Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17298 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. II, 19/08/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 19/08/2020), n.17298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1952-2016 proposto da:

G.M., B.F., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DI VAL TELLINA 87, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCA MASSI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO

CARAMITTI;

– ricorrenti –

contro

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AL QUARTO

MIGLIO 50, presso lo studio dell’avvocato ROSA CARLO, rappresentata

e difesa dall’avvocato PIETRO CUPIDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1107/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal Consigliere Dr. GIUSEPPE DE MARZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Mario Caramitti, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato Carlo Rosa, con

delega depositata in udienza dall’avvocato Pietro Cupido, difensore

della resistente, che ha depositato nota spese e chiesto il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pronunciata all’udienza del giorno 11 giugno 2015, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva di B.F. e G.M. e, per l’effetto, ha rigettato l’appello da loro proposto nei confronti della figlia B.S., avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la pretesa di conseguire il trasferimento in proprio favore dell’appartamento sito in (OMISSIS), in esecuzione degli obblighi assunti da B.S., a seguito della conclusione del negozio fiduciario datato 6 dicembre 1995.

2. La Corte d’appello ha rilevato: a) che l’effetto traslativo reale, alla stregua del contratto di vendita del 6 dicembre 1995, intercorso tra Gi.Br. e B.S., e della scrittura privata conclusa in pari data tra queste e i due appellanti, si era già consumato, con la conseguenza che il rientro del bene nella disponibilità dei questi ultimi avrebbe richiesto un distinto atto pubblico o una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., con i necessari accertamenti propri delle vendite immobiliari; b) che la domanda giudiziale era volta ad “azionare” la scrittura privata, come se questa fosse un negozio ad effetti obbligatori, mentre gli attori non avevano chiesto, come invece pretendevano col gravame, l’accertamento della simulazione dell’atto di vendita originario, strumentale ad accertare che erano loro – e non la figlia S. – i proprietari effettivi; d) che, peraltro, la scrittura privata coeva al rogito notarile, dando atto della natura meramente fiduciaria dell’intestazione in favore di B.S., aveva riconosciuto Gi.Br., il B. e la G., quali effettivi usufruttuari, attribuendo loro il diritto di prestare il formale consenso ad ogni atto di disposizione, ivi compreso il ritrasferimento della proprietà, che non poteva che riguardare l’originaria proprietaria; e) che, a seguito della morte della Gi., il diritto di proprietà era stato ereditato dal B. e dalla G., che, tuttavia, avevano agito jure proprio e non jure haereditatis, lamentando di essere già proprietari per effetto della simulazione del contratto di vendita; f) che, pur dovendosi ritenere, alla stregua delle superiori considerazioni, assorbiti i restanti motivi, il giudice di primo grado non aveva rilevato officiosamente una causa di nullità avente ad oggetto la mancanza della documentazione necessaria a realizzare l’effetto traslativo, ma solo preso atto di una carenza probatoria; g) che irrilevanti erano le censure concernenti l’applicabilità del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, sia perchè veniva in rilievo un’ipotesi di emissione di sentenza costitutiva, sia perchè comunque mancava la certificazione ipocastatale e ventennale del bene, oltre che l’attestazione di conformità di un tecnico abilitato.

3. Il B. e la G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui B.S. ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ai primo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rilevando: a) che gli attori avevano sempre sostenuto che si vertesse, nel caso di specie, in tema di negozio fiduciario per interposizione fittizia di persona; b) che, pertanto, i diritti e gli obblighi del comparatore si erano costituiti direttamente in capo agli interponente, ossia il B. e la G., i quali erano divenuti direttamente proprietari dell’immobile de quo, fittiziamente intestato alla figlia S.; c) che, pertanto, non ricorreva alcuna necessità di documentazione attestante la commerciabilità o trasferibilità del bene, dal momento che l’accertamento era stato operato nel menzionato rogito del 6 dicembre 1995; d) che la Corte territoriale non aveva considerato che la domanda giudiziale non era volta ad azionare la scrittura privata, in quanto aspirava al “riconoscimento della proprietà dei Signori B.F. e G.M.”.

La doglianza è destituita di fondamento.

Va, innanzi tutto, escluso che ricorra il vizio esplicitamente denunciato, dal momento che i temi riproposti dai ricorrenti sono oggetto di puntuale analisi da parte della sentenza impugnata, ancorchè le conclusioni della Corte territoriale non coincidano con quelle auspicate dai primi.

Il percorso motivazionale della Corte d’appello ruota attorno a due punti centrali: l’effettività dell’effetto traslativo e la coerente domanda formulata dai coniugi B. – G., al fine di ottenere una sentenza che tenesse luogo del consenso mancante della figlia S. al ritrasferimento al quale ella si era obbligata.

Ora, quanto al primo punto, posto che la differenza fra interposizione fittizia di persona e interposizione reale non sta nella partecipazione o no dei terzo contraente all’accordo che ha portato alla sostituzione dell’interposto all’interponente (dal momento che anche nella seconda il terzo può partecipare all’accordo), ma nel concreto atteggiarsi della volontà degli interessati (v., ad es., Cass. 10 aprile 2013, n. 8682), la ricostruzione ermeneutica della Corte territoriale avrebbe dovuto essere oggetto di una critica specifica, che, al contrario, risulta del tutto assente.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ermereutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e ss.. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (v., ad es., Cass. 15 novembre 2017, n. 27136).

