Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17296 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. II, 19/08/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 19/08/2020), n.17296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9678-2016 proposto da:

S.R., rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo

Fiorillo del Foro di Salerno con studio in;

– ricorrente –

contro

S.R. rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto

Malinconico del Foro di Salerno con studio in Salerno corso

Garibaldi 194;

– controricorrente –

e contro

S.M., S.A., S.P.

rappresentati e difesi dall’avvocato Vito Cornetta del Foro di

Salerno con studio in Serre (Sa) via Roma n. 70;

– controricorrenti –

e contro

S.S., rappresentata e difesa dall’avvocato Gennaro

Stellato del Foro di Salerno con studio in Salerno via Diaz 53;

– controricorrente –

e contro

S.R., S.G., S.S.,

S.G., S.G., C.L.,

S.S., S.F., S.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 840/2015 della Corte d’appello di Salerno,

depositata il 30/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2019 dal Consigliere Dr. Annamaria Casadonte;

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

– il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta da S.R. nel 1999 al fine di conseguire lo scioglimento della comunione ereditaria della madre G.M., previa dichiarazione di nullità e di simulazione di atti relative ad alcuni beni asseritamente component l’asse ereditario relitto dalla de cuius che non aveva lasciato testamento;

– costituiti tutti i litisconsorti ed esperita ctu all’udienza del 24/3/2005 la difesa di alcuni di essi, e cioè S.M., S.A. e S.R., esibiva una scrittura privata di divisione intervenuta fra le parti di causa il 30/3/1996;

– il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza del Tribunale di Salerno n. 3095/2006 dichiarativa del difetto di interesse ad agire e con il riconoscimento della validità ed efficacia fra le parti della suddetta scrittura privata, con compensazione delle spese di lite;

– proposto gravame in via principale da parte dell’originaria attrice ed in via incidentale da parte di S.S., la Corte d’appello di Salerno li ha respinti entrambi;

– in particolare, e per quanto ancora di interesse, la corte territoriale ha ritenuto non tardiva la produzione della scrittura privata di divisione nè illegittima la sua utilizzazione;

– la corte salernitana ha poi ritenuto che l’inclusione nella scrittura privata di immobili abusivi non ne determinasse l’invalidità atteso che la L. n. 47 del 1985, art. 40 che prevede la nullità degli atti “inter vivos” aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare, si applica ai soli “atti tra vivi” con esclusione di quelli “mortis causa” fra cui è ricompresa la divisione ereditaria;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da S.R. con ricorso affidato a due motivi, cui resistono con controricorso S.R. nonchè con autonomo controricorso S.P., S.M., S.A. e, con altro controricorso, da S.S.;

– non hanno svolto attività difensiva gli intimati S.R., S.G., S.S., S.G., S.G., C.L., S.S., S.F., S.D..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

– con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 115 e 184 c.p.c. per avere la corte territoriale illegittimamente ritenuto utilizzabile la scrittura privata di divisione tardivamente prodotta nel 2005, quando erano già ampiamente maturate le preclusioni stabilite nel codice per le produzioni documentali;

– ritiene parte ricorrente che, seppure condivisibile la tesi spostenuta dalla corte territroiale in ordine alla possibilità che le eccezioni in senso lato siano rilevate anche d’ufficio, detto rilievo debba essere effettuato dal giudice sulla base delle prove fornite dalle parti nei termini indicate dal processo;

– la censura è fondata;

– come costantemente affermato le caratteristiche del giudizio di divisione, finalizzato a porre fine alla comunione con riferimento all’intero patrimonio del “de cuius” e dalla possibilità che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza che, sull’accordo delle parti, dichiari esecutivo il progetto divisionale, non sono di per sè sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso (cfr. Cass. Sez. Un. 14109/2006);

– conseguentemente è onere delle parti anche nel giudizio di divisione proporre, secondo lo scansione processuale ratione temporis vigente, le specifiche contestazioni così come previsto dagli artt. 115 e 184 c.p.c., idonee a paralizzare la domanda di scioglimento;

– ciò va affermato non solo riguardo a domande di nullità o di simulazione dirette a far rientrare determinati beni nell’asse ereditario proposte, per la prima volta, in sede di discussione del progetto divisionale, ma anche alla fattispecie in cui un documento preesistente venga prodotto anni dopo la costituzione in sede di discussione del progetto divisionale prospettato dal ctu, dalla parte che ha partecipato alla sua redazione e che mai vi aveva fatto cenno in precedenza;

– nel caso di specie, tale documento risale al 1996, cioè ad epoca precedente la causa introdotta nel 1999, ed è costituito da una scrittura privata di divisione intervenuta fra le parti, cui nessuna aveva evidentemente inteso dare corso, sino all’udienza del 24/3/2005 di discussione del prospetto divisionale elaborato dal ctu incaricato dal giudice di procedervi una volta riscontrata l’assenza di contestazioni pregiudiziali del diritto di parte attrice di chiedere la divisione giudiziale;

– pertanto la censura è fondata ed il provvedimento impugnato deve essere cassato;

– con il secondo motivo parte ricorrente censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la conclusione della corte territoriale laddove ha ritenuto non applicabile la L. n. 47 del 1985, art. 40, (oggi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46) alla scrittura private di divisione, affetta da nullità rilevabile d’ufficio in ragione del fatto che in essa sono ricompresi immobili abusive, per i quali non sono indicate gli estremi della concessione edilizia;

– l’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l’esame della doglianza in esame, facendo venir meno l’interesse alla sua delibazione (cfr. Cass.28663/2013);

– a seguito dell’accoglimento del primo motivo e della cassazione del provvedimento impugnato va, quindi, disposto il rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in altra composizione, per l’applicazione del principio di diritto sopra enunciato ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Civile, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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