Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17293 del 17/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17293
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16696-2014 proposto da:
L.F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour
presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE GABRIELE D’ANGELO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 153/2013 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ.
DIST. di SIRACUSA, depositata il 13/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 153/16/13 pubblicata il 13 maggio 2013 la Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione distaccata di Siracusa, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa n. 332/1/10 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da L.F.L. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificatagli in data (OMISSIS) dalla SERIT Sicilia s.p.a. agente della riscossione per l’Agenzia delle Entrate e con la quale si chiedeva il pagamento della somma di Euro 22.525,47 a titolo di IRPEF ed accessori per l’anno di imposta 1991 e IRPEF ed ILOR ed accessori per l’anno di imposta 1992. La Commissione tributaria regionale ha considerato che, ai sensi del D.L. 17 giugno 2005, n. 108, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 156, la notifica delle cartelle di pagamento deve avvenire, fra l’altro, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 e, poichè il dies a quo dal quale computare i termini per la notifica della cartella di pagamento va individuato, nella previsione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 1, al 15 dicembre 2002 trattandosi, nel caso di specie, di provvedimenti agevolativi che riguardano le provincie di Catania, Ragusa e Siracusa a seguito del sisma del 13 e 16 dicembre 1990, la notifica della cartella avvenuta il 25 luglio 2005 doveva considerarsi tempestiva;
che l.F.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza articolato su due motivi;
che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
che l’Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
Diritto
CONSIDERATO
che:
non risulta la prova della notifica del ricorso alla SERIT Sicilia s.p.a. parte nel giudizio di appello;
Visto l’art. 331 c.p.c..
P.Q.M.
dispone l’integrazione del contraddittorio fissando il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica da parte del ricorrente degli atti di integrazione nei confronti della SERIT Sicilia s.p.a.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021