Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17297 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. II, 19/08/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 19/08/2020), n.17297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9670-2016 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P.DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PAGLIARI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO MANFRINI;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI

31, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

N.G., COOPCASA CHIVASSO SOC LOOP ARL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 326/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal Consigliere Dr. GIUSEPPE DE MARZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi tre e

sette, per l’assorbimento dei motivi sesto, ottavo e nono, per il

rigetto dei restanti motivi del ricorso principale e per

l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato Clemente Michele, difensore del resistente che ha

chiesto l’accoglimento delle conclusioni esposte ed in atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.G., I.E., M.S., F.M.R., C.V., F.N., G.V. e D.B.L., hanno convenuto in giudizio la Coopcasa Chivasso soc. coop. a r.l. (d’ora innanzi, Coopcasa) e D.D. e hanno chiesto accertarsi che la particella sita in n. c.e.u. al (OMISSIS), sita in (OMISSIS), era di loro proprietà, in quanto condomini del condominio (OMISSIS). Le convenute si sono costituite.

La D. ha chiesto un differimento di udienza, per chiamare in causa il notaio F.A., che aveva rogato il contratto di compravendita del 14 novembre 2003, con il quale la Coopcasa le aveva ceduto la particella controversa, al fine di proporre anche nei suoi confronti, oltre che nei riguardi della dante causa, domanda riconvenzionale per conseguire la restituzione delle somme versate e il risarcimento dei danni.

Mentre il Tribunale ha rigettato la domanda degli attori, per carenza di prova della titolarità del bene, la Corte d’appello di Torino, pronunciando sull’impugnazione proposta esclusivamente dal N. nei confronti della D. e della Coopcasa (nei riguardi del F., è stata la Corte d’appello a disporre l’integrazione del contraddittorio), con sentenza depositata il 29 febbraio 2016, in riforma della decisione di primo grado: a) ha dichiarato l’inopponibilità al N. della vendita di cui ai rogito per notar F. del 14 novembre 2003, in quanto acquisto a non domino, e, per l’effetto, ha riconosciuto al medesimo N. la proprietà pro quota della particella (OMISSIS) (recte: (OMISSIS)), già (OMISSIS), foglio (OMISSIS), con corrispondente evizione di D.D.; b) ha respinto la domanda proposta dalla D. nei confronti della Coopcasa e del notaio F..

La Corte territoriale ha rilevato: a) che la richiesta svolta in appello dal N. di pronuncia sulla nullità/risoluzione/inefficacia del contratto tra la Coopcasa e la D. rappresentava il presupposto della rivendica esercitata; b) che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la Coopcasa, nel predisporre e approvare il regolamento di condominio avente ad oggetto il fabbricato sito in Chivasso, entrostante il terreno distinto in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), di mq. 3942, e nel procedere alla successiva assegnazione nel 1990 ai soci degli alloggi, aveva trasferito tutti i beni che le erano stati retrocessi dal Comune di Chivasso per la realizzazione del programma di edilizia convenzionata; c) che la lettura dell’atto di assegnazione al N. del 1990, al pari del regolamento di condominio, evidenziava che allo stesso, sia pure pro quota, era stata trasferita la proprietà comune degli appezzamenti tutti siti ne mappale (OMISSIS), ivi inclusa l’area – risultante dai frazionamenti seguiti – che sarebbe divenuta la controversa particella (OMISSIS); d) che, pertanto, la vendita intercorsa tra la Coopcasa – ormai non più proprietaria di alcun appezzamento residuo di terreno, a seguito delle assegnazioni ai soci – e la D., trascritta il 5 dicembre 2003, dopo le assegnazioni a questi ultimi e, in particolare, al N., non era opponibile all’appellante e rendeva fondata la rivendica esercitata; d) che irrilevanti erano sia il comodato intercorso, in data 23 settembre 1986, tra Coopcasa e la D., oggetto di scrittura privata non trascritta e comunque peso contrastante con l’impegno assunto dalla prima nel 1987 nei confronti del Comune di Chivasso, in occasione della convenzione di trasferimento cui avrebbe fatto seguito la contestuale retrocessione alla cooperativa, sia il divieto, previsto dall’art. 2 della convenzione edilizia, di cedere il diritto di proprietà delle aree da edificare oggetto dell’atto; e) che la domanda proposta dalla D. nei confronti della Coopcasa e del F., in astratto fondata sull’inadempimento degli stessi alle rispettive obbligazioni, non poteva essere accolta, dal momento che la prima non aveva specificato la caratura millesimale del N., posto che solo per la frazione di pertinenza di quest’ultimo la D. e il F. potevano essere chiamati a rispondere.

2. La D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi. Il notaio F. ha depositato controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Il N. e Coopcasa non hanno svolto attività difensiva. La D. e il F. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente esaminato il quarto motivo di ricorso, in quanto giuridicamente pregiudiziale.

Con esso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., rilevando che l’appellante N. non aveva notificato l’impugnazione a tutte le parti del processo di primo grado.

Si osserva che l’atto di compravendita del 14 novembre 2003, ritenuto dalla Corte d’appello inopponibile al solo N., in difetto di partecipazione al giudizio degli altri condomini, attori in primo grado, sarebbe divenuto incontestabile da parte di questi ultimi, creando una evidente disarmonia, destinata ad essere accentuata dal fatto che sin dal primo grado il contraddittorio non era integro.

La doglianza – alla quale aderisce il controricorrente F. – è fondata. Come ribadito da Cass. 28 marzo 2019, n. 8695, l’omessa notificazione dell’atto di appello al condomino (nel caso deciso dalla sentenza indicata, intervenuto nel giudizio di primo grado), promosso dall’amministratore del condominio a tutela dei beni comuni, determina la nullità della sentenza, derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità.

La decisione condivisibilmente chiarisce che, a seguito dell’intervento volontario del singolo condomino nel giudizio promosso dall’amministratore di condominio – ma identiche conclusioni valgono per il caso in cui siano più condomini ad avere agito ab origine agli stessi fini – per la tutela delle parti comuni, si realizza un unico giudizio con pluralità di parti, il quale si definisce con la stessa sentenza rispetto alle parti principali ed agli intervenuti, il che dà luogo ad un litisconsorzio necessario processuale. La causa deve perciò considerarsi inscindibile anche in grado di appello nei confronti dell’interventore e, nel caso di specie, di tutte le parti originarie.

In senso contrario non depone Cass., Sez. Un., 13 novembre 2013, n. 25454, che ha aderito all’indirizzo, secondo il quale le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune e, in particolare, l’azione di rivendica possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini.

Al riguardo, è assorbente il rilievo che, nel presente procedimento, l’iniziativa giurisdizionale è stata assunta da una pluralità di condomini, nei confronti dei quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado, con la conseguente inscindibilità della causa che nè scaturita.

Al contrario, va disattesa la generica doglianza di mancata partecipazione di altri, non specificati, condomini al giudizio.

E ciò sia in relazione all’orientamento espresso da Cass. 25454 del 2013, sia perchè, in ogni caso, l’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l’esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e che la parte che la deduca ottemperi all’onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l’integrazione del contraddittorio (Cass. 28 settembre 2018, n. 23634).

2. Il carattere pregiudiziale del motivo accolto comporta l’assorbimento delle restanti doglianze del ricorso principale e di quello incidentale.

PQM

Accoglie il quarto motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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