Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17294 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 23/07/2010), n.17294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3071/2007 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PRISCIANO 43, presso il proprio studio, rappresentato e difeso

dall’avvocato TUFANI GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FIRENZE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7260/2005 del GIUDICE DI PACE di FIRENZE del

29.9.05, depositata il 13/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO

Che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Firenze ha respinto l’opposizione proposta dall’avv. M. M. a ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto del capoluogo toscano per violazione di divieto di sosta in area pedonale, ai sensi dell’art. 158 codice della strada;

che il M. ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di censura, cui non ha resistito l’autorità intimata;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione del giudicato (esterno) derivante da precedente sentenza, con cui era stata accolta analoga opposizione del M. a ulteriore ordinanza ingiunzione del medesimo Prefetto di Firenze sul rilievo del carattere privato, e non pubblico, di quella medesima area in cui l’opponente aveva parcheggiato il suo motociclo;

che il motivo è manifestamente infondato, atteso che – come già osservato da questa Corte nella sent. n. 17338 del 2007, resa fra le stesse parti in vicenda del tutto analoga – l’accertamento della natura non pubblica dell’area era stato effettuato, nella precedente sentenza, in via meramente incidentale (in difetto di richiesta di accertamento con efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 34 c.p.c.), attenendo esso a rapporto distinto da quello, relativo alla pretesa sanzionatoria dell’amministrazione, costituente l’oggetto principale del giudizio (e dunque del giudicato), ancorchè legato ad esso da nesso di pregiudizialità in senso tecnico;

che il ricorso va quindi rigettato; che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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