Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17292 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. II, 19/08/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 19/08/2020), n.17292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2440-2016 proposto da:

M.M., M.E.M., L.M., in qualità di eredi di

M.E., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI

1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO FERRARESE;

– ricorrenti –

contro

G.L., M.S., M.A., M.I., M.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 615/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2019 dal Consigliere Dr. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda, per quel che qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

M.E. convenne in giudizio i fratelli E. e I., chiedendo sciogliersi la comunione ereditaria in morte del comune padre A., ricostruirsi l’asse ereditario e procedersi all’assegnazione delle quote;

– il Tribunale, individuata in 1/3 pro-capite la quota di appartenenza ereditaria, disponeva la vendita all’incanto dell’unico immobile e condannava i convenuti a restituire la somma di Euro 15.525,78;

– la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, accolta l’impugnazione di G.L., M.S. e M.A. (eredi dell’attore, deceduto nel corso del giudizio di primo grado) proposta nei confronti di M.I., costituitosi, e di M.E., dichiarato contumace, condannò M.E. al pagamento della somma di Euro 40.422,36 e M.I. al pagamento di Euro 8.200,94;

– ricorrono, sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, L.M., M.E.M. e M.M. (tutte eredi di M.E.);

ritenuto che con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione dell’art. 300 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per le ragioni di cui appresso:

– la Corte d’appello aveva dato atto essere stata prodotto dall’appellato costituito M.I. il certificato di morte del fratello E., intervenuta dopo la precisazione delle conclusioni e la pubblicazione della sentenza di primo grado, giudicando la produzione priva d’effetti, valendo il principio dell’ultrattività del mandato alle liti;

– assumono, per contro, le ricorrenti che, fermo in giurisprudenza il predetto principio, avrebbe dovuto trovare applicazione la regola di cui all’art. 300 c.p.c., comma 4, pur disciplinante la materia per i processi instaurati dopo l’entrata in vigore (4/7/2009) della legge di riforma n. 69 del 2009, mentre il giudizio qui al vaglio risaliva ad epoca antecedente, poichè non appariva ragionevole affermare che il difensore potesse considerarsi “capace di ricevere le notifiche ma non di svolgere altra attività che affonda le proprie radici nella medesima regola dell’ultrattività del mandato”, sul presupposto (invero non evidenziato dalla sentenza d’appello) che il certificato di morte era stato prodotto dall’avv. Luigi Bastiani, che oltre ad essere il procuratore di M.I., lo era anche di M.E., avendo da quest’ultimo ricevuto mandato per il giudizio di primo grado e per l’eventuale impugnazione;

considerato che la doglianza va disattesa, dovendosi osservare quanto segue:

a) in punto di fatto occorre in primo luogo rilevare che la produzione del certificato di morte fosse stata effettuata dall’avv. Bastiani per conto del defunto, poi dichiarato contumace, piuttosto che nella qualità di procuratore del germano I., regolarmente costituitosi in appello, a mezzo del predetto professionista, costituisce un mero asserto apodittico del ricorso, avendo la sentenza affermato che “l’appellato (aveva prodotto) copia del certificato di morte del fratello”;

b) le ricorrenti evocano il principio d’ultrattività del mandato, costituente fermo approdo di legittimità, secondo il quale la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante (ex multis, Sez. 2, n. 20964, 22/08/2018, Rv. 650025);

c) non è, tuttavia, condivisibile la posta corrispondenza enunciata dal ricorso, per difetto di assimilabilità della fattispecie qui in rilievo al predetto principio, che anzi risulta contraddetta:

– si pretende, invero, di espandere irragionevolmente, al fine di perseguire il presunto interesse degli eredi, il principio, che, è opportuno ricordare, implica di già una deroga, sia pure giustificata, al termine d’ordinaria vigenza del mandato, correlato, di norma, alla durata della vita del mandante (art. 1722, n. 4);

– per contro, l’ultrattività persegue lo scopo di rendere non disagevole il compito della controparte in causa, la quale può effettuare la notifica della sentenza e dell’impugnazione presso il procuratore della parte deceduta, essendo obbligo dell’avvocato, di conseguenza, segnalare agli eredi la sopravvenienza processuale;