La Corte territoriale, ai riguardo, ha valorizzato il tenore letterale del rogito e della scrittura privata.

Ulteriore profilo argomentativo in tal senso si coglie quando la sentenza, nello sviluppare il distinto tema della carenza di legittinazione attiva degli attori, osserva come la sua ricostruzione del contenuto del regolamento negoziale, inteso a trasferire realmente la proprietà del bene a B.S., trovi conferma nel fatto che sia l’alienante Gi.Br., sia i genitori di S., B.F. e G.M., erano indicati come usufruttuari del bene.

Siffatto profilo è decisivo, in quanto il carattere effettivo del trasferimento rende del tutto inconferenti i rilievi dedicati al tipo di domanda che in concreto è stata proposta.

In altri termini, se anche fosse vero che era stata formulata una domanda di accertamento del carattere fittizio dell’intestazione del bene alla B., le conclusioni non muterebbero, una volta accertato – si ripete in termini che restano privi di critica – il carattere di interposizione reale dell’operazione.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1362,1363 e 1414 c.c., contestando il ritenuto difetto di legittimazione ad agire per “far valere l’interposizione fittizia del trasferimento di proprietà in capo a B.S.”.

Precisano i ricorrenti che la Corte territoriale erroneamente avrebbe operato un distinguo tra la posizione della Gi., qualificata come proprietaria, e quella dei ricorrenti, intesi quali meri usufruttuari, laddove l’espressione era riferita a tutti e tre i soggetti, al fine di riconoscere loro il diritto di godere dell’immobile sino al primo atto dispositivo, da realizzarsi su indicazione e con il consenso degli stessi. Si aggiunge che l’avere accomunato le tre posizioni confermava che essi erano tutti proprietari fiducianti con i corrispettivi poteri e i correlati obblighi, come dimostrato dall’assunzione di ogni onere e spesa relativi all’immobile.

Osservato che la Corte d’appello non opera alcuna distinzione, nella prospettiva indicata dai ricorrenti, nel senso che qualifica tutti e tre i soggetti indicati come usufruttuari (salvo trarne conseguenze qui non rilevanti, quanto alla direzione del ritrasferimento), si osserva che la doglianza, per come formulata, resta assorbita dal rigetto del primo motivo, giacchè essa, ancora una volta, non intacca il carattere reale del trasferimento operato in favore di B.S..

Per mera completezza, si aggiunge quanto segue.

I ricorrenti, dopo avere a lungo insistito sul fatto di aver proposto domanda di accertamento della proprietà del bene in loro favore, svolgono, nei motivi seguenti, considerazioni che, al contrario, paiono presupporre la richiesta di una sentenza costitutiva in loro favore.

In tal caso, il tema della titolarità del diritto a richiedere il trasferimento diverrebbe rilevante.

Ma anche in questo caso, la conclusione della Corte territoriale, quanto al difetto di legittimazione attiva degli attori, che avevano agito in proprio e non nella qualità di eredi della Gi., riposa su una lettura degli atti negoziali che resta non incisa dalle critiche dei ricorrenti.

Invero, la formulazione letterale della clausola (con l’obbligo di B.S. “di prestare, non appena da questi richiesto, il proprio formale consenso ad ogni atto dispositivo del diritto, ivi compreso il ritrasferimento, totale o parziale, della proprietà (…)” non autorizza affatto l’univoca conclusione che i destinatari dell’atto dispositivo potessero essere anche i ricorrenti, anzichè, come ritenuto dalla sentenza impugnata, la sola Gi.: in altri termini, non emerge alcuna evidente violazione del criterio letterale di interpretazione del contratto.

In tale prospettiva, il motivo va rigettato.

3. In conseguenza del rigetto dei primi due motivi restano assorbiti i restanti motivi, dal terzo al sesto.

In particolare con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 1101 c.c., per avere la Corte territoriale omesso di riconoscere “l’immobile nella proprietà per 1/3 ciascuno di B.F. e G.M.”; con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla ritenuta mancata produzione documentale da parte degliappellarti; con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10; con il sesto motivo i lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione al rilievo officioso del difetto di produzione dei documenti urbanistici.

Tutte queste censure, infatti, restano assorbite dal non superato rilievo del difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

4. Con il settimo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per avere la Corte distrettuale respinto la doglianza che aveva investito il capo della sentenza del Tribunale con il quale le spese del primo grado erano state poste interamente a carico del B. e della G., nonostante la soccombenza reciproca.

La doglianza è infondata, alla luce della valutazione operata dalla Corte territoriale, in relazione all’esito complessivo del giudizio.

5. Alla luce delle superiori considerazioni, vanno rigettati il primo, il secondo e il settimo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti, e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

PQM

Rigetta il primo, il secondo e il settimo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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