Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17297 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19932/2007 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

COLOMBO 177, presso lo studio dell’avvocato RANCHINO MICHELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato TONNINI TULLIO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

259, presso lo studio dell’avvocato ILARI ALESANDRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato QUATTROCCHI ROSMI GERVASONI ALFREDO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 351/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

9.5.06, depositata il 03/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. APICE Umberto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Parte ricorrente, B.V.; impugna la sentenza n. 351/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del 9.5.06, depositata il 03/06/2006. Resiste con controricorso la parte intimata, F. C..

2. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per mancanza o inidoneità dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

3. – Parte ricorrente ha depositato una prima memoria nel dicembre 2007 ed una seconda memoria a firma avv. Tristano TONNINI, pervenuta in cancelleria il 12 novembre 2009, con la quale si insiste per l’ammissibilità del ricorso, si comunica l’avvenuto decesso dell’avvocato TONNINI TULLIO e si chiede un termine per eventuale nomina di nuovo difensore.

4. – All’udienza del 12 novembre 2009 fissata per la camera di consiglio, rilevato il decesso dell’avvocato TONNINI TULLIO, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo disponendosi la notifica del nuovo avviso d’udienza al procuratore domiciliatario e alla parte personalmente.

5. – Alla udienza camerale odierna, il Procuratore Generale nulla osserva sulla relazione depositata.

6. – Il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè, quanto alla formulazione dei quesiti, non risponde alle prescrizioni contenute nell’art. 366-bis c.p.c..

Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto “ratione temporis” (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato decreto legislativo) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

6.1 – L’impugnazione in esame è articolata in due motivi. Col primo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e, pur deducendosi violazione e falsa applicazione di norme processuali, non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258).

Con la seconda parte del primo motivo e col secondo motivo si deducono vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, senza alcuna formulazione della necessaria sintesi.

Al riguardo, occorre ricordare che questa Corte ha più volte affermato che, quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008). Il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Non soddisfa quindi tale requisito il motivo nel quale sia possibile individuare un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddetto ria od insufficiente la motivazione, soltanto all’esito della completa lettura della illustrazione e dell’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una specifica indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito dell’art. 366 bis cit. (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). La appropriata formulazione del motivo richiede, quindi, che l’illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, nonchè del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (v., da ultimo, ord., sez. 3, n. 16567/2008). In definitiva, i mezzi impugnazione sotto tale profilo avanzati non vanno al di là della mera doglianza assertiva, non specificando in particolare quali fossero stati i fatti controversi non adeguatamente considerati o accertati dai giudici del merito. Essi si risolvono in palesi censure in fatto, dirette a prospettare una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella fornita dai giudici del merito. E ciò a fronte di un apparato argomentativo della sentenza, che ha dato conto degli elementi riscontrati e che non presenta alcuna deficienza o illogicità, particolarmente laddove argomenta e dimostra, sulla base della ctu, l’inutilità del progetto di massima ai fini di quello esecutivo. Riguardo a tale essenziale capo della sentenza, di per sè idoneo a giustificare l’adottata decisione, ed alla pertinente parte della ctu, il ricorrente non svolge alcuna deduzione critica, onde le altre deduzioni in tal senso, rivolte ad alcune soltanto delle diverse considerazioni della sentenza e della ctu, vanno considerate inammissibili anche sotto il profilo del difetto d’interesse (Cass. SS.UU. 16602/05).

6.2 – La memoria depositata non aggiunge ulteriori argomenti a quelli già esaminati. La memoria si limita ad affermare che sarebbero stati proposti solo motivi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e che i fatti controversi sarebbero correttamente indicati, senza considerare che l’inammissibilità discende, come detto, dalla mancanza del momento di sintesi.

7. – Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.500,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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