Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17298 del 12/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17298 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA

sul ricorso 16580-2011 proposto da:
DI

FEO

ANGELO

DFINGL61P24B895M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo
studio dell’avvocato CICCONETTI CAROLA, rappresentato
e difeso dall’avvocato DI VIETRI GAETANO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

FINTO EUGENIA, PINTO MARIA, PINTO FRANCA, PINTO
ALFREDO, NOTARO MAFALDA (ved. Pinto), PINTO PASQUALE
quali eredi di Pinto Vincenzo;
– intimati

avverso la sentenza n. 57/2011 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO del 16.11.2010, depositata il 21/01/2011;

Data pubblicazione: 12/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/04/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. FELICE MANNA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. SERGIO DEL CORE che nulla osserva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art.377 c.p.c. ha depositato
la seguente relazione ai sensi degli artt.380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – Con sentenza emessa il 10.1.2005 il Tribunale di Vallo della Lucania

contro Carlo Di Feo per la tutela del possesso di un terreno sito in agro di
Casalvelino. Tale sentenza era pronunciata nei confronti di Angelo, Carmine,
Teresa e Susanna Di Feo, e di iviaria Giuseppa Sicignano, eredi del
convenuto, deceduto nel corso del giudizio, ai quali l’atto di riassunzione era
stato notificato collettivamente ed impersonalmente. Gli stessi si erano poi
costituiti tutti col patrocinio del medesimo difensore, I ‘avv. Gaetano Di Vietri.
1.1. – Contro tale sentenza Pasquale, Eugenia, Maria e Franca Pinto,
nonché Mafalda Notaro, quali eredi di Vincenzo Pinto, nelle more deceduto,
nonché Alfredo Pinto, proponevano appello, innanzi alla Corte d’appello di
Salerno, con citazione indirizzata ancora agli eredi di Carlo Di Feo
elettivamente ed impersonalmente, nel domicilio eletto in Vallo della Lucania
presso lo studio del loro difensore avv. Gaetano Di Vietri. Si costituiva in
giudizio il solo Ai gelo Di Feo, che eccepiva l ‘inammissibilità dell ‘appello e
l ‘inesistenza della relativa notificazione. Restavano contumaci, invece,
Carmine, Teresa e Susanna Di Feo e Maria Giuseppa Sicignano.
1.2. – Con sentenza del 21.1.2011, la Corte d’appello, in riforma della
decisione del Tribunale, reintegrava la parte attrice nel possesso del terreno.
1.3. – Per quanto rileva ancora in questa sede di legittimità, la Corte
territoriale riteneva l’appello ammissibile e validamente proposto.
L’indicazione non completa degli elementi idonei a identificare gli appellati
1

dichiarava inammissibile la domanda proposta da Vincenzo e Alfredo Pinto

costituiva una mera irregolarità, giacr1-2’ il procuratore di questi ultimi, che li
aveva rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado e al quale era stata
effettuata la notifica dell’appello ai sensi dell ‘art.330, primo comma c.p.c.,
era in grado di individuare i destinatari della citazione. Osservava, ancora,

maggiorato del periodo di sospensione feriale, doveva ritenersi rispettato,
atteso che la sentenza impugnata era stata pubblicata 11 10.1.2005 e che
l’appello era stato notificato il 19.1.2006.
2. – Per la cassazione di tale pronuncia Angelo Di Feo propone ricorso.
2.1. – Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
3. – Tre i mottrt d’impugnazione.
3.1. – Col primo il ricorrente denuncia la nullità del procedimento
d’appello per nullità della vocatio in iudicium e l’omessa pronuncia su di un
fatto controverso e decisivo. Lamenta che con la citazione in appello Alfredo
Pinto e gli eredi di Vincenzo Pinto avevano evocato in giudizio “gli eredi di
Carlo Di Feo, elettivamente ed impersonalmente, nel domicilio eletto in Vallo
della Lucania presso lo studio del loro difensore avv. Gaetano Di Vietri”,
ancorché questi ultimi, nei cui confronti era stato riassunto il giudizio di
primo grado, in tale processo si fossero tutti costituiti nominativamente.
3.2. – Con il secondo motivo è dedotta la nullità della notifica della
citazione in appello e l’omessa o insufficiente motivazione su di un fatto
controverso e decisivo. Pubblicata il 10.1.2005, la sentenza di grado è
stata impugnata con atto avviato alla notificazione il 19.1.2006, e dunque,
ritiene il ricorrente, oltre l’anno e con notificazione effettuata presso il

