Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17290 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. II, 19/08/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 19/08/2020), n.17290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARONE – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15824/2015 R.G. proposto da:

S.S.L., quale procuratrice speciale di TERZANI

MARIA GABRIELLA, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Defilippi,

con domicilio in Milano.

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI PISTOIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e

difesa dall’avv. Andrea Ghelli, con domicilio in Pistoia, alla via

del Can Bianco, n. 7.

– controricorrente –

e

AZIENDA USL (OMISSIS), in persona del Direttore generale p.t.,

rappresentato e difeso dall’avv. Renato Salimbeni e dall’avv. Anna

Mattioli, con domicilio eletto in Roma, Piazzale Clodio n. 61.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 646/2014,

depositata in data 15.4.2014;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22.11.2019 dal

Consigliere Dr. Fortunato Giuseppe;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dr. Pepe Alessandro, che ha concluso, chiedendo di

dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Uditi l’avv. Claudio Defilippi, l’avv. Flavia Pozzolini e l’avv. Anna

Mattioli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata in data 23.5.1988, M.G., L., F. e T.L. hanno adito il Tribunale di Pistoia, esponendo di essere nipoti di P.E., la quale, con testamento olografo del 3.6.1931, aveva legato alla Provincia di Pistoia la villa (OMISSIS) e gli ulteriori possedimenti nel territorio di (OMISSIS), disponendo che la villa fosse destinata a scopo convalescenziario o altri scopi analoghi, con divieto di alienazione e affitto e con obbligo di mantenimento dei viali, di almeno una parte del bosco e del parco, a pena di annullamento del legato; che le disposizioni di ultima volontà erano state disattese, poichè la villa era stata destinata ad altri scopi ed il parco era stato smembrato.

Hanno chiesto di ordinare alla Provincia di Pistoia di ripristinare lo stato dei luoghi e di utilizzare il compendio per le finalità previste dal testamento, o in subordine, di dichiarare la risoluzione del legato. La Provincia di Pistoia ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori e la prescrizione dell’azione di adempimento del legato, deducendo inoltre che: a) con transazione del 6.5.1953, P.G., fratello ed erede della testatrice, nonchè nonno degli attori, aveva rinunciato all’esecuzione del legato, acconsentendo ad imprimere alla villa una destinazione diversa da quella voluta da P.E., purchè a carattere sussidiario ad interventi sanitari a beneficio di persone bisognose con fini di giovamento della salute, con possibilità di affitto dei poderi; b) il complesso era stato – quindi – legittimamente utilizzato per scopi di assistenza a giovanetti bisognosi di cure sanitarie; c) le condizioni in cui versavano i beni erano dovute anche ad eventi di cui la Provincia non poteva rispondere; e) gli immobili erano stati comunque trasferiti in proprietà all’USL (OMISSIS).

In corso di causa sono intervenuti in giudizio l’ASL (OMISSIS) (già (OMISSIS)), che ha aderito alle difese della Provincia, nonchè P.M.N., nipote di P.P.M. (sorella di P.E.), e T.M.G., erede di T.L., nel frattempo deceduto.

Con sentenza n. 333/2004 il Tribunale ha respinto la domanda.

La decisione è stata impugnata in via principale dai soccombenti, ad eccezione di P.M.N., rimasta contumace, ed in via incidentale dalla Provincia di Pistoia, relativamente alla statuizione sulle spese.

Il giudizio di secondo grado è stato interrotto a causa del decesso di T.F. e T.L. e, successivamente, per la morte di B.M.L. e T.I..

La Corte distrettuale di Firenze ha dichiarato l’estinzione della causa, ritenendo tardiva la notifica dell’atto di riassunzione nei confronti degli eredi di T.L. e nulla quella effettuata nei confronti di P.M.N..

La pronuncia è stata cassata da questa Corte con sentenza n. 4611/2011.

All’esito, il giudice del rinvio ha respinto l’appello principale e, in accoglimento dell’impugnazione incidentale della Provincia di Pistoia, ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Secondo la Corte fiorentina, la pronuncia di cassazione non impediva di valutare l’esistenza in concreto della qualità richiesta dai due commi dell’art. 648 c.c. per l’esperimento delle domande proposte in causa.

