Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17295 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 23/07/2010), n.17295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6183/2007 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO

IL MAGNIFICO 42, presso lo studio dell’avvocato PEGORARI FILIPPO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIOSI ANTONIO,

giusta determinazione dirigenziale n. 96 del 28.2.2007 e giusta

procura speciale alle liti per atto notaio Mazza Giancarlo di Roma,

in data 11.9.2007, n. rep. 54274, che viene allegata in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5132/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

27.1.06, depositata il 30/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;

udito per il ricorrente l’Avvocato Pegorari Filippo che si riporta

agli scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica

udienza; in subordine per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO

Che il sig. P.D. propose opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada (attraversamento di incrocio nonostante la contraria indicazione del semaforo e inversione del senso di marcia in prossimità di intersezione) elevato il 2 dicembre 2004 dalla Polizia Municipale di Roma;

che l’adito Giudice di pace della capitale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’opposizione;

che il P. ha quindi proposto ricorso per cassazione per sette motivi;

che, attivata la procedura camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la trattazione della causa in pubblica udienza o il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;

che l’amministrazione comunale intimata ha nominato un difensore il quale ha svolto difese orali in udienza.

Diritto

CONSIDERATO

Che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa esposizione dei fatti di causa, dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, è infondato, trattandosi nella specie di sentenza pronunciata a verbale in udienza, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., e dunque da intendersi integrata dalle risultanze di tutti i verbali di causa (Cass. 118/2004, 22409/2006, 10501/2009);

che del pari infondato è il secondo motivo, con cui, denunciando violazione dell’art. 201 C.d.S. e dell’art. 383 reg. C.d.S., si ripropone l’eccezione di nullità del verbale per l’erroneità dell’indicazione del luogo in cui era stata rilevata l’infrazione (nella specie Via (OMISSIS), anzichè la prosecuzione di essa denominata Via (OMISSIS)): l’inesatta indicazione del luogo dell’infrazione, infatti, deve ritenersi priva di conseguenze ove non sia tale da compromettere le esigenze difensive dell’interessato, cui l’indicazione stessa è strumentale;

che infondato è anche il terzo motivo, con il quale, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che il Giudice di pace non abbia motivato circa l’irrilevanza dell’erronea indicazione del luogo dell’infrazione: tale motivazione, infatti, benchè sinteticamente, è contenuta nella sentenza impugnata, la quale da atto della continuità fra Via (OMISSIS) e Via (OMISSIS) e della presenza di un unico semaforo lungo la seconda di esse, “per cui – conclude il giudice di merito – non vi possono essere confusioni al riguardo”;

che il quarto e il quinto motivo, tra loro connessi perchè recanti censure, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, alla statuizione con cui il giudice di merito ha disatteso l’eccezione di nullità del verbale per difetto della contestazione immediata, sono parimenti infondati: l’esclusione dell’obbligo della contestazione immediata, infatti, è espressamente prevista all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. b) per il caso di attraversamento di un incrocio nonostante la contraria indicazione del semaforo;

che il sesto motivo, con cui si denuncia vizio motivazionale per non avere il giudice motivato in ordine alla dedotta erroneità della trascrizione del numero di targa del veicolo da parte dell’agente accertatore, suffragata dalle prove testimoniali indicate dall’opponente, è inammissibile: infatti il verbale di accertamento costituisce fonte di prova privilegiata di quanto in esso si attesta essere stato compiuto dal verbalizzante o essere stato dal medesimo direttamente accertato, con la conseguenza che le considerazioni del ricorrente avrebbero potuto essere prese in considerazione solo in sede di querela di falso avverso il verbale (cfr., da ult., Cass. Sez. Un. 17355/09), che però non è stata proposta;

che con il settimo motivo si deduce la contraddizione fra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata con riguardo alla richiesta di annullamento del verbale nella parte in cui applicava all’opponente, mero obbligato in solido quale proprietario del veicolo, la sanzione accessoria delle decurtazione di punti patente, sia pure condizionatamente all’eventualità che il medesimo proprietario si fosse autodenunciato quale conducente del veicolo: la sentenza impugnata – si osserva nel ricorso – mentre in motivazione afferma l’applicazione del principio enunciato da Corte Cost. 27/2005, che ha escluso l’assoggettamento del mero obbligato in solido alla sanzione personale, poi nel dispositivo si limita a confermare integralmente il verbale opposto;

che neppure tale motivo può trovare accoglimento, non recando, in realtà, il verbale l’applicazione dell’indicata sanzione personale al P., visto che la stessa era espressamente condizionata all’autodenuncia dell’interessato, evento peraltro pacificamente non verificatosi: sicchè la relativa censura era sin dall’inizio inammissibile per difetto del requisito dall’interesse ad agire;

che il ricorso va in conclusione respinto;

processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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