Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1729 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. III, 25/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33526/2006 proposto da:

S.G.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato PICCIONI

Dario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAMBERINI

ALESSANDRO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.V., (OMISSIS), EUROPEA ED IL GIORNALE SPA,

(OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante Dott. B.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 21, presso lo studio dell’avvocato LO GIUDICE Vincenzo,

che li rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.M.B., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 21, presso lo studio

dell’avvocato LO GIUDICE VINCENZO, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 2413/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 28/09/2005, depositata il

17/10/2005; R.G.N. 2777/02.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato DARIO PICCIONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 28 settembre-17 ottobre 2005 la Corte d’appello di Milano confermava la decisione resa dal locale Tribunale in data 8- 11 ottobre 2001, di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da S.G.L. in relazione ad un articolo intitolato “USL La Spezia – Il Polo chiede la testa del supermanager” apparso sul quotidiano (OMISSIS).

L’attore aveva convenuto in giudizio la autrice dell’articolo, la giornalista B.M.B., il direttore responsabile, F.V., e la società editrice, Società Europea di Edizioni s.p.a., chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di L. centomilioni, oltre a L. diecimilioni, a titolo di riparazione pecuniaria L. 47 del 1948, ex art. 12.

La domanda era rigettata dal primo giudice.

La Corte territoriale, respingendo l’appello proposto da S., escludeva ogni contenuto diffamatorio dell’articolo.

Innanzi tutto, ribadiva che il pezzo pubblicato sul quotidiano riportava fedelmente la discussione, tenutasi in consiglio regionale il 3 dicembre 1996, sull’operato del S., direttore generale dell’unità sanitaria locale spezzina.

Nel corso di questa riunione, era stato richiesto il “licenziamento” del S. in conseguenza dei dati riportati nella relazione del collegio dei revisori dei conti dell’11-12 settembre 1996. A seguito dei rilievi mossi all’operato del direttore generale della USL di La Spezia, lo stesso era stato rimosso dall’incarico.

Nella relazione dei revisori erano stati posti in evidenza (ed erano stati fedelmente riportati nell’articolo in questione) i seguenti elementi a carico del S.:

-“dati di bilancio riportati su colonne sbagliate, che non consentono di valutar le variazioni in aumento”;

-“poste di bilancio senza copertura finanziaria”;

– “assegnazioni irregolari o eccessive di incarichi professionali e di consulenza”;

– “rilevante aumento del parco autovetture”;

– “lievitazione eccessiva dei costi negli appalti” per la gestione tecnica dei lavori e delle opere;

– “eccessivo ricorso negli appalti alla trattativa privata”;

– “proroghe di borse di studio senza la copertura finanziaria”;

– “disinvolta valutazione del costo delle richieste personalizzazioni informatiche”.

Questi fatti costituivano solo il primo nucleo di affermazioni ritenute diffamatorie dal S..

Quanto alla circostanza che il S. fosse giunto a ricoprire l’elevato incarico in virtù di rapporti di amicizia con l’on. D. (che costituiva, poi, il secondo nucleo di affermazioni contestate dall’attore) i giudici di appello rilevavano che non poteva considerarsi raggiunta la prova – nemmeno putativa – della verità dei fatti riportati nell’articolo.

I testi escussi avevano riferito di non ricordare la circostanza dell’amicizia (che avrebbe legato il S. all’on. D.) precisando tuttavia che essa costituiva “voce corrente” negli ambienti politici e sanitari.

In ogni caso, concordavano i giudici di appello, doveva escludersi la portata diffamatoria di tale affermazione – secondo quanto già riconosciuto dal primo giudice.

Da un lato, infatti, la prospettazione del fatto che il S. avesse ottenuto l’incarico solo grazie al sostegno di un politico non era idonea – di per sè – a gettare discredito sulla sua persona.

Dall’altro, le espressioni e le affermazioni che potevano dare origine ad un giudizio negativo sull’appellante (non solo sul piano professionale, ma anche su quello personale) attenevano agli addebiti puntualmente elencati nell’articolo, e suffragati da elementi di riscontro, rivelatori di una “incapacità di svolgere i compiti allo stesso demandati e non già al sospetto che la sua nomina sia dipesa da appoggi politici di prestigio”.

Avverso tale decisione il S. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi. Resistono con unico controricorso, F.V. e la società Europea di edizioni s.p.a..

