Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17296 del 30/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17296 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSULENTI E PARTNERS ORANIZZAZICNE AZIENDALE ari, in persona
del liquidatore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio
Damascelli ed elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv.
Giovanni Beliamo alla via Giovanni Paisiello n. 15;
– riccxcrente –

324

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;
contrnrícorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 142/9/07, depositata il 7 gennaio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30 gennaio 2014 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Antonio Damascelli per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.

Data pubblicazione: 30/07/2014

Agevolazioni
investimenti aree
svantaggiate
credito d’imposta

SMUDRIENTODEL PROCESSO

La srl Consulenti e Partners Organizzazione Aziendale
propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Puglia che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle
entrate, ha confermato la legittimità dell’avviso di recupero del
credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, per
gli anni 2002 e 2004, ritenuto dall’ufficio non spettante per
realizzati in locali condotti in locazione dalla società
contribuente.
Secondo il giudice d’appello tali costi sarebbero
deducibili ai sensi dPll’art, 74, terzo coma, del tuir, che
disciplina le spese relative a più esercizi. Le opere realizzate
nella specie non danno vita a beni aventi autonoma individualità
e funzionalità rispetto ai beni di terzi, da cui non possono
essere rimossi. Tali investimenti consistono infatti “nel
rifacimento della pavimentazione, intonaci, impianto idricofognante,

impianto di allarme

etc., opere,

quindi,

incrementative del valore dell’immobile, non di proprietà della
società”. Tali migliorie non possono quindi essere considerate
come irrmobilizzazioni della contribuente, rientranti nella
previsione dell’art. 67 del tuir.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MOTIVI DELTADECISICNE

Con l’unico motivo la contribuente, denunciando violazione
e falsa applicazione. dell’art. 8, coma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in combinato disposto con gli artt. 67, 68
e 74 del d.P.R. n. 917 del 1986, sostiene che spetterebbe il
credito d’imposta “al contribuente che abbia sostenuto costi per
lavori di ristrutturazione relativi all’immobile in cui ha sede
la società, anche se non di proprietà della società contribuente
stessa, ma in virtù del suo carattere strumentale e,
conseguentemente”, Che sarebbe illegittimo l’avviso di recupero
del credito d’imposta motivato in base alla non separabilità di
quelle opere dal bene di proprietà di terzi.
Il motivo è infondato alla luce del consolidato principio
affermato da questa Corte, secondo cui “il credito di imposta

2

essere gli investimenti consistiti in lavori di ristrutturazione

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL DP 2t.)1 4119g6
N. 131 TAB. ALI. 3. – N. 5
MATERIA 1Ri BUTARjA

previsto dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i
nuovi investimenti spetta per i beni strumentali, aventi il
requisito della novità e che, ai sensi degli artt. 67 e 68 del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, presentino un’autonomia
funzionale rispetto al bene del terzo, pur utilizzate dal
contribuente, tanto da essere idonei ad una utilizzazione
separata da parte del locatario (o comodatario) al termine del
periodo di locazione (o comodato). Ne consegue che le spese
attività di “call center” (quali impianti elettrici,
riscaldamento, refrigerazione e accessori) non danno diritto al
beneficio, ma, in quanto incrementative delle potenzialità
dell’immobile locato, sono solo deducibili in base alla
disciplina delle spese relative a più esercizi di cui all’art.
74, terzo comma, del T.U.I.R. cit., e nei limiti imputabili alla
quota di ciascun esercizio” (Cass. n. 25685 e n. 22693 del 2013).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
L’aver preso corpo l’orientamento giurisprudenziale di
riferimento in epoca successiva alla promozione del giudizio
induce a dichiarare le spese compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014
Il consigliere estensore

sostenute dall’affittuario dei locali per il funzionamento di una

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