Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17293 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 23/07/2010), n.17293
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 4,
presso lo studio dell’avvocato PEPE FULVIO, che la rappresenta e
difende, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI, ETR – ESATTORIA RISCOSSIONE TRIBUTI,
Concessione della Provincia di Salerno;
– intimati –
avverso la sentenza n. 691/2006 del GIUDICE DI PACE di SALERNO del
13.2.06, depositata il 20/02/2006;
– udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Ippolisto PARZIALE.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. Domenico
IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – S.M. impugna la sentenza 691 del 2006 del Giudice di Pace di Salerno, depositata il 20 febbraio 2006 e non notificata, con la quale veniva rigettata la sua domanda avanzata con atto di citazione con la quale proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale dell’Ente riscossione tributi della provincia di Salerno N. (OMISSIS), notificata in data 30 maggio 2005 per l’importo complessivo di Euro 183,14.
2. – Il Giudice di Pace rigettava la domanda, rilevando che la contravvenzione al Codice della Strada, che aveva poi dato luogo alla cartella esattoriale, era stata accertata il 4 novembre 1998 e il relativo verbale notificato il 6 marzo 1999. Avverso tale verbale non era stata proposta opposizione con la conseguenza che tale verbale aveva acquistato forza di titolo esecutivo. Restava, quindi, precluso all’opponente il recupero della tutela apprestata dall’ordinamento.
Ne sussisteva la eccepita prescrizione quinquennale L. n. 689 del 1981, ex art. 28, posto che “per effetto dell’autonomo distinto nuovo titolo di riscossione opera la prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c.”.
3. – Avverso tale decisione la ricorrente articola due motivi di ricorso.
4. – Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli intimati.
5. – Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
6. – Parte ricorrente ha depositato memoria, che non può essere esaminata perchè tardiva, essendo pervenuta in cancelleria il 22 febbraio 2010. Questa Corte (Cass. 2005 n. 19530), quanto al conteggio dei termini per il deposito della memoria ex art. 378 c.p.c., ha affermato che “Ai fini dell’osservanza del termine previsto dall’art. 378 cod. proc. civ., in base al quale, nel giudico di cassazione, le parti possono presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell’udienza di discussione..” non può computarsi, come giorno utile il giorno dell’udienza, che – trattandosi di termine a ritroso – costituisce il “dies a quo”. Conseguentemente, essendo l’udienza fissata il 26 febbraio 2010, il termine scadeva il 21 febbraio, domenica, con conseguente necessità di deposito entro il 20 febbraio. La memoria, invece, risulta pervenuta presso la cancelleria della sezione soltanto il 22 febbraio 2010. Nè rileva che il 20.2.2010 fosse sabato, perchè per il medesimo sopra esposto principio il termine a ritroso retrocedeva d’un ulteriore giorno.
7. – Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo il provvedimento impugnato appellabile e non già ricorribile per cassazione. Parte ricorrente ha, infatti, introdotto con citazione un giudizio di opposizione alla esecuzione iniziata con la notifica della cartella esattoriale. La causa è stata trattata come giudizio ordinario dal Giudice di Pace, che non ha fatto alcuna menzione della normativa speciale dettata dalla L. n. 689 del 1981, per le opposizioni alle sanzioni amministrative e come risulta dalla terminologia utilizzata.
Al riguardo questa Corte (Cass. 2007 n. 8606) ha già avuto occasione di affermare che: “L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice del provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza, sulla base del principio dell’apparenza. Ne consegue che, in materia di mezzi di impugnazione delle sentenze all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ove dinanzi al giudice di merito una controversia che avrebbe dovuto essere trattata con le forme di cui alla L. n. 689 del 1981, venga invece introdotta, come nella specie, con il rito ordinario, la norma derogatoria di ad alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma ultimo, applicabile “ratione temporis”, secondo la quale le predette sentente sono impugnabili solo a mezzo del ricorso per Cassazione, non trova applicazione ed in questo caso avverso la sentenza che decide su una questione riconducibile all’ambito di applicabilità della L. n. 689 del 1981, definendo un giudico introdotto e trattato secondo le regole ordinarie, è esperibile l’appello e non anche il ricorso per Cassazione”. Tale principio è condiviso da questo Collegio.
Conseguentemente, stante il regime applicabile all’epoca della domanda, la sentenza, emessa in un giudizio di opposizione ad esecuzione, era soggetta ad appello.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010