B.M.B. ha deposito “memoria di costituzione di nuovo difensore”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia omessa e/o insufficiente motivazione nella parte della sentenza in cui la Corte territoriale, limitandosi a richiamare la motivazione del giudice di prime cure, aveva escluso la portata diffamatoria anche dell’affermazione secondo cui il Dott. S. sarebbe “sospettato di essere arrivato al vertice della carriera amministrativa più per una presunta amicizia personale con D. che per meriti professionali”, omettendo la motivazione su un punto decisivo della controversia, consistente nell’accertamento del contenuto potenzialmente diffamatoria di detta affermazione”.

In effetti, la Corte territoriale non aveva fornito alcuna motivazione in ordine alla esclusione del carattere diffamatorio di questa affermazione, richiamandosi semplicemente alle argomentazioni svolte dal primo giudice.

A differenza di quanto ampiamente rilevato, a proposito del primo nucleo di affermazioni (relativamente alle specifiche contestazioni mosse in sede di consiglio regionale sull’operato del S.), per quanto riguarda invece gli aiuti politici alla carriera politica dello stesso, i giudici di appello si erano limitati a richiamare la decisione del Tribunale, senza confutare adeguatamente le censure mosse alla stessa dal S..

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 595 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, pur ritenendo non provata la sussistenza della verità, nemmeno putativa, dell’affermazione secondo cui il Dott. S. sarebbe “sospettato di essere arrivato al vertice della carriera amministrativa più per una presunta amicizia personale con D. che per merito professionali” ne esclude il carattere diffamatorio, estendendo erroneamente a detta affermazione la portata “esimente” del diritto di cronaca e critica giornalistica (ritenuta, invece, sussistente solo in relazione alle altre affermazioni – di diverso contenuto – riportate nel medesimo articolo) con motivazione insufficiente, illogica e/o contraddittoria, in particolare per omessa considerazione, o travisamento di fatto, dell’autonoma specificità del bene giuridico tutelato dall’art. 595 c.p., in relazione alla specifica offesa, contenuta in detta affermazione.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono inammissibili ancor prima che infondati (nella parte in cui si denuncia la violazione di norme di legge).

Il ricorrente sottopone a censura la decisione della Corte milanese solo nella parte in cui la stessa ha escluso il contenuto diffamatorio della affermazione che il S. era “sospettato di essere arrivato al vertice della carriera amministrativa più per una presunta amicizia personale con D. che per merito professionali”.

Le censure di vizi della motivazione sono inammissibili, quella di violazione di norme di legge infondata.

Si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di risarcimento del danno a causa di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del superamento dei limiti del diritto di critica e di informazione (costituiti dall’interesse pubblico, dalla rispondenza a verità dei fatti esposti e dalla continenza formale), con conseguente attribuzione di rilevanza diffamatoria ad espressioni usate negli articoli di stampa, si risolve in giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto – come nel caso di specie – da motivazione corretta, congrua e coerente (Cass. 15 febbraio 2006 n. 3284).

In tema di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa il significato di verità oggettiva della notizia va inteso, poi, in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo come verità del fatto oggetto della notizia, ma anche come verità1 della notizia come fatto in sè e quindi indipendentemente dalla verità del suo contenuto.

In quest’ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale propalazione costituisca di per sè un “fatto” così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse, fermo restando che il cronista ha inoltre il dovere di mettere bene in evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto e di riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di responsabilità. (Cass. 19 gennaio 2007 n. 1205).

I giudici di appello hanno confermato la indubbia rilevanza sociale della notizia e delle valutazioni espresse nell’articolo in relazione a comportamenti di un soggetto che svolgeva una attività così importante per la collettività, ritenendo conclusivamente – con accertamento incensurabile in questa sede – che sussistessero tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per la configurabilità del diritto di cronaca e di critica giornalistica.

Sotto altro profilo, occorre ancora ricordare che gli stessi giudici di appello hanno considerato del tutto marginale l’osservazione, peraltro formulata in modo dubitativo, che la carriera del S. fosse stata in qualche modo favorita ed agevolata dall’on. D..

Ed hanno sottolineato, con motivazione anche essa che sfugge a qualsiasi censura in questa sede di legittimità, come dovesse escludersi qualsiasi portata diffamatoria di tale affermazione, considerato che il giudizio negativo espresso nei confronti dell’appellante non riguardava tale questione (del tutto marginale) ma piuttosto gli addebiti, elencati nell’articolo e suffragati da numerosi elementi di riscontro, che erano, di per sè, rivelatori di una incapacità di svolgere i compiti allo stesso demandati (e non era collegata al sospetto che la sua nomina fosse dipesa da appoggi politici di prestigio).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi, in relazione alle questioni dibattute, per disporre la compensazione delle spese tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del presente giudizio tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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