Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17290 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 23/07/2010), n.17290
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.G., residente in (OMISSIS) ((OMISSIS)) via
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
avverso il verbale Carabinieri Stazione di Cavour Torino per la
violazione dell’art. 148 C.d.S.;
– udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/02/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
– udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo, che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Parte ricorrente impugna un verbale Carabinieri Stazione di Cavour Torino per la violazione dell’art. 148 C.d.S., limitandosi a redigere l’atto introduttivo ed a depositarlo nella cancelleria di questa Corte senza notificarlo ad alcuno, mentre doveva essere notificato alla controparte interessata ad opporsi al suo accoglimento.
2. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione e stata comunicata al Pubblico Ministero.
3. – Il ricorso è inammissibile. Infatti, occorre osservare che questa Corte ha ritenuto inammissibile senza possibilità di rimedio il ricorso per cassazione la cui notifica sia da considerare inesistente (tra le tante Cass. 2007 n. 14487; Cass. 1997 n. 12572;
Cass. 1997 n. 9257).
A maggior ragione non può che essere dichiarato inammissibile il ricorso che non sia stato affatto notificato (a tale conclusione giungono le sentenze di legittimità che hanno avuto occasione di prendere in considerazione un caso così anomalo: Cass. 1999 n. 4595, Cass. 1973 n. 650, Cass. 1972 n. 12).
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010