Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17290 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 4081 del ruolo generale dell’anno 2019

proposto da:

S.D., rappresentato e difeso, in virtù di procura in

calce al ricorso, dall’Avv. Antonio Uricchio, presso il cui studio

in Milano, Via Strasburgo 2, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2793/6/2018 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia depositata in data 18.06.2018;

udita nella camera di consiglio del 10.3.2021 la relazione svolta dal

consigliere Vincenzo Galati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza indicata la CTR della Lombardia ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano 4137/2017 con la quale è stato respinto il ricorso avverso due cartelle di pagamento relative ad IRPEF, IRAP ed addizionali 2012.

Nelle fasi di merito il ricorrente ha sollevato una serie di contestazioni relative alla ritualità del procedimento notificatorio delle cartelle, alla loro regolarità formale ed alla prescrizione del credito tributario in esse riportato.

La CTR ha ritenuto esenti dai vizi eccepiti le notifiche delle cartelle eseguite ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, anche in ragione della loro tempestiva impugnazione con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo.

In relazione alla prova dell’avvenuta notifica, ha rilevato la sufficienza della produzione della copia dell’avviso di ricevimento del quale, nel caso di specie, non era stata contestata la conformità all’originale.

Ha rigettato, inoltre, l’eccezione di prescrizione essendo state notificate le cartelle (aventi ad oggetto IRPEF, IRAP ed addizionali 2012) in data (OMISSIS).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione S.D. affidandolo a cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 137 e ss. c.p.c., in combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, e della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura è articolata attraverso la formulazione di due eccezioni riguardanti, rispettivamente, il mancato invio della raccomandata informativa di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, prevista nel caso di notifica a mezzo posta non eseguita a mani del destinatario e l’impossibilità di ritenere provata la notifica delle cartelle attraverso la produzione di relate disgiunte dall’atto notificato.

2. Il secondo motivo contiene la censura di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., dell’art. 214 e ss. c.p.c., della L. n. 546 del 1992, art. 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ha errato la CTR nel riconoscere valore probatorio alla documentazione prodotta per dimostrare la regolarità delle notifiche, nonostante il disconoscimento operato dal contribuente ed in assenza di un’istanza di verificazione dei documenti disconosciuti.

Non solo nel caso di specie la CTR ha attribuito rilevanza a copie di documenti senza ordinare l’esibizione dei relativi originali, ma ciò ha fatto nonostante il formale disconoscimento operato dalla controparte alla prima udienza successiva alla produzione delle copie.

3. Con il terzo motivo viene dedotta violazione della L. 241 del 1990, art. 3, e della L. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la cartella esattoriale notificata in maniera incompleta non conteneva elementi sufficienti per dimostrare la fondatezza dell’iscrizione a ruolo e consentire al contribuente di difendersi adeguatamente.

4. Il quarto motivo contiene la censura di violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per nullità della sentenza a causa del difetto assoluto di motivazione.

A tale proposito il ricorrente segnala la mancata individuazione dei fatti rilevanti, del criterio logico seguito per la loro valutazione con conseguente configurabilità di una motivazione meramente apparente.

5. Con il quinto motivo viene dedotta violazione/falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Non essendo mai state notificate le cartelle opposte, le stesse non potevano ritenersi validi atti interruttivi del termine quinquennale applicabile alla fattispecie.

6. Il primo motivo di ricorso riguarda la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali per le quali è causa.

La ricostruzione delle parti diverge rispetto a quella della sentenza impugnata atteso che quest’ultima ha fatto riferimento alla notifica eseguita dal concessionario della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 76, mentre l’Agenzia delle Entrate ed, infine, lo stesso contribuente con le memorie difensive depositate nel presente giudizio, hanno precisato che le notifiche sono avvenute a mezzo di messo notificatore a norma dell’art. 139 c.p.c..

Poichè la consegna non è avvenuta a mani del contribuente (anche su questo non vi è contestazione), il notificante ha provveduto ad inviare le raccomandate informative.

Sul punto quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate trova conferma in quanto affermato dalla sentenza di primo grado nella quale si è dato atto (cfr. trascrizione della stessa sia nel ricorso introduttivo, pag. 2, che nella sentenza della CTR) proprio del “successivo invio delle raccomandate informative” la cui copia è stata prodotta nel giudizio davanti alla Commissione provinciale.

Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è privo di fondamento.

