Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1729 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. II, 27/01/2020, (ud. 16/04/2019, dep. 27/01/2020), n.1729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24226-2015 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza B Gastaldi

1, presso lo studio dell’avvocato Barbara Pirocchi, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.L.M., elettivamente domiciliata in Roma via Cunfida 16

int. 12 e rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Bonamici;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1757/2015 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal Consigliere dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale dott.

Sgroi Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso tempestivamente notificato da V.F. il 14 ottobre 2015 nei confronti di M.L.M. avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva respinto la sua impugnazione confermando la sentenza di primo grado.

2. Il contenzioso tra le parti è insorto nel 2004 a seguito di decreto ingiuntivo ottenuto da M.L.M. la quale, premesso di avere prestato nel 1985 a V.F. la somma corrispondente ad Euro 15.493,71 in mancanza di spontanea restituzione, ha chiesto la condanna al relatovo pagamento sulla base della scrittura di pugno sottoscritta dal V. in data 20 marzo 1985 con la quale dichiarava di ricevere l’importo quale finanziamento parziale di un impresa di estrazione mineraria di smeraldi in (OMISSIS).

3.Proponeva opposizione l’ingiunto deducendo che la dazione era avvenuta a titolo di compartecipazione societaria, con la conseguenza che stante l’impossibilità sopravvenuta di proseguire i lavori, la ricorrente in monitorio avrebbe dovuto partecipare alle relative perdite (ex art. 2263 c.c.).

4.Pertanto, l’opponente deduceva l’infondatezza della domanda di restituzione, della quale, peraltro, eccepiva la prescrizione.

5. Il tribunale rigettava l’opposizione compensando le spese di lite.

6.Proponeva gravame l’opponente e la Corte d’appello di Roma ravvisava la prova della causa del mutuo, di cui riteneva onerata la creditrice che aveva agito per la restituzione.

7. Non riteneva viceversa dimostrata l’asserita compartecipazione della mutuante come allegata dall’opponente.

8. La corte respingeva altresì l’eccezione di prescrizione, del debito sorto con il riconoscimento del 20/3/1985 poichè renuto conto dell’invio della missive del 2/7/1991 (ricevuta dal debitore in data 8/7/1991) e del 4/12/1995 (ricevuta il 6/12/1995) il termine decennale non risultava trascorso prima della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 12/6/2004.

9. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dall’opponente con ricorso affidato a sette motivi, cui resiste con controricorso M.L.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

10. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti nonchè la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

10.1. In particolare, si censura la sentenza d’appello laddove avrebbe omesso di valutare le decisive risultanze istruttorie riguardanti la deposizione del teste C.M.M. il quale aveva riferito di avere conosciuto la M. come socia del V. nell’impresa di estrazione mineraria.

11. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 7, artt. 245 e 246 c.p.c. per avere la corte fondato il suo convincimento esclusivamente sulle deposizioni di testi de relato indicate dalla M..

12. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. nonchè la carenza di motivazione sull’apprezzamento delle prove.

13. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè involgono tutti la valutazione delle prove e sono infondati, il primo, laddove denuncia l’omesso esame della prova testimoniale ed inammissibili, il secondo e eterzo, laddove denunciano violazioni di legge.

14. La corte territoriale ha, infatti, valutato tutte le deposizioni testimoniali, fra cui anche quella di C.M.M. (cfr. pag. 3) e con particolare riguardo ad essa l’ha valutata nel suo tenore complessivo secondo un apprezzamento che non contrasta con l’art. 116 c.p.c. la cui violazione è ravvisabile solo quando il giudice trascuri del tutto una prova introdotta o quando neghi valore legale a una prova che ne è munita o quando introduca elementi di scienza privata (cfr. Cass. 13960/2014; 2700/2016; 11892/2016).

15. I motivi appaiono, in realtà, rivolti alla critica della conclusione di merito formulata dal giudice d’appello e, anche da questo punto di vista, sono inammissibili in sede di legittimità.

16. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per non essersi la corte pronunciata su tutte le istanze istruttorie proposte nell’atto di citazione in appello.

16.1. La doglianza, a prescindere dal principio interpretativo secondo il quale l’omessa pronuncia non riguarda la pronuncia sulle prove (cfr. Cass. 1985/1977; id. 2859/1995), è inammissibile per difetto di specificità, non essendo neppure sommariamente indicato l’oggetto delle istanze cui si riferisce la censura del ricorrente.

17. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1813,1817,2251,2253,2263 c.c. per avere la corte territoriale erroneamente sussunto la fattispecie accertata in quella del mutuo anzichè in quella della partecipazione societaria, nonostante la mancata previsione di un termine di restituzione, essenziale per la configurabilità del mutuo.

17.1. La censura è infondata.

17.2. La mancata fissazione del termine di restituzione non è incompatibile con il contratto di mutuo potendo in tale evenienza essere chiesta la sua fissazione al giudice ai sensi dell’art. 1817 c.c. e dell’art. 1183 c.c., comma 3 (cfr. Cass. 14345/2009), esigenza concretamente non presentatasi nel caso di specie e comunque a favore del mutuatario, essendo trascorsi molti anni dalla incontestata sottoscrizione della scrittura del 1985.

17.3 Nè sono stati indicati altri elementi di fatto che avrebbero potuto essere valorizzati dal giudice del merito ai fini di identificare un eventuale vincolo societario.

18. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2949 c.c. per avere ritenuto applicabile alla fattispecie concreta del mutuo le disposizioni sulla prescrizione ordinaria.

18.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità non indicando parte ricorrente quale sarebbe il principio di diritto violato, risolvendosi nella contestazione dell’esito del ragionamento, giuridicamente conseguente, del giudice del merito.

19. Con il settimo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e, in particolare, il criterio della soccombenza.

19.1. Si tratta di doglianza infondata perchè trova il suo fondamento nel presupposto, non verificatosi, dell’accoglimento, dei precedenti motivi di ricorso.

20. Atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorrente, in applicazione della soccombenza, è condannato alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

21. In ragione dell’ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente, non sussiste l’obbligo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. 9538/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese a favore della controricorrente e liquidate in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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