– deve enunciarsi in diritto la non assimilabilità della legittimazione all’impugnazione (con il limite prima specificato) del procuratore della parte venuta a mancare con l’esercizio della facoltà di denunziare in giudizio l’evento interruttivo per almeno due ordini di ragioni: a) nel solo primo caso l’attività processuale da intraprendersi (l’impugnazione) rappresenta un facere già previamente autorizzato dal mandato professionale; b) l’evento interruttivo, in genere, non può essere dichiarato in giudizio da soggetto diverso dal procuratore della parte attinta dall’evento in parola e, nel caso di specie, il certificato di morte risulta essere stato prodotto da soggetto non legittimato – il fratello (appellato costituito) del deceduto -, non potendo assumere rilievo, per quel che si è spiegato, la circostanza che, il certificato sarebbe stato materialmente allegato dal difensore di M.I., che in primo grado avrebbe assistito e rappresentato anche M.E.; infatti, se il mandato ricevuto avrebbe consentito al professionista d’impugnare la sentenza di primo grado, non può dirsi idoneo a scardinare proprio l’invocato principio dell’ultrattività, rendendo vana la notifica dell’impugnazione presso il procuratore del deceduto, legittimando una atipica ipotesi di denunzia in giudizio di evento interruttivo non prevista dal sistema processuale;

ritenuto che con il secondo motivo le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la sentenza si era limitata ad affermare essere onere di M.E. dimostrare di avere utilizzato quanto prelevato per effettuare pagamenti nell’interesse del defunto genitore, così invertendo l’onere della prova;

considerato che il motivo può essere accolto nei termini che seguono:

– la sentenza impugnata, nel decidere sul motivo d’appello con il quale le appellanti L., S. e M.A. (come si è visto, eredi dell’attore M.E.) avevano chiesto ribaltarsi la decisione di primo grado, la quale aveva reputato provato che la somma di Euro 108.322,50, prelevata dal fratello E., fosse stata effettivamente destinata al mantenimento dei genitori, sulla base dell’interrogatorio formale di M.E., ha reputato dimostrati i prelievi nella indicata misura complessiva e mancante la prova dell’effettiva destinazione dell’importo ai bisogni dei genitori;

– la sentenza afferma che M.E. in sede d’interrogatorio formale aveva dato atto dei “prelievi dal conto 11113.. effettuati su richiesta ed indicazione di mio padre, che mi rilasciava un assegno da lui formato e che lo incassavo, il cui importo serviva per pagare le badanti e le spese di vita di mio padre”;

– quindi, si versava nella situazione descritta dall’art. 2734 c.c. (“Quando alla dichiarazione indicata dall’art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni”);

– poichè il Giudice d’appello non ha correttamente applicato (falsa applicazione) la evocata disposizione, essendosi limitato a valorizzare la circostanza sfavorevole del prelievo, senza manifestare, in presenza di contestazione della controparte, le ragioni che lo avevano indotto ad assegnare efficacia solo sfavorevole alla dichiarazione sopra riportata, nè è conseguita violazione dell’art. 2697 c.c.;

considerato che il terzo motivo con il quale le ricorrenti deducono violazione dell’art. 2729 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, assumendo che la sentenza non si era peritata di confrontarsi con l’ampia motivazione di primo grado, la quale aveva evidenziato una convergente pluralità di indizi, suffragate dalle regole d’esperienza, che militavano univocamente per la consumazione del denaro al fine di assicurare all’anziano genitore condizioni di vita dignitose, resta assorbito dall’accoglimento della precedente doglianza;

ritenuto che con il quarto motivo le ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, poichè la sentenza censurata, affermando che il Tribunale aveva omesso di pronunziarsi su una parte della domanda, errando, aveva posto a carico degli appellati la somma di Euro 4.314,86 ciascuno (trattavasi “di tre prelievi, per Euro 30.000, Euro 8.000 ed Euro 5.000 “fatti sul conto del padre”, con il contro-valore dei quali E. ed I. avrebbero beneficiato di “polizze” di (OMISSIS) per un totale di Euro 25.889,20 che, diviso tra i tre coeredi, dà Euro 8.629,73 per il terzo di E., posto a carico dei fratelli convenuti per metà ciascuno”); una tale domanda non era stata mai formulata, siccome poteva trarsi dalla lettura dell’atto di citazione incluso nel fascicolo di primo grado, allegato al ricorso (doc. 6);

considerato che il motivo merita rigetto per la ragione che segue:

– la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, previa ricostituzione dell’asse, involge l’insieme del patrimonio relitto, esperita la riunione fittizia e le eventuali azioni ereditarie e quelle comunque necessarie ad assicurare la par condicio tra gli eredi, di talchè la specifica indicazione dei beni non costituisce parte integrante della domanda, la quale si concreta nella richiesta di divisione dell’intero, ricostituito compendio, nel mentre le singole e non misura della domanda;

considerato che per quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo, rigettati il primo e il quarto; cassa e rinvia, in relazione all’accolto motivo e anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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