Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1729 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1729 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 25111-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
CHERUBINA CIRIELLO, ELISABETTA LANZETTA, LUCIA
POLICASTRO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
ANEDDA MIRIAM, BATTASI ANTONIO DOMENICO,
CAMEDDA ATTIDE, CHERCHI MARIA STEFANIA, CONI
MARIA, CONTINI ELISA, CORONA RITA, DEIANA ENRICO,
DEIDDA PAOLETTA, DERIU PAOLO, DESSI’ ANNA RITA,

T?)

Data pubblicazione: 28/01/2014

DESSI’ GINA MARIOLINA, DESSI’ SAMUELE, FRAU MARIA
GRAZIA, LACONI DARIO, LOPORTO SERGIO, LUGAS
ANTONELLO, MATTA EDMONDO, MURGIA BERNARDINA,
MURGIA LUISELLA, MURGIA MARCO, MURONI MARIA
AUSILIA, ONNIS PAOLA, PIANA PIERLUIGI, PISANU EZIO,

ROSSANNA, SERRALUTZU DANIELA, SESSINI LUCIANA,
SINIS SERGIO, TATTI DAVIDE RINALDO, TATTI MARIA
ANTONIETTA, TUVERI ANNA BRUNA, TUVERI CLAUDIA,
SANNA ANTONIO, MARONGIU MARIA TERESA, TETTA
CECILIA e BUTTAU GIUSEPPINA;
– intimati avverso la sentenza n. 513/2011 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI del 5.10.2011, depositata il 02/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato CHERUBINA CIRIELLO che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, per
quanto di interesse nel presente giudizio, confermava la statuizione di
primo grado con cui era stata accolta la domanda proposta da Miriam
Anedda, Antonio Domencio Battasi, Attide Camedda, Maria Stefania
Cherchi, Maria Coni, Elisa Confini, Rita Corona, Enrico Deiana,
Paoletta Deidda, Paolo Deriu, Anna Rita Dessì, Gina Mariolina Dessì,
Ric. 2012 n. 25111 sez. ML – ud. 14-11-2013
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PISU PAOLO, SALIS ANNA, SANNA ROBERTINA, SANNA

Samuele Dessi, Maria Grazia Frau, Dario Laconi, Sergio Loporto,
Antonello Lugas, Edmondo Matta, Bernanrdina Murgia, Luisella
Murgia, Marco Murgia, Maria Ausilia Muroni, Paola Onnis, Pierluigi
Piana, Ezio Pisanu, Paolo Pisu, Anna Salisa, Robertina Sanna,
Rossanna Sanna, Daniela Serralutzu, Luciana Sessini, Sergio Senis,

Claudia Tuveri, Antonio Sanna, Maria Teresa Marongiu, Cecilia Tetra,
Giuseppina Buttau nei confronti dell’I.N.P.S. di cui erano dipendenti
con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996, per ottenere la
restituzione della trattenuta operata dall’Istitutoa far data dal novembre
2006 sul trattamento di buonuscita ai sensi della legge n. 297 del 1982,
art. 3, u.c., con condanna dall’Istituto alla restituzione del relativo
importo; la Corte territoriale affermava che la trattenuta in questione,
prevista come aggiuntiva al T.F.R. (dovendosi detrarre l’importo di
detta contribuzione aggiuntiva dall’ammontare della quota del
trattamento di fine rapporto del periodo corrispondente), andasse
applicata solo con riferimento al lavoro privato e non anche a quello
pubblico per il quale la disciplina legislativa del T.F.S. rimaneva ferma,
ossia “inalterata”, nonostante l’intervenuta riforma del T.F.R.. In
buona sostanza, ad avviso della Corte di merito, la citata disposizione
di cui alla legge n. 297 del 1982, art. 3, u.c. non era applicabile al
dipendente dell’Istituto in quanto destinatario, non già del trattamento
di fine rapporto, introdotto dalla medesima legge n. 297 del 1982, ma
della indennità di fine servizio, prevista dalla legge n. 70 del 1975 per il
cd. Parastato.
Per la cassazione di tale sentenza l’I.N.P.S. propone ricorso
fondato su un unico motivo.

