Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17288 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9295/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 92/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 22/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di A.M., che non svolge difese, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in epigrafe indicata, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza del contribuente (medico convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2004 al 2008 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, il giudice d’appello, nel respingere il gravame, ha affermato che il medico convenzionato con il SSN percepisce emolumenti inquadrabili fra i redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente ed ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento ad IRAP.

2. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 833 del 1978, art. 48, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR erroneamente ritenuto dirimente la equiparazione della remunerazione del medico convenzionato al lavoro dipendente, è fondato e va accolto.

2. Giova ricordare che in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U., n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).

3. Con riferimento all’attività del medico convenzionato con il SSN, questa Corte ha rimarcato che l’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con il D.P.R. n. 270 del 2000, prevede che “ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l’attività convenzionata” e che detto studio “deve essere dotato degli arredi ed attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, illuminazione e areazione idonea ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate e che detti ambienti possono essere adibiti, o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica, ovvero essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati”. Da tale previsione consegue che, come questa Corte ha già affermato, per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN la disponibilità di uno studio, dotato delle caratteristiche ed attrezzature indicate nella norma su menzionata, rientra nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, attesa l’obbligatorietà di tale disponibilità ai fini dell’instaurazione e mantenimento del rapporto di convenzione onde tale elemento non integra, in sè considerato, il requisito dell’autonoma organizzazione (Cass. nn. 13405/2016, 10240/2010, 1158/2012).

E’ stato, inoltre, chiarito, sempre riguardo al caso del medico di base che, in materia di IRAP, l’avvalersi in modo non occasionale, da parte dello stesso, della collaborazione di terzi, non costituisce, di per sè, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Sez. 6-5, n. 26982 del 19/12/2014; conf. Sez. 6-5, n. 3755 del 18/02/2014).

4. Con la decisione gravata, la C.T.R., non ha dato corretta applicazione a detti principi in quanto ha trascurato di valutare la effettiva rilevanza di collaborazioni esterne, evidenziate nel ricorso, ai fini della ricorrenza di una autonoma organizzazione e se le stesse fossero risultate eccedenti dal minimo indispensabile per l’attività esercitata, dando rilievo, per contro, ad una assimilazione della remunerazione al reddito da lavoro dipendente che, tuttavia, non appare dirimente, alla luce dei principi prima richiamati.

5. In conclusione il ricorso va accolto; la sentenza, non potendo la controversia essere decisa nel merito, va cassata e rinviata alla CTR della Toscana in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

– accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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