Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17295 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28570/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale

dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

UNION YACHTS s.r.l., in liquidazione in persona del liquidatore

elettivamente domiciliata in Roma via (Ndr: testo originale non

comprensibile) presso lo studio dell’avv. Marco Pachetti

rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall’avv. Antonio

Lovisolo e dall’avv. Andrea Lovisolo del Foro di Genova;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1136 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della LIGURIA depositata in data 30.9.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16 marzo 2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.-. La società ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale sulla base dei rilievi conseguenti ad una verifica eseguita nei confronti della società accertava un maggior volume delle operazioni imponibili con IVA non assolta e di conseguenza maggiore liquidazione dell’imposta. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia che è stato rigettato dalla CT della Liguria con sentenza depositata in data 30.9.2016

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a quattro motivi. Ha resistito con controricorso la società. Successivamente la società ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, con versamento della prima rata. Con ulteriore istanza del 7 ottobre 2020, rilevato che l’agenzia delle Entrate non ha notificato ne termini il diniego di definizione ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere.

Rilevato che ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali” e che l’Agenzia nulla ha opposto dopo il deposito da parte della società della istanza di definizione agevolata (giugno 2019) nè dopo il deposito della istanza di estinzione del 7 ottobre 2020 il giudizio deve dichiararsi estinto per cessata materia del contendere.

Ai sensi del citato art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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