Ric. 2012 n. 25111 sez. ML – ud. 14-11-2013
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Davide Rinaldo Tatti, Maria Antonietta Tatti, Anna Bruna Tuveri,

Il lavoratori sono rimasti solo intimati (invero con riguardo a
Luisella Murgia, Marco Murgia, Ezio Pisanu, Anna Salis, Robertina
Sanna va verificata la ritualità della notifica).
Denuncia l’Istituto ricorrente: “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e dell’art. 14 della legge 10

disciplina di cui alla legge n. 297 del 1982, introducendo una serie di
benefici pensionistici ha, in modo corrispondente, previsto l’aumento
delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro pari allo 0,30’Y°
dal 1982 ed allo 0,20% dal 1983, mentre all’ultimo comma dispone che
il datore debba detrarre l’importo di detta contribuzione aggiuntiva
dall’ammontare della quota del trattamento di fine rapporto del
periodo corrispondente. Deduce che il legislatore ha voluto porre a
carico dei lavoratori destinatati dei benefici pensionistici il “costo”
dell’operazione limitando il ruolo del datore di lavoro a quello di
“anticipatore” della contribuzione aggiuntiva, fino alla corresponsione
del trattamento di fine rapporto. Evidenzia che l’art. 3 della legge n.
297 del 1982 non pone alcuna distinzione tra datore di lavoro pubblico
e privato e che la relativa disciplina è da riferire a tutte le categorie di
lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria,
dunque, sia ai dipendenti dei datori di lavoro privati, sia ai dipendenti
dell’I.N.P.S., e che, essendo finalizzata a far fronte ai maggiori oneri
conseguenti all’aumento dei contributi, non possa che valere per tutti,
e cioè sia per i dipendenti destinatati del T.F.R., sia per i dipendenti
destinatari dell’indennità di fine servizio, non rilevando, in materia
pensionistica, il diverso regime di calcolo tra le due indennità.
Il motivo si palesa manifestamente fondato alla stregua del
principio enunciato in recenti decisione di questa Corte cui va data

Ric. 2012 n. 25111 sez. ML – ud. 14-11-2013
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marzo 1975, n. 70 (art. 360, n. 3 cod. proc. civ.)”. Sostiene che la

continuità (cfr. Cass. n. 4225 del 16 marzo 2012; id. 4838 del 26
febbraio 2013).
Non vi è invero da dubitare che ai dipendenti I.N.P.S., quali gli
attuali intimati, si applichi l’indennità di fine servizio e non il T.F.R..
Tanto è stato chiaramente affermato la sentenza di questa Corte n.

disponeva “Lo stato giuridico e il trattamento economico di attività e
di fine servizio del personale dipendente degli enti pubblici individuati
ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità alla presente a
legge”. La nuova disciplina recava quindi un trattamento retributivo
omogeneo per i dipendenti di “tutti” gli enti interessati (tramite accordi
sindacali, come già avveniva per i dipendenti statali) e, quanto al
trattamento di quiescenza, si disponeva all’art. 13, che “all’atto della
cessazione del servizio spetta al personale un’indennità di anzianità, a
totale carico dell’ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo
complessivo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato”.
Pertanto, questa divenne ormai, per tutti i dipendenti del parastato, la
disciplina applicabile per la quiescenza, con conseguente abolizione di
quelle, diversamente stabilite, dalle varie, molteplici delibere dai
consigli di amministrazione. 2. Per affermare la perdurante vigenza
della legge n. 70 del 1975, art. 13, non appaiono sufficienti le
argomentazioni già svolte, essendo necessario anche escludere che la
materia sia stata diversamente regolata da altre disposizioni intervenute
nelle more. E’ noto che, a seguito della privatizzazione del rapporto, il
trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici non
economici, tra cui si annovera l’I.N.P.S., viene regolato dai contratti
collettivi; tuttavia la materia relativa alle spettanze che maturano alla
fine del rapporto non è stata oggetto di accordo tra le parti. Ci si
chiede allora se valgano per i dipendenti “privatizzati” le regole
Ric. 2012 n. 25111 sez. ML – ud. 14-11-2013
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11604 del 9 maggio 2008, nei seguenti termini: 1. La legge n. 70, art. 1,

