Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17289 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. II, 19/08/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 19/08/2020), n.17289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22669-2015 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TRITONE 169, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA MARTUCCI

CLAVICA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA MARCHESETTI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POZZO DELLE CORNACCHIE 55,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE MANNA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PATRIZIA OMBRETTA SAMANTHA GORETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2369/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni proposta, innanzi al Tribunale di Milano, dal Condominio (OMISSIS) nei confronti dell’ex amministratore L. per la distrazione ed appropriazione della somme di Euro 375.621,63 negli anni dal 2003 al 2007.

1.1. Il giudice di primo grado, nel contraddittorio con il convenuto, accolse la domanda e condannò il L. al risarcimento dei danni nella misura di Euro 375.621,63; la decisione venne parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano, che, con sentenza del 3.6.2015, ridusse il risarcimento ad Euro 338.021, 63.

1.2. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la corte di merito accertò che il condominio aveva allegato e provato la distrazione di somme da parte dell’amministratore sulla base dei documenti prodotti in giudizio e della consulenza di parte, sicchè la CTU disposta dal giudice di primo grado non aveva natura esplorativa.

1.3. Respinse l’eccezione di nullità della CTU per violazione del procedimento,

in quanto non era stato concesso il termine per replicare alla bozza

predisposta dal consulente, trattandosi di procedimento instaurato dopo il D.L. n. 69 del 2009; in ogni caso, era stato assicurato alle parti il diritto al contraddittorio, attraverso la concessione dei termini per formulare rilievi ed osservazioni alle conclusioni del CTU.

1.4.Nel merito, la corte distrettuale aderì alle conclusioni del CTU, che aveva accertato la mala gestio dell’amministratore, sulla base di numerosi indici, come l’utilizzo di criteri personalizzati nella gestione contabile giornaliera, il pagamento di ingenti somme a fornitori non identificati, l’acquisto per se e per il suo studio personale di beni e servizi per Euro 222.546,91, l’erogazione di somme a terzi per spese estranee al condominio.

1.5. La corte distrettuale non condivise la difesa del L., che aveva sostenuto di aver impiegato somme personali per pagare i debiti del condominio, sia per l’omesso riscontro contabile della tesi sostenuta, sia perchè, in tal caso, l’amministratore avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione all’assemblea, che, invece, non vi era stata.

2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.F. sulla base di quattro motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso il Condominio (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè sarebbe stato onere del condominio provare la distrazione delle somme da parte dell’amministratore, attraverso le attestazioni dei versamenti dei condomini, da cui andavano detratte le somme necessarie per la gestione. Lamenta, inoltre, che il CTU aveva accertato fatti di distrazione senza effettuare i necessari riscontri presso le banche o altri enti.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la CTU avrebbe carattere esplorativo e non avrebbe tenuto conto delle anticipazioni effettuate dall’amministratore in favore del condominio per lavori urgenti, approvati dall’assemblea; osservava che i terzi “non identificati”, destinatari di pagamenti erano rappresentanti di società ed enti con cui il condominio intratteneva regolari rapporti.

3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito nell’omesso versamento delle rate condominiali da parte dei condomini morosi, di cui il CTU non avrebbe tenuto conto.

4.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce il difetto di motivazione e l’omesso esame su un fatto controverso decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per non avere la corte di merito ammesso i mezzi istruttori richiesti, costituiti dalla prova per interpello e per testi e la richiesta di ordine di esibizione, ai sensi dell’art. 210 c.p.c. e art. 213 c.p.c..

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

5.1. La corte distrettuale ha fatto corretta applicazione delle norme relative alla ripartizione dell’onere della prova, ammettendo la CTU per l’accertamento dei fatti sulla base delle allegazioni documentali del condominio e della consulenza tecnica di parte, che dimostrava la sussistenza di condotte irregolari da parte dell’amministratore del condominio e la distrazione di somme. La CTU non aveva, quindi, carattere esplorativo, ma era stata disposta, sulla base di un principio di prova, per l’accertamento di fatti che richiedevano particolari cognizioni tecniche da parte del giudice.

5.2. E’ stata affermato da questa Corte che, benchè le parti non possano sottrarsi all’onere probatorio a loro carico invocando, per l’accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest’ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purchè la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cassazione civile sez. I, 10/09/2013, n. 20695)

5.3. Il limite rappresentato dal divieto di compiere indagini esplorative è, peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, derogabile, laddove l’accertamento di determinate situazioni di fatto si possa effettuare soltanto mediante l’ausilio di speciali cognizioni tecniche (Cassazione civile sez. I, 15/03/2016, n. 5091).

5.4.Del resto, Al giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cassazione civile sez. III, 30/04/2009, n. 10123; Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2007 n. 8355).

5.5.Ne consegue che il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, mentre, nella specie, il ricorso tende ad una riesame della decisione, ampiamente motivata, in ordine ai criteri seguiti dal consulente, che ha dettagliatamente valutato le distrazioni effettuate dall’amministratore del condominio alla luce delle irregolarità riscontrate e della documentazione contabile. (pag. 8-10 della sentenza impugnata).

5.6.La corte distrettuale ha aderito alle conclusioni del CTU, che aveva accertato la mala gestio dell’amministratore, sulla base di numerosi indici, come l’utilizzo di criteri personalizzati nella gestione contabile giornaliera, il pagamento di ingenti somme a fornitori non identificati, l’acquisto per s’e per il suo studio personale di beni e servizi.

5.7.E’, infine, inammissibile per genericità la doglianza relativa al rigetto dei mezzi istruttori richiesti, per omessa trascrizione dei capitoli di prova, necessaria a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto (Cassazione civile sez. lav., 04/03/2019, n. 6275; Cassazione civile sez. I, 15/10/2014, n. 21847).

5.8.Del tutto generica è altresì la doglianza relativa alla mancata ammissione dell’ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c. e art. 213 c.p.c., per la carenza di qualsiasi riferimento alla sede processuale in cui venne richiesta, alle modalità di articolazione della prova ed alla sua decisività.

6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

7.Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Civile, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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