Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17295 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29199/2011 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO

180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, rappresentato e

difeso dagli avvocati FRANCESCO PISTOLESI, MARCO MICCINESI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SCANDICCI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZZARINI

19, presso lo studio dell’avvocato GIULIO PIZZUTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE BARONTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2010 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 19/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Scandicci notificava a M.G. avvisi di accertamento relativi alla Tarsu per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999. Il contribuente impugnava gli avvisi e la commissione tributaria provinciale di Firenze rigettava il ricorso con sentenza che era riformata dalla commissione tributaria regionale della Toscana la quale, con sentenza pronunciata il 19 maggio 2003, depositata il 7 luglio 2003 e divenuta definitiva il 20 novembre 2004, accertava la minore entità della tassa dovuta dal contribuente in relazione alla minore superficie tassabile. Nelle more del giudizio il Comune di Scandicci iscriveva a ruolo la tassa dovuta ed metteva la cartella di pagamento che il contribuente non impugnava. In data 31 maggio 2007 veniva emesso il provvedimento di fermo amministrativo che il contribuente impugnava assumendo che, essendo stata emessa la sentenza della CTR della Toscana con cui era stato ridotto l’importo dovuto, il fermo amministrativo basato sul mancato pagamento della cartella era illegittimo, dato che la cartella era divenuta illegittimita. La commissione tributaria provinciale di Firenze accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del Comune di Scandicci, la CTR della Toscana lo accoglieva sul rilievo che il provvedimento di fermo amministrativo era legittimo poichè alla data della sua notifica era scaduto il termine per contestare le cartelle di pagamento cui si riferiva.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione M.G. svolgendo due motivi illustrati con memoria. Si è costituito il Comune di Scandicci con controricorso.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’attività art. 100 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 e art. 68, comma 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, 17, comma 1, lett. c. Sostiene che per effetto della sentenza della commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto fondata la pretesa del contribuente avverso gli avvisi di accertamento, le cartelle emesse nelle more del giudizio erano divenute illegittime benchè non impugnate sicchè era venuto meno il presupposto del fermo amministrativo.

4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver CTR tenuto conto delle argomentazioni svolte da esso ricorrente afferenti la sopravvenuta illegittimità del ruolo e della cartella di pagamento dai quali traeva origine il fermo amministrativo.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva preliminarmente la Corte che l’eccezione proposta dal comune controricorrente, con cui sostiene l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., è infondato. Invero nel giudizio tributario il termine semestrale di decadenza del gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, è applicabile ai soli giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore, laddove la pendenza del giudizio va individuata con riferimento alla notifica del ricorso originario che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 20, determina la litispendenza (ex multis Cass. n. 11087 del 30/05/2016).

2. Entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono fondati. Invero, a seguito della declaratoria di illegittimità degli avvisi di accertamento effettuata dalla commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza pronunciata il 19 maggio 2003, la pretesa del Comune esercitata a mezzo della iscrizione a ruolo della tassa in via provvisoria e della successiva cartella è divenuta illegittima, con la conseguenza che non sussisteva il presupposto per l’emissione del provvedimento di fermo amministrativo fondato sul mancato pagamento delle cartelle stesse. Ha, dunque, errato la CTR nell’affermare che il provvedimento di fermo amministrativo era legittimo poichè alla data della sua notifica era scaduto il termine per contestare le cartelle di pagamento cui si riferiva, posto che non può affermarsi la definitività della cartella emessa a seguito di iscrizione a ruolo provvisorio nel caso in cui sia annullato l’avviso di accertamento prodromico.

3. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario del contribuente va accolto. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti in considerazione dello sviluppo della vicenda processuale e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna il Comune di Scandicci a rifondere I contribuente le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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