Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17291 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22331/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 209/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 17/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in epigrafe indicata, emessa in controversia concernente il diniego di rimborso IRPEF per gli anni dal 1998 al 2006 pronunciato nei confronti di C.A..

2. Il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile l’appello perchè proposto tardivamente.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. L’unico motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 c.p.c., commi 1 e 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è fondato e va accolto.

Invero la CTR nel ritenere tardivo l’appello spedito per la notifica in data 18.07.2011, individuando l’ultimo giorno utile per la notifica nel 16.07.2011, circostanza questa incontestata, non ha considerato che il giorno 16.07.2011 cadeva di sabato, di guisa che il termine doveva essere automaticamente traslato al primo giorno utile lavorativo, il lunedì 18.07.2011, in ragione dell’art. 155 c.p.c., comma 5, data in cui la notifica venne eseguita.

2. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per il riesame e le statuizioni sulle spese.

PQM

 

– accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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