Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1729 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 27/01/2021), n.1729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2308-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENRICO

ALBANESE 61/C, presso lo studio dell’avvocato FERNANDO AMOROSO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

AR. SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RASELLA 155, presso

lo studio dell’avvocato MARTIN HARTNER, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARZIA MOSCONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1872/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. la ditta individuale Autotrasporti Mi,, di S.M. evocava in giudizio la S.r.l. Ar. Service per chiederne la condanna al pagamento di alcune fatture sostenendo di avere svolto prestazioni di trasporto merci commissionate dalla Ar. e rimaste insolute e lamentando il diritto al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa. Si costituiva la società convenuta eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, di non avere mai incaricato la ditta individuale Autotrasporti Mi., affermando che i soggetti che risultavano avere sottoscritto gli ordini erano privi di potere di rappresentanza della S.r.l. Ar. Service;

il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 1883 del 2012, rigettava le domande accertando che i rapporti asseritamente non pagati non erano stati commissionati dalla società resistente e che i soggetti che avevano sottoscritto gli ordini erano privi del potere di rappresentanza, non potendosi configurare un contratto concluso mediante esecuzione sensi dell’art. 1327 c.c.;

avverso tale decisione proponeva appello la ditta individuale, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c.) atteso che la domanda di inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator non era stata formulata ed era errata la decisione sulla carenza dei poteri di firma senza valutare l’ipotesi di sopravvenuta ratifica. Si costituiva la società Ar. Service chiedendo il rigetto del gravame;

la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 10 luglio 2018, respingeva l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.M., nella qualità di titolare della impresa individuale Autotrasporti Mi. e deposita memoria, irritualmente spedita a mezzo pec, in data 11 settembre 2020. Resiste con controricorso depositato solo l’11.9.2020 e quindi tardivamente la S.r.l. Ar. Service.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 2005, art. 7 ter e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Tali norme consentono l’azione diretta nei confronti del committente principale nel caso in cui il vettore abbia svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di un contratto stipulato con il mittente. Nel caso di specie, la società Ar. in sede transattiva avrebbe stralciato un debito verso altra società con l’impegno di corrispondere direttamente ad Autotrasporti Mi. l’importo oggetto di causa, come riconosciuto dalla società Ar. in comparsa di risposta. La questione non sarebbe stata presa in esame dal giudice di appello, al quale sarebbe stata fatta presente l’irrilevanza dell’accertamento della qualità di vettore o di sub vettore del S.;

con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c. e degli artt. 214,215 e 216 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte territoriale non avrebbe potuto prendere in esame il documento contestato, atteso che lo stesso sarebbe stato ritualmente disconosciuto e censurato nel suo valore probatorio, tanto che nelle udienze successiva a quella del 15 dicembre 2011 la società Ar. non avrebbe più fatto riferimento a tale documento, comunque non prodotto in originale;

con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. in quanto il Tribunale e la Corte territoriale avrebbero ritenuto inefficace il contratto concluso dal falsus procurator, sebbene non vi fosse stata alcuna eccezione in tal senso da parte di Ar. e nonostante la natura giuridica di eccezione in senso stretto della questione;

con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 2702 e 1399 c.c., oltrechè degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione l’ipotesi della ratifica del contratto, per il quale non era prevista la forma scritta ad substantiam. A prescindere da ciò, le risultanze processuali consentirebbero di presumere la sussistenza di una delega, anche implicita, dell’amministratore di Ar. Service ai responsabili di magazzino, oltrechè una serie consistente di elementi incompatibili con la volontà della società di rifiutare l’operato dei dipendenti G. e M.;

con il quinto motivo si lamenta la violazione degli artt. 1327,2697 e 2702 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero c.p.c.. Dalle risultanze processuali emergerebbe un risalente rapporto del trasportatore con la società Ar. con modalità analoghe a quelle del presente procedimento, per cui S. non aveva motivo di dubitare che i due magazzinieri avessero il potere di impegnare la società. Sulla base di tali elementi deve ritenersi che la società avesse accettato e dato corso all’esecuzione dei servizi di trasporto sulla base di documenti firmati dal committente e dall’autotrasportatore, aventi valore di scrittura privata valida fino a querela di falso. Pertanto, il rapporto tra le parti avrebbe dovuto essere valutato in questo più ampio contesto e non limitato ad una valutazione formale delle fatture;

