Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1729 del 20/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 21/09/2020, dep. 20/01/2022), n.1729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11310-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALI PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MASSAFRA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO GUADAGNINO;

– ricorrente –

contro

M.A. elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato MARIA SALAFIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati VITALIANA VITALETTI BIANCHINI,

RENATO BIANCHINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 357/2019 della CORTI’, D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. la Corte d’Appello di Ancona, decidendo in sede di rinvio, ha confermato l’accoglimento della domanda di riconoscimento) delle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori di posizione C4, ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa, formulata da M.A. nei riguardi dell’I.N.P.S.;

2. il rinvio disposto da questa S.C. con sentenza 18812/2018 riguardava la necessità di verificare, per il riconoscimento della relativa indennità, se quella cui era stato adibito il M. fosse posizione organizzativa, istituita come tale;

3. la sentenza qui impugnata ha ritenuto la fondatezza anche sotto questo profilo della domanda dispiegata e nei confronti di essa è stato proposto ricorso per cassazione da parte dell’I.N.P.S. sulla base di due motivi, resistiti da controricorso del M.;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis e.p.c.;

5. l’I.N.P.S. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., nonché dell’art. 1362 c.c. e ss., anche con riferimento al CCNL, 1998-2001 enti pubblici non economici, artt. 17 e 18, ed all. A, e con esso si sostiene che in sostanza la Corte territoriale avrebbe eluso il principio di diritto, non procedendo all’accertamento demandatole dalla S.C. con la sentenza cassatoria;

2. il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost., ed in particolare del comma 2, in una lettura integrata con la Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 6, reiterando la censura in ordine all’elusione della pronuncia della S.C., realizzata, si afferma, attraverso la erezione di una acritica correlazione tra i ruoli di responsabilità emersi dagli atti di causa, con l’assegnazione di un incarico diposizione organizzativa, dandosi rilievo – da parte della Corte territoriale – alla mancata contestazione delle mansioni svolte, sebbene non fosse tale circostanza a costituire il fulcro del demandato riesame;

2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, se non identità, delle ragioni con essi addotte;

3. la S.C. aveva richiesto al giudice del rinvio, al fine di riconoscere il diritto alla percezione di quanto riveniente a titolo retributivo dallo svolgimento di attività proprie di posizione organizzativa e preteso dal ricorrente, che venisse accertato se una tale posizione fosse stata istituita nell’ente, perché solo da (lò) sarebbero potute derivare le conseguenze economiche conseguenti allo svolgimento anche solo di fatto Cass. n. 8141 del 2018) del corrispondente incarico;

4. ritiene il collegio che tale accertamento sia stato pur indirettamente svolto, allorquando la Corte del rinvio ha fatto riferimento alla posizione di “Responsabile del Processo abilitante dell’Area Controllo”, quale incarico ripetutamente assegnato al M., riconnettendo ciò ad una “sostanziale continuità dell’esercizio della posizione organizzativa” che – secondo la Corte di merito, evidentemente era stata istituita attraverso la figura così indicata e denominata – sempre con “gli stessi poteri e le medesime responsabilità”;

5. d’altra parte i motivi di ricorso, seppure evidenziano la laconicità della Corte territoriale nello svolgimento del principio di diritto di cui le si demandava l’osservanza, non contengono neppure la negazione espressa e diretta che quell’incarico, così denominato ed esplicitamente indicato nella sentenza qui impugnata, non fosse individuato, all’interno dell’ente, come posizione organizzativa;

6. infine, in re ipsa che il ruolo di responsabilità insito nella predetta denominazione, facendo capo ad attività di controllo di qualità delle attività dei dipendenti, non potesse essere privo di quelle caratteristiche di livello elevato e, nel caso concreto, anche di trasversalità, che connotano il particolare istituto rispetto al quale è esercitata la rivendicazione economica ancora in discussione;

7. il ricorso va quindi disatteso, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

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