civilistiche che presiedono al trattamento di fine rapporto dei
dipendenti privati, dal momento che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
art. 2, comma 2, richiama le disposizioni del capo I, titolo II, del libro
V del codice civile e le leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, tra cui è sicuramente ricompreso l’art. 2120 cod. civ., sul

di osservare la sentenza di questa Corte n. 15998 del 14 luglio 2006.
Infatti la legge 8 agosto 1995, n. 335, (“Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare”), nel quadro complessivo
di omogeneizzazione introdotto, sia pure gradualmente, tra lavoro
pubblico e privato anche per quanto riguarda gli aspetti previdenziali,
all’art. 2, nei commi 5 e 7, dettava in materia disposizioni riguardanti i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche contemplati nel d.lgs. n. 29
del 1993, art. 1, assunti rispettivamente dal 1 gennaio 1996 ovvero già
occupati alla data del 31 dicembre 1995. Per i primi era stabilito che “i
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in
base a quanto previsto dall’art. 2120 cod. civ., in materia di trattamento
di fine rapporto”. Per i secondi erano rimesse alla contrattazione
collettiva nazionale le modalità per l’applicazione della disciplina del
trattamento in materia di fine rapporto. In entrambi i casi, la disciplina
di esecuzione era affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Si desume da tali disposizioni che solo per i lavoratori che
fossero stati assunti nel corso del 1996 avrebbero trovato applicazione,
in base alla legge n. 335 del 1995, le regole civilistiche in tema di
trattamento di fine rapporto. La restrizione a tale categoria era
giustificata dal rilievo che per gli altri, ossia per quelli già occupati alla
data del 31 dicembre 1995, l’applicazione di tali regole era
esplicitamente condizionata all’intervento della contrattazione
collettiva nazionale. Vale la pena di aggiungere che la legge 27
Ric. 2012 n. 25111 sez. ML – ud. 14-11-2013
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T.F.R.. 3. Al quesito va data risposta negativa, come già ha avuto modo

dicembre 1997, n. 449, (“misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica”), all’art. 59, comma 56, mantenendo fermo quanto previsto
dalle legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni in materia di
applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha previsto la possibilità

trattamento di fine rapporto, collegando a tale opzione la destinazione
alla previdenza complementare. Questa facoltà è stata confermata
dall’Accordo Quadro nazionale in materia di T.F.R. e previdenza
complementare del 27 luglio 1999, per cui i dipendenti assunti prima
del 1996, possono optare per il T.F.R., in luogo della previgente
disciplina, ma nella specie, detta opzione non è stata esercitata. 4.
Successivamente il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 2, ha
previsto che, in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale
della materia, resta ferma per i dipendenti pubblici, la disciplina vigente
in materia di trattamento di fine rapporto. Non operando dunque l’art.
2120 cod. civ., né avendo ancora provveduto a contrattazione
collettiva, si deve applicare, ai fini del trattamento di fine rapporto del
dipendenti I.N.P.S. la disciplina legale, ossia la legge n. 70 del 1975, art.
13, che regola l’indennità di anzianità per i dipendenti degli enti
pubblici economici, nel quadro di omogeneizzazione di cui sopra si è
detto, dei trattamenti differenziati dalle singole discipline regolamentari
vigenti presso ciascuno. 5. Vale la pena di rilevare che la regola per cui
l’indennità di anzianità viene calcolata su una base non
onnicomprensiva, ossia limitata allo stipendio base, con esclusione di
altre indennità, conduce comunque ad un trattamento molto più
favorevole rispetto a quello relativo al T.F.R. spettante ai dipendenti
privati giacché i destinatari della legge n. 70 del 1975, citato art. 13,
hanno il vantaggio di moltiplicare “l’ultimo stipendio” per il numero
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di richiedere la trasformazione dell’indennità di fine servizio in

