Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17290 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17290 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

Data pubblicazione: 12/07/2013

SENTENZA
sul ricorso 26192-2012 proposto da:
CANTANI ELVIA ( c.f. CNT LVE 49D59 E335F),
SALVI ASSUNTA ( c.f. SLV SNT 47E63 H501S),
ROGGIO TIZIANA ( c.f. RGG TZN 60R57 H501T),
parti tutte elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE
MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato FERRIOLO
GIOVAMBATTISTA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO;

– _ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ( c.f. 8018440587)

1

43 a/l3

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– COlitfOlICOITC11tC –

PERUGIA, depositato il 29/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/05/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO BIANCHINI;
udito l’Avvocato Ranieri RODA, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato ABBATE Ferdinando Emilio, difensore dei ricorrenti
che ha chiesto titEtrnurucet atc-c.,«Atma-ut Z.e ,t 1A‘G~
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IGNAZIO PATRONE che ha concluso per raccoglimento del
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Assunta Salvi; Elvia Cantani e Tiziana Roggio, con ricorso
depositato il 6 dicembre 2010 innanzi alla Corte di Appello di Perugia,
chiesero che venisse loro riconosciuto — a carico del Ministero della
Giustizia- un indennizzo ex lege n. 89/2001, per l’ingiustificata durata di
un procedimento avente analogo contenuto, iniziato presso la Corte di
Appello di Roma con atto depositato nel mese di maggio 2005; tale
secondo giudizio era stato definito innanzi al giudice capitolino con
decreto depositato nel maggio 2006 che aveva poi formato oggetto di
ricorso in sede di legittimità notificato nel giugno 2007 e deciso con
sentenza della Cassazione pubblicata nel giugno 2010; dunque il primo
giudizio ex lege n. 89/2001 aveva avuto una durata, da considerarsi
eccessiva, di circa quattro anni ed un mese.

Ric. 2012 n. 26192 sez. 52 – ud. 22-05-2013
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avverso il decreto n. 760/2012 della CORTE D’APPELLO di

2 — La Corte di Appello adita, con decreto depositato il 29 maggio
2012 e notificato il 19 settembre 2012, accolse l’eccezione preliminare
svolta dal Ministero resistente, dichiarando inammissibile la domanda,
ritenendo che non fosse configurabile il procedimento de quo per fatti
originati dalla sua stessa applicazione.

proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, sulla base di un
unico motivo, con il quale hanno denunziato la violazione della
normativa nazionale- art. 2 legge n. 89/2001 ed art. 111 Cost.- e
comunitaria — artt 6, 13 e 41 CEDU- di riferimento; il Ministero ha
risposto con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma
semplificata in relazione al fatto che l’ impugnazione non richiede
l’esercizio della funzione nomofilattica: i motivi del ricorso infatti
sollevano questioni la cui soluzione comporta l’applicazione di principi
già affermati in precedenza da questa Corte, e dai quali il Collegio non
intende discostarsi.

I — Con l’unico motivo del ricorso le parti ricorrenti denunciano la
violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli
artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonchè dell’art. 111 Cost., richiamando
numerosi decreti emessi dalla stessa Corte d’appello di Perugia, con i
quali l’eccezione di inammissibilità del rimedio ex L. n. 89 del 2011 in
relazione a procedimenti introdotti ai sensi di tale legge,era stata
rigettata, rilevando che la citata legge non consente in alcun modo di
distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai quali la
medesima legge si applica e di sottrarli quindi al regime di ragionevole
durata, che discende direttamente dalla Convenzione europea e dalla
Costituzione italiana.
Ric. 2012 n. 26192 sez. 52 – ud. 22-05-2013
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3 — I ricorrenti, con atto notificato il 10 novembre 2012, hanno

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte in ordine

alla applicabilità del procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 ai
procedimenti introdotti sulla base della legge stessa, per i quali deve
ritenersi predicabile l’operatività del termine ragionevole di durata e del

II.a

Come affermato di recente (Cass. Sez. VI/1° n. 5924/ 2012;

Cass. Sez. VI/1 0 n. 17685/2012 e altre conformi), il giudizio di equa
riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente,
in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un ordinario
processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una
definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante
per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio
all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel
giudizio presuppc.s to, la cui lesione genera di per sè una condizione di
sofferenza e un paterna d’animo che sarebbe eccentrico non
riconoscere anche per i procedimenti ex L. n. 89 del 2001. Nè appare
condivisibile l’assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e
l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase necessaria
di un unico procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte
europea, nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte interessata
non ottenga una efficace tutela all’indicato diritto fondamentale, atteso
che il procedime no interno rappresenta una forma di tutela adeguata
ed efficace, sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito
di una ragionevole durata.
III

Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un

procedimento di equa riparazione, nelle numerose sentenze emesse nel
2012 (vedi, segnatarnente, la n. 5924, cit.), questa Corte ha ritenuto che
ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio ex lege
Ric. 2012 n. 26192 sez. 52 – ud. 22-05-2013
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conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.

”Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la durata
complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non
ecceda il termine di due anni.

IV. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa
può essere decisa nel merito: nel caso di specie, infatti, come ricordato

sub 1 —, la durata complessiva del

procedimento di equa riparazione è stata dunque di circa quattro anni e
un mese; detratto il termine ragionevole, stimato in due anni, nonchè il
termine di undici mesi intercorso tra il deposito del decreto e la
proposizione della impugnazione in sede di legittimità – ulteriore
rispetto al termine breve previsto per il ricorso per cassazione-, la
durata non ragionevole risulta essere stata di circa un anno e due mesi.

IV.a. Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, a ciascun
ricorrente spetta un indennizzo che va liquidato sulla base di Euro
750,00 annui e quindi in curo 875 [ 750+ ( 750/12 x 2=) 125] , oltre
interessi legali dalla data della domanda al saldo.

V — Alle parti ricorrenti compete altresì il rimborso delle spese
dell’intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, da
distrarsi in favore di entrambi i difensori della ricorrente, avv.
Ferdinando Emilio Abate ed avv Giovambattista Ferriolo, dichiaratisi
antistatari.

P.Q.M.
La Corte
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo
nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in
favoréYAssunta SALVI; Elvia CANTANI; Tiziana ROGGIO, della
somma di Euro 875 ciascuna, oltre interessi legali dalla data della
domanda al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese
dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito, in Euro
Ric. 2012 n. 26192 sez. 52 – ud. 22-05-2013
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nella narrativa del fatto

775,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, 280,00 per diritti e 445,00 per
onorari, e, per il giudizio di legittimità, in Euro 525,00, di cui Euro
425,00 per onorali°, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari
avv.ti Ferdinando Emilio Abate e Giovambattista Ferriolo.

della seconda sezione civile della Corte di Cassazione
Il consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il 22 maggio 2013 nella camera di consiglio

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