Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17297 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28281/2011 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ANGELA RAIMONDO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.R.;

– intimato –

nonchè da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ULPIANO 29,

presso lo studio dell’avvocato ARMANDO BAFFIONI VENTURI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 558/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 29/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. F.R. impugnava la cartella di pagamento notificata dal concessionario Equitalia Gerit s.p.a. per conto del Comune di Roma relativa alla Tarsu per gli anni 2001 e 2002. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio sul rilievo che il Comune solo con l’atto di appello aveva depositato il documento consistente nell’autodenuncia Tarsu effettuata dal contribuente che avrebbe esonerato il comune stesso dal notificare l’avviso di accertamento consentendogli di emettere la cartella. Trattandosi di produzione tardiva, il documento non poteva essere tenuto in considerazione e, dunque, si doveva ritenere che il Comune era incorso in decadenza perchè, in assenza di denuncia da parte del contribuente, non aveva emesso l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata, a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Roma Capitale affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente il quale ha proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, poichè i giudici di appello avrebbero dovuto tener conto del documento costituito dall’autodenuncia Tarsu presentata dal contribuente e prodotta nel giudizio di appello, anche in considerazione del fatto che non si trattava di un documento nuovo ma di una integrazione rispetto alla dichiarazione per utenze abitative già depositata nel giudizio di primo grado.

4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver i giudici di appello fondato il proprio giudizio sulla dichiarazione per utenze abitative già depositata nel giudizio di primo grado e che costituiva il fondamento della pretesa tributaria.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 71 e 73 ed all’art. 18 del regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti adottato dall’ente territoriale. Sostiene che, poichè il contribuente aveva sottoscritto e restituito la dichiarazione per utenze abitative, non era necessaria l’emanazione di un avviso di accertamento.

6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 91 e 96 c.p.c., per aver i giudici appello compensato le spese processuali laddove la soccombenza dell’appellante avrebbe dovuto indurre ad accogliere la domanda di condanna alla rifusione delle spese ed al risarcimento dei danni per lite temeraria.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. La CTR ha ritenuto non utilizzabile il documento prodotto in grado di appello in quanto depositato dall’appellante oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 e la decisione sul punto non è stata fatta oggetto di censura. Ciò facendo i giudici di appello hanno fatto applicazione del principio più volte affermato dalla Corte di legittimità secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il giudice d’appello può fondare la propria decisione su nuovi documenti purchè ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado (Cass. n. 3661 del 24/02/2015; Cass. n. 7714 del 27/03/2013; Cass. n. 20109 del 16/11/2012). La censura relativa al fatto che il documento non poteva considerarsi nuovo, in quanto era una integrazione rispetto alla dichiarazione per utenze abitative già depositata nel giudizio di primo grado, è inammissibile per difetto di autosufficienza. Invero il ricorrente non ha trascritto nel ricorso il contenuto della dichiarazione per utenze abitative laddove, in sede di legittimità, avrebbe avuto l’onere di trascrivere il documento prodotto in giudizio al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Suprema Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. n. 11482 del 03/06/2016; Cass. n. 17915 del 30/07/2010).

2. Il secondo ed il terzo motivo rimangono assorbiti.

3. Venendo all’esame del motivo di ricorso incidentale, si osserva che, trattandosi di giudizio instaurato nel marzo 2007, non si applica il testo dell’art. 92 c.p.c., come modificato a decorrere dal 4 luglio 2009 dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, per i procedimenti instaurati successivamente all’entrata in vigore della legge (cfr. art. 58 stessa legge), in ragione del quale per la compensazione si richiedono soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione. Nei giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005 (e prima del 4 luglio 2009), come quello in oggetto, il giudice può, invece, procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge citata (cfr. Cass. n. 11284 del 29 maggio 2015; Cass. n. 2033 del 30 gennaio 2014). E tale obbligo motivazionale è stato assolto nel caso specifico, avendo la CTR esplicitato le ragioni (la particolarità della questione trattata) che l’hanno indotta ad avvalersi della facoltà di compensare le spese processuali.

Quanto al mancato accoglimento, da parte della CTR, della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, per aver il Comune agito in giudizio con mala fede o colpa grave, non ha dedotto il controricorrente su quali elementi era fondata la domanda stessa, per il che il motivo sul punto difetta del requisito dell’autosufficienza. Anche il ricorso incidentale va, dunque, rigettato.

4. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno, dunque, rigettati e le spese processuali si compensano tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza.

PQM

 

La corte rigetta il primo motivo di ricorso principale, assorbiti il secondo ed il terzo, e rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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