Ha inoltre precisato che:

gli attori, in quanto eredi di P.R., figlia ed erede del fratello della defunta, P.G., erede legittimo di P.E., potevano richiedere la risoluzione del legato per inadempimento dell’onere ai sensi dell’art. 648 c.c., comma 2, ma non esperire l’azione di adempimento, riservata ai prossimi congiunti della testatrice, non sussistendo in capo agli appellanti nè prossimità di parentela, nè pregressa convivenza o almeno personale conoscenza ed intimità di rapporti con P.E.;

– non era maturata la prescrizione dell’azione di risoluzione, poichè il decorso del relativo termine era stato erroneamente agganciato alla data del trasferimento dei beni all’USL (OMISSIS);

– la transazione del 6.5.1935 aveva rimodulato gli obblighi sulla legataria poichè, a fronte dell’assunzione delle passività ereditarie da parte della Provincia, era stato ampliato il raggio delle possibili destinazioni della villa, senza alcuna rinuncia all’azione ex art. 648 c.c., comma 2;

– non era stato posto in essere alcuno stravolgimento della destinazione della villa, nè lo smembramento del parco, poichè: 1) la destinazione sociale, assistenziale e sanitaria del complesso era stata preservata e lo stato di manutenzione dei beni era normale; 2) il parco era ancora integro nella sua parte coperta, mentre la distruzione di taluni lecci era stata occasionata dagli eventi bellici e gli alberi erano stati sostituiti con varietà meno pregiate, mantenendo la destinazione dell’area a verde; 3) solo talune porzioni del parco non erano curate ma a causa di un difetto di manutenzione temporaneo e del tutto rimediabile; 4) non era stata effettuata la manutenzione dei fabbricati agricoli, ma altri ne erano stati edificati, preservando lo sfruttamento agrario dei suoli; 5) l’affitto di taluni vani a terzi per scopi non agricoli interessava una parte minoritaria degli immobili; 6) il complesso di Villa Silenziosa rispettava le finalità imposte dal modus, benchè un’area di mt. 900 fosse stata affittata per l’installazione di un impianto di distribuzione di combustibile.

La cassazione della sentenza è chiesta da T.M.G. sulla base di quattro motivi di ricorso.

La Provincia di Pistoia e l’ASL n. (OMISSIS) hanno proposto controricorso e

memoria ex art. 378 c.p.c..

Le altre parti sono rimaste intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 158,350 e 161 c.p.c., artt. 24 e 25 Cost., art. 6, par. 1 CEDU e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, deducendo la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, poichè le conclusioni in grado d’appello erano state rassegnate dinanzi ad un giudice incompatibile – per aver redatto la sentenza d’appello, cassata da questa Corte – e che non ha composto il Collegio che aveva assunto la decisione impugnata.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 648 c.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza, con motivazione gravemente contraddittoria, prima riconosciuto che i ricorrenti erano parenti collaterali della testatrice e poi negato tale relazione di parentela, e per aver escluso che potessero agire per la risoluzione del legato, in contrasto con il dato normativo che attribuisce il potere di proporre la domanda di risoluzione del legato a qualunque interessato, pur se portatore di un mero interesse morale al rispetto della volontà della testatrice.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 648 c.c., comma 2 e art. 1453 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte di merito negato che la Provincia di Pistoia avesse disatteso la volontà della testatrice e le stesse previsioni della transazione del 1935, benchè dagli accertamenti del c.t.u. fosse emerso che: a) il corpo principale della villa era adibito a deposito e a cucina per le scuole comunali; b) al primo piano della villa erano stati ubicati gli Uffici per la prevenzione a la sicurezza sul lavoro; c) al secondo piano erano stati collocati gli uffici per l’igiene pubblica; d) altra porzione edificata era stata destinata a scuola materna e l’ex chiesetta a laboratorio per la formazione professionale; e) in altro fabbricato era stata collocata una scuola e, successivamente, era stata installata una palestra; f) il parco versava in stato di abbandono; g) i fabbricati agricoli erano privi di manutenzione o affittati come case di recupero per tossicodipendenti; h) una porzione del compendio era stata espropriata per la realizzazione di un supermercato.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 92 e 385 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza, con motivazione apparente, condannato gli attori al pagamento delle spese di entrambi i gradi di causa, ritenendo erroneamente che la domanda fosse fondata su allegazioni generiche e fosse stata proposta per perseguire un interesse puramente economico, mentre i ricorrenti avevano inteso ottenere l’adempimento del legato a beneficio dell’intera collettività e per salvaguardare un interesse morale della testatrice.

