Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1729 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26940/2015 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI, 27,

presso lo studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già Fondiaria-SAI S.p.A.), C.F.

(OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1660/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

emessa il 28/03/2014 e depositata il 18/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato Gian Michele Gentile, per il ricorrente, che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Enrico Fasola (delega Avvocato Tommaso Spinelli

Giordano), per la ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. – A seguito di cassazione con rinvio disposta dalla sentenza n. 9528/2012 di questa Corte, la Corte di appello di Palermo, con sentenza resa pubblica il 18 ottobre 2014, riformava la decisione del Tribunale della medesima Città del dicembre 2001, riducendo ad Euro 189.520,66, oltre accessori, la somma già liquidata, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, in favore di A.S. a seguito del sinistro stradale verificatosi nel (OMISSIS), del quale era stato dichiarato responsabile, per il grado del 70% (con il concorso del 30% a carico dello stesso A.), C.G., la cui autovettura era assicurata presso la Fondiaria SAI.

La Corte territoriale – in riferimento alla cassazione pronunciata in punto di quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica per il concorso di cause preesistenti (patologie psichiche a carico dell’ A.) a quelle determinanti l’evento lesivo – rideterminava (in adesione alla c.t.u. medico-legale redatta nel giudizio di rinvio) nel 20% la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica (con incidenza su di essa del danno psichico nella misura del 6%).

Il giudice di appello – in riferimento alla cassazione pronunciata in punto della base di calcolo per la liquidazione del danno da lucro cessante – escludeva dal reddito più elevato percepito dall’ A. nel triennio precedente al sinistro quello recato dalla dichiarazione integrativa dei redditi presentata in sede di condono tributario e ciò “alla luce della sentenza resa dalla Corte di Cassazione”.

2. – Ricorre contro la decisione della Corte di appello di Palermo A.S. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso la Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria SAI), mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato C.G..

3. – Con il primo mezzo è denunciata “violazione o errata applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: con la conseguente errata attribuzione di fattore concausale ad una precedente patologia del ricorrente, errata quantificazione dell’incidenza sulla invalidità, sulla quantificazione del risarcimento e sulla ripartizione delle spese di lite nei giudizi di legittimità e di merito”.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso – lungi dall’evidenziarsi errores in iudicando (mancando ogni critica in iure della sentenza impugnata quanto ad un eventuale scostamento dai principi in materia di concorso di cause nella determinazione dell’evento lesivo) – si aggredisce la motivazione resa dalla Corte di appello in ordine alla valutazione degli accertamenti medico-legali sulla patologia psichica a carico dell’originario attore, senza che, ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, venga posto effettivamente in risalto un omesso esame di un “fatto (storico) decisivo” (che non può essere confuso, di per sè, con l’omessa considerazione di elementi istruttori, nè tantomeno di apprezzamenti scientifici), ma prospettandosi censure orientate piuttosto a criticare la sentenza impugnata sotto il profilo di presunte insufficienze ed aporie negli esiti valutativi delle predette risultanze, ossia per aspetti che non sono ascrivibili al vizio in esame, come attualmente veicolabile in sede di legittimità (così la costante giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), là dove, infine, la motivazione della Corte territoriale (cfr. pp. 9/13 della sentenza) non si presta affatto ad essere ritenuta apparente o oggettivamente incomprensibile, snodandosi, invece, secondo un percorso pianamente

4. – Con il secondo mezzo è dedotto “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in riferimento ai redditi prodotti dal danneggiato oggetto di esame per la quantificazione del risarcimento del danno”.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso si pone in contrasto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato che la determinazione della base di calcolo per la liquidazione del danno da lucro cessante è stata operata in conformità a quanto disposto dalla sentenza rescindente di questa Corte n. 9528/2012, dovendosi in base ad essa espungere il reddito indicato dall’ A. nella “dichiarazione dei redditi presentata in sede di condono tributario”; ciò che, invece, il ricorrente insiste a dedurre anche in questa sede, senza affatto misurarsi con il vincolo imposto al giudice del rinvio dall’art. 384 c.p.c., comma 2.

5. – Sussistendone i presupposti, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., il ricorso può, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;

che la relazione ex art. 380-bis c.p.c., ed il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio sono stati notificati ai difensori delle parti;

che entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità di detta adunanza;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

Considerato, in via preliminare, che la memoria depositata dal ricorrente il 16 novembre 2016 è inammissibile per tardività;

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., ulteriormente ribadendo che il decisum recato dalla sentenza rescindente (Cass. n. 9528/2012, p. 8) fa riferimento soltanto alla domanda “presentata in sede di “condono” tributario” e che nel ricorso si accenna unicamente ad una domanda del 4 aprile 1992 e, dunque, prospettandosi censure in contrasto con l’anzidetto decisum;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014;

che nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti dell’intimato che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 3, della Corte suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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