degli anni di servizio prestati, in luogo del sistema del T.F.R., che si
compone della somma di accantonamenti annuali, che riproducono,
non già i più alti compensi percepiti al termine della carriera, ma solo la
quota di quelli ricevuti anno per anno.
Ciò precisato, pur condividendo questo Collegio le argomentazioni

anzianità o indennità fine servizio per i dipendenti I.N.P.S., il ricorso è
fondato, perché non viene qui in applicazione la problematica sul
computo di ciò che spetta alla fine del rapporto di lavoro, ma viene in
applicazione una disposizione in materia previdenziale, precisamente in
materia contributiva, che pone a carico dei dipendenti la trattenuta per
cui è causa. Trattenuta che vale per “tutti” gli iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria, perché è in corrispondenza dell’aumento della
misura delle pensioni, aumento che deve trovare necessariamente
copertura nell’aumento dei contributi, anche di quelli a carico dei
dipendenti. In relazione al carico contributivo pertanto, tutti gli iscritti
all’AGO vengono equiparati: se uguale è il trattamento pensionistico
uguale deve essere l’onere contributivo e non sarebbe logico
discriminare solo in forza del diverso meccanismo di calcolo vigente in
ordine al computo della indennità spettante alla fine del rapporto di
lavoro, che nessuna connessione ha con il rapporto assicurativo.
In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della
causa nel merito con il rigetto delle domande proposte dagli odierni
intimati volte ad ottenere la declaratoria di illegittimità della trattenuta
operata dall’Istituto sulla indennità di buonuscita a titolo di c.d. rivalsa
contributiva ex art. 3 legge n. 297/1982, con ordinanza, ai sensi
dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5″.

Ric. 2012 n. 25111 sez. ML – ud. 14-11-2013
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di cui alla sentenza impugnata sulla persistenza della indennità di

2 – Va preliminarmente rilevato che l’I.N.P.S. ha fornito la prova
della rituale notifica del ricorso a tutti gli intimati.
3 – Ritiene, poi, questa Corte che le considerazioni svolte dal
relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il

camerale del processo, soluzione non contrastata dalle parti e condivisa
dal Procuratore generale, che ha aderito alla relazione. Va, peraltro,
dato atto del fatto che i controricorrenti, in sede di memoria depositata
ai sensi degli artt. 378 e 380 bis cod. proc. civ., hanno rinunciato agli
effetti favorevoli della sentenza della Corte di appello di Torino e così
all’azione ed al diritto sostanziale allora riconosciuto alla restituzione
delle somme trattenute a titolo di rivalsa contributiva ex art. 3 legge n.
297/1982.
4 – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384,
comma 2, cod. proc. civ., la causa può decidersi nel merito, con il
rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo di eliminazione
della c.d. rivalsa contributiva.
5 – Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo.
Condanna gli intimati al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese
dell’intero processo, liquidate, quanto a primo grado, in euro 2.000,00
(di cui euro 450,00 per diritti ed euro 1.500,00 per onorari); quanto al
secondo grado in euro 1.750,00 (di cui euro 400,00 per diritti ed euro
1.300,00 per onorari) e quanto al presente giudizio di legittimità in euro

Ric. 2012 n. 25111 sez. ML – ud. 14-11-2013
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presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione

3.550,00 (di cui euro 550,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi
professionali) oltre accessori di legge per ciascuna liquidazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2013.

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