Si assume che, per effetto del rigetto dell’appello in sede di rinvio non poteva riformarsi la pronuncia di compensazione delle spese processuali adottata dal tribunale mentre le spese del giudizio di legittimità andavano al più compensate, dato che il ricorso era stato accolto.

2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Provincia di Pistoia, è fondata.

L’USL (OMISSIS), cui è poi subentrata la ASL n. (OMISSIS), ha spiegato intervento adesivo dipendente nel corso del giudizio di primo grado, aderendo alle richieste delle amministrazioni convenute, senza proporre domande verso alcuna delle parti originarie, intendendo salvaguardare un proprio personale interesse all’esito del giudizio, quale ente assegnatario della proprietà dei beni oggetto del legato modale.

Il suddetto intervento, svolto ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 2, ha determinato l’inscindibilità della causa nelle fasi di impugnazione e l’applicazione del disposto di cui all’art. 331 c.p.c., persistendo l’interesse dell’interventore ad influire con le proprie difese sull’esito finale della lite (Cass. 8350/2007; Cass. 9643/2004; Cass. 6760/1996; Cass. 10252/1997).

Consegue che la notifica della sentenza effettuata dall’ASL (OMISSIS) di Pistoia ha determinato – per la ricorrente – la decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. sia verso il notificante, che verso le altre parti, data l’unicità del termine di impugnazione (cfr, in caso di notifica da parte dell’interventore adesivo dipendente, Cass. 26008/2012 in motivazione, nonchè Cass. 676/2012; Cass. 2557/2010; Cass. 1825/2007; Cass. 2799/2004).

Nel caso in esame, si evince anche dall’intestazione della sentenza impugnata, che T.M.G. era rappresentata e difesa nel giudizio di rinvio dall’avv. Claudio Silvestri, con domicilio eletto in Firenze alla Via Gianbologna n. 9, presso l’avv. Rosa Pisani.

La sentenza è stata notificata alla ricorrente in data 28.6.2014, con consegna a mani della domiciliataria, come è documentato dalla copia della relata prodotta in giudizio.

Il ricorso andava dunque proposto entro sessanta giorni dalla notifica, tenendo conto della sospensione feriale dei termini, mentre, come risulta dagli atti, detta notifica è stata spedita in data 1.6.2015 e quindi tardivamente.

Non ha rilievo che nella relata manchi l’indicazione del nominativo della procuratrice speciale di T.M.G..

Per effetto della rappresentanza (negoziale o processuale) è conferita al rappresentante non una legittimazione (negoziale o processuale) che escluda quella originaria del rappresentato, ma una legittimazione di secondo grado, del tutto contingente, che non prevale sull’originaria posizione del soggetto titolare degli interessi dedotti in causa e – quindi – sulla legittimazione, sia di primo che di secondo grado, spettante al rappresentato (cfr. Cass. 2193/1975). Erano sufficienti l’indicazione del nominativo di T.M.G. e del difensore (essendo in tal modo garantito il collegamento tra quest’ultimo e la parte effettiva del rapporto processuale), nonchè il recapito dell’atto presso il domicilio eletto, a mani di soggetto legittimato a ricevere la consegna (Cass. s.u. 7827/1991; Cass. 8169/2004; Cass. 2133/2016).

Il ricorso va – per tali ragioni – dichiarato inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 13000,00, per compenso, oltre ad iva, cpa e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, in favore di ciascun controricorrente.

Dà atto che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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