Con riferimento all’invio delle raccomandate informative, si è detto.

Per quanto riguarda, invece, il vizio relativo alla riferibilità delle relate prodotte alle cartelle opposte, si rileva che nelle memorie difensive il contribuente ha trascritto il contenuto delle stesse relate e dalla lettura di quanto riportato a pag. 2 dell’atto difensivo si desume che esse si riferiscono proprio alle cartelle oggetto di causa, essendovi coincidenza tra i numeri riportati in sentenza e quelli presenti sugli atti trascritti.

Ad ogni buon conto, si osserva che i vizi relativi al primo motivo non integrano alcun vizio di inesistenza della notifica delle cartelle.

A tale proposito si segnala che il vizio di omesso invio della raccomandata informativa a norma dell’art. 139 c.p.c., è stato espressamente qualificato come di nullità da Cass. sez. un., 31 luglio 2017, n. 18992.

Trova quindi applicazione l’arresto giurisprudenziale secondo cui la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, opera anche in relazione alla nullità della notifica di atti non processuali quali la cartella di pagamento, con l’unico limite che non sia intervenuta la decadenza dal potere di accertamento (sul punto si veda Cass. sez. 5, 12 dicembre 2018, n. 708 in fattispecie assolutamente identica e con ampi richiami alle pag. 2 e 3 a precedenti conformi).

Pertanto, l’avvenuta tempestiva proposizione dell’opposizione ha prodotto, comunque, la sanatoria di eventuali vizi di nullità della notifica delle cartelle.

6. In relazione all’attribuzione di rilevanza alle copie fotostatiche di documenti, si rileva che la contestazione della loro conformità all’originale non si può risolvere in una mera affermazione di non corrispondenza.

Il secondo motivo parte da un assunto errato, ossia che il giudice abbia l’obbligo di disporre la produzione del documento in originale ogni volta che l’agente della riscossione produca una copia atteso che, per come affermato dalla stessa giurisprudenza citata dal ricorrente a pag. 10, le copie, a norma dell’art. 2719 c.c., hanno lo stesso valore probatorio degli originali, laddove non siano state oggetto di espresso disconoscimento.

A tale proposito, si deve dare continuità all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso)” (Cass. sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16557 e, fra le più recenti, Cass. sez. 2, 30 ottobre 2018, n. 27633, Cass. sez. 6-5, 13 dicembre 2017, n. 29993).

7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, “in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento – la quale è atto amministrativo e non processuale – il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso” (Cass. sez. 5, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass. sez. 5, 29 luglio 2015, 29 luglio 2015, n. 16010).

Nel caso di specie i giudici di merito, con valutazione concorde, hanno ritenuto motivata la cartella di pagamento rispetto alla quale il contribuente ha potuto svolgere la propria attività difensiva anche nel merito.

8. Il quarto motivo è inammissibile in quanto, in primo luogo, sovrappone il vizio di omessa pronuncia con quello di omessa motivazione.

Non spiega, tuttavia, su quale aspetto della domanda la CTR abbia omesso di pronunciare e, sotto questo profilo, il motivo difetta anche di specificità.

Nè può dirsi integrato il vizio dalla deduzione secondo cui i giudici di merito non si siano soffermati sul tema della conformità agli originali delle copie degli atti prodotti a supporto della tesi della regolarità della notifica, atteso che “il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio” e che “per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio” (Cass. sez. 6-4, 3 marzo 2020, n. 5730).

Nè sussiste alcun vizio di motivazione della sentenza che non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi di fatto indicati in ricorso.

Il motivo, sotto questo punto di vista, nasconde un vizio motivazionale del provvedimento decisorio inammissibile alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sul punto si ricorda il fondamentale arresto con cui è stato precisato che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose altre conformi successive).

9. Il quindi motivo è inammissibile.

Dalla disamina degli atti di parte risulta che l’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., sia stata formulata per la prima volta in appello, avendo in primo grado il contribuente eccepito la diversa fattispecie di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28, che non afferisce alla fattispecie in esame.

Il motivo è altresì infondato atteso che “in tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all’imposta di registro, l’espresso disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, e, quanto alle altre imposte dirette, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome, valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (fra le molte Cass. sez. 6-5, 26 giugno 2020, n. 12740).

10. Da quanto esposto consegue il rigetto complessivo del ricorso.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente che liquida in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Da atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio

del contributo unificato, se dovuto, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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