invero il ricorrente assume che la CTR non ha tenuto conto dell’esito del sopralluogo effettuato dai tecnici comunali in data 22.12.2005 ma omette di indicarne il contenuto di tale documento non ottemperando, così, all’onere dell’autosufficienza. Neppure ha dedotto, peraltro, di aver prodotto nel giudizio di primo grado il verbale del sopralluogo. Quanto alla motivazione della sentenza impugnata, della cui laconicità si duole il ricorrente, va rilevato che, essendo pacifica in causa la classificazione del vano come magazzino, la CTR ha ritenuto la tassabilità di esso in relazione alla sua classificazione catastale a fronte della mancanza di elementi di prova circa la sua diversa destinazione che il ricorrente non ha validamente dedotto neppure in questo giudizio.

4. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in Euro 1.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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