il primo motivo è inammissibile perchè introduce una questione giuridica nuova, che presuppone una ricostruzione fattuale differente, poichè parte ricorrente invocando il D.Lgs. n. 286 del 2005, art. 7 ter, presuppone una domanda ex art. 702 bis c.p.c. originarimente fondata sulla qualifica di sub-vettore del S., sul presupposto che il contratto di trasporto sarebbe stato concluso tra una diversa società, la TLP, e la srl Ar Ciò troverebbe conferma nello stralcio in sede transattiva di un debito di Ar verso il vettore principale, che risulterebbe dalla documentazione prodotta e dal contenuto della comparsa di costituzione di Ar. Orbene, di tale questione la Corte d’Appello non si occupa (peraltro, perchè sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale di appello e nelle memorie di replica, oltre l’area del contraddittorio) e richiede un ribaltamento dei ruoli rispetto alla originaria .proposta dall’odierno ricorrente, che si qualifica titolare di impresa individuale e contraente diretto ed esclusivo del contratto di trasporto che vedeva quale committente la S.r.l. Ar. Service. In secondo luogo, tale diverso assetto, richiede la verifica di una serie di elementi fattuali dedotti in violazione l’art. 366, c.p.c., n. 6, poichè parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, allegare e localizzare all’interno del fascicolo di legittimità i documenti che dimostrerebbero l’esistenza del rapporto trilaterale e il contenuto, trascritto e allegato, degli atti difensivi di Ar. Sotto tale profilo il principio di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., n. 6, non è rispettato con la trascrizione dell’originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c., riportata a pag. 15, poichè la stessa evidenzia l’esistenza di un rapporto diretto tra l’odierna ricorrente e la predetta società Ar;

il secondo motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni. In primo luogo, nel dedurre l’esistenza di un disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, allegare e localizzare all’interno del fascicolo di legittimità, il contenuto del primo scritto difensivo di controparte successivo, al fine di dimostrare la mancanza di interesse della società Arquati rispetto ai documenti contestati. Tale profilo è richiesto a pena di inammissibilità. Inoltre, la deduzione contenuta al terzo periodo di pagina 18 del ricorso è insufficiente, in quanto generica. In terzo luogo, le osservazioni contenute a pag. 16 e 17 del ricorso per cassazione, che attesterebbe il disconoscimento di firma, in realtà, per come trascritte, sembrano riferirsi alla contestazione del valore probatorio dei documenti, che non sarebbero a firma di S., trattandosi di atti conclusi da altri soggetti. In quarto luogo, parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere i passaggi rilevanti della sentenza di primo grado per dimostrare che il primo giudice non avrebbe tenuto in nessuna considerazione i documenti da 1 a 11, contestati. Diversamente, avrebbe dovuto dedurre e conseguentemente trascrivere il motivo di appello specifico sulla violazione degli artt. 214 e ss. c.p.c.;

quanto al terzo motivo, è inammissibile perchè non si confronta con la motivazione della Corte d’Appello che, a pagina 5 e 6, evidenzia che il nucleo centrale è rappresentato dalla mancanza di prova di avere commissionato alla ditta individuale i trasporti di merce dedotti nelle fatture e tale profilo è fondato su una argomentata ricostruzione fattuale delle risultanze processuali, non censurabile in sede di legittimità; come pure quella contenuta a pag. 8 sull’assenza di potere di rappresentanza negoziale in capo ai due addetti al magazzino;

sotto tale profilo, con ciò esaminando le censure oggetto del quarto motivo, la Corte ha correttamente inquadrato il tema della responsabilità del rappresentato per il principio dell’apparenza, escludendo tale profilo per la mancanza di prova di una condotta colpevole imputabile ad Ar. S.r.l. Tale profilo non è contestato in questa sede e, per il resto, con valutazione non sindacabile, in quanto fattuale, il giudice a quo ha ritenuto insufficienti gli elementi dedotti dall’appellante, odierno ricorrente, per “ingenerare la convinzione che M. e G. avessero i necessari poteri negoziali”;

il quinto motivo è inammissibile nella parte in cui è dedotto come difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè, in presenza di una doppia conforme fondata sui medesimi fatti, l’art. 348 ter, comma 5, non consente tale tipo di censura;

per il resto, la doglianza sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge si traduce, in realtà, nella inammissibile richiesta di rivalutare l’intero compendio probatorio, prospettando una ricostruzione più appagante per il ricorrente rispetto a quella adottata dal giudice di appello;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese attesa la tardività del deposito del controricorso (in data 11 settembre 2020);

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma I-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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