2

che il termine di cui all’art.327 c.p.c. per la proposizione dell ‘impugnazione,

difensore domiciliatario e non alla parte personalmente, in violazione
dell ‘art.330, ultimo comma c.p.c.
3.3. – Col terzo mezzo d’annullamento è dedotta la violazione degli artt.
100, 324 e 691 c.p.c. e 2909 c.c., nonché l’omessa motivazione su un punto

4. – Il secondo motivo, che per il suo carattere pregiudiziale va esaminato
per primo, è infondato.
L’impugnazione proposta oltre l’anno solare dalla pubblicazione della
sentenza, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei
termini, deve ritenersi proposta nel termine fissato dall’art. 327 c.p.c. e,
pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dal 1 0 comma dell’art. 330
c.p.c. e non personalmente alla parte, come invece previsto dal 3° comma di
detta norma per il diverso caso di !-77ugnazione oltre il suddetto termine
(Cass. S.U. nn. 23299/11 e 12593/93).
Nella specie, l’appello è stato proposto entro il termine di un anno e 46 gg.
dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, per cui rettamente, in base
al superiore principio, la notifica della citazione è stata effettuata presso il
difensore domiciliatario, e non alla parte personalmente.
5. – Il primo motivo è fondato.
In caso di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della parte
defunta, ancorché effettuata con atto notificato agli stessi collettivamente ed
impersonalmente ai sensi dell’art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., il
processo proseatu, dopo detta riassunzione, non già nei riguardi del gruppo
degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei
confronti di ognuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace. Ne
3

(rectius, fatto) controverso e decisivo.

consegue che ciascun erede è destinatario della notificazione della sentenza
che conclude il primo grado del giudizio, al fine della decorrenza del termine
per l’impugnazione, restando esclusa la possibilità di eseguire detta
notificazione nuovamente in via collettiva ed impersonale, come, invece,

chiusura della discussione (Cass. n. 15122/01; in senso conforme, Cass. n.
2497/76).
La relativa nullità, riguardando l’individuazione della parte legittimata
passivamente, attiene alla editio actionis, e non alla vocatio in ius, e pertanto,
in base ali ‘art. 164 c.p.c., può essere sanata dalla costituzione del convenuto
ma solo con efficacia ex nunc, salve, pertanto, le decadenze già maturate (cfr.
Cass. n. 2683/09).
5.1. – Nel caso di specie, la nullità della citazione in appello per mancata
indicazione personale degli appellati, eredi di Carlo Di Feo, che si erano già
costituiti nominativamente nel giudizio di primo grado in esito alla
riassunzione seg47:!ta alla morte del loro dante causa, può ritenersi sanata
limitatamente alla posizione di Angelo Di Feo, il solo tra gli appellati ad
essersi costituito nel processo d’appello, ma con efficacia ex nunc,
trattandosi, appunto, di nullità inerente alla editio actionis.
Conseguentemente, poiché tale costituzione è avvenuta con comparsa del
29.3.2006, e dunque oltre il termine di cui all’art.327 c.p.c. maggiorato dei
46 gg. della sospensione feriale, l’appello deve ritenersi inammissibile.
6. – L ‘accoglimento del predetto motivo, che implica la cassazione senza
rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, 3° comma c.p.c.,
assorbe l’esame della terza censura.
4

consentito dall’art. 286, primo comma, nel caso di morte intervenuta dopo la

7. – Per quanto considerato, si propone la decisione del ricorso con
ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex art. art. 375, n.5 c.p.c.”.
Il – La Corte condivide la relazione, in relazione alla quale né le parti, né il
Procuratore generale hanno svolto osservazioni di sorta.

impugnata e il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo, in
danno delle parti intimate.
P. Q. M.
La Corte accopflie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza
rinvio l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel
merito dichiara inammissibile l’appello proposto da Pinto Alfredo, Notaro
Mafalda, Pinto Pasquale, Pinto Eugenia, Pinto Maria e Pinto Franca quali
eredi di Pinto Vincenzo avverso la sentenza n.28/05 del Tribunale di Vallo
della Lucania n. R.G. 326/92. Condanna i predetti in solido alla refusione
delle spese di lite in favore di Di Feo Angelo, liquidando quanto al giudizio
d’appello € 4.500,00, di cui 1.000,00 per diritti, 3.300,00 per onorari ed il
resto per spese, e quanto al giudizio di legittimità E 4.200,00, di cui 200,00
per esborsi, il tutto oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso ni Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 12.4.2013.

III – S’impone, pertanto, la cassazione senza rinvio della sentenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA