Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17291 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29014-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDILTECNA RUOSO GROUP HOLDING SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORIS TOSI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 15/2013 della COMM. TRIB. REG. VENETO,

depositata il 24/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Ediltecna Ruoso Group Holding S.r.l. in liquidazione ha impugnato una cartella di pagamento per IVA, relativa all’anno di imposta 2005, emessa a seguito di controllo automatizzato, per insufficienti versamenti di importi indicati a debito nella dichiarazione, deducendo che l’erroneità dei dati era dovuta a errori formali nei quadri IVA della dichiarazione e che il debito fiscale era insussistente perchè compensato col credito IVA 2004;

– la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso accoglieva il ricorso della contribuente;

– la C.T.R. del Veneto, con la sentenza n. 15/31/2013 del 23/9/2013, respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate; la C.T.R. accertava che la dichiarazione fiscale conteneva un errore materiale e che la società non aveva omesso alcun versamento; affermava, inoltre, l’irrilevanza della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa (pretesa dall’Ufficio), posto che l’errore (materiale) era emerso soltanto a seguito dell’invio della cartella impugnata;

– avverso tale decisione l’Agenzia propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi;

– resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale (basato su un unico motivo), la società, la quale ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per avere la C.T.R. confermato l’annullamento della cartella, ravvisando la commissione di un errore materiale e l’insussistenza di un omesso versamento dell’imposta, sebbene sulla stessa dichiarazione IVA della contribuente fosse stato fondato l’atto impositivo.

Col secondo motivo l’Agenzia deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, per avere la C.T.R. omesso di rilevare che un eventuale errore materiale doveva essere corretto dalla contribuente attraverso la presentazione di una tempestiva dichiarazione integrativa ai sensi della citata disposizione.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono infondati.

Le questioni poste dall’Agenzia sono state recentemente esaminate da questa stessa Sezione che, in una fattispecie analoga (in cui era il contribuente a ricorrere per cassazione), ha così statuito: “la dichiarazione (dei redditi) affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 -bis, sia circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, dell’eventuale credito risultante dalla rettifica (… e…) che, in termini del tutto analoghi, in materia di IVA la dichiarazione del contribuente affetta da errore, sia di fatto sia di diritto, è sempre emendabile qualora possa derivarne l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi più gravosi di quelli che sarebbero dovuti; solo laddove, ove in caso di concessione di un beneficio fiscale, la legge subordini la concessione di tale beneficio a una precisa manifestazione di volontà del contribuente da compiersi attraverso la compilazione di un modulo, detta dichiarazione assume il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore… (Conseguentemente) deve essere affermato, salvi i casi di specifiche decadenze legate al riconoscimento di specifici benefici, anche in materia di dichiarazione IVA il principio della “generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale”, che può essere riconosciuto anche in fase contenziosa (Cass., Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13378), potendosi nella sede contenziosa opporre alla maggiore pretesa tributaria dell’Erario la commissione nella fase della redazione della dichiarazione di meri errori, di fatto o di diritto, tali da avere inciso sulla quantificazione dell’obbligazione tributaria” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33607 del 18/12/2019).

A tale condiviso precedente il Collegio intende dare continuità, con conseguente rigetto delle doglianze dell’Agenzia.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società contribuente deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e dell’art. 92 c.p.c., per avere la C.T.R., nonostante il rigetto dell’appello, compensato le spese dell’intero giudizio adducendo quale motivazione che “il contenzioso (è) originato obiettivamente da un errore materiale del contribuente”.

Il motivo è infondato.

Infatti, il sindacato della Corte di cassazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la denunciata violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (norma che, peraltro, è stata oggetto dell’intervento della Corte Costituzionale che – con sentenza n. 77 del 2018 – ha ribadito la discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese) – è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477-02).

Nella fattispecie il giudice di merito ha esercitato il proprio potere discrezionale fornendo, quale motivazione della decisione di compensare le spese del giudizio, la scaturigine del contenzioso da un errore dello stesso contribuente, motivazione che, peraltro, questa stessa Corte ha impiegato anche in una precedente analoga fattispecie per assumere identica decisione (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14859 del 7/6/2018: “Le spese del giudizio vanno compensate, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato l’innesco dell’originaria iscrizione a ruolo”).

3. In conclusione, sia il ricorso principale, sia quello incidentale devono essere respinti.

Le spese del giudizio di cassazione sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

4. Poichè la ricorrente è un’Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550-01; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

5. Stante l’inammissibilità del ricorso incidentale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Ediltecna Ruoso Group Holding S.r.l. in liquidazione, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;

– compensa le spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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