Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17287 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 23/07/2010), n.17287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DEI TRASPORTI in persona del Ministro pro-tempore –

CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO – elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

AUTOTRASPORTI FRATELLI SACCA’ SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 285/2005 del Giudice di Pace di MILAZZO, del

21/7/05, depositata il 27/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il Giudice di pace di Milazzo, con sentenza depositata il 19 settembre 2005, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Autotrasporti F.lli Saccà, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo in data 10 ottobre 2004, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 215,60 quale sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 2 dell’ordinanza n. 55/97, punita ai sensi dell’art. 1161 cod. nav., comma 2. Per quanto qui ancora rileva, il Giudice di pace ha rilevato la nullità del provvedimento impugnato, in quanto con esso è stato ingiunto il pagamento alla Autotrasporti Fratelli Sacca S.r.l., omettendosi la dicitura “in persona del legale rappresentante”; ed ha considerato che destinatario di una ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere solo una persona fisica e nel caso della persona giuridica il destinatario è il legale rappresentante pro- tempore.

2. – Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Ministero e la Capitaneria hanno proposto ricorso, sulla base di un motivo.

3. Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

4. – Il ricorso è fondato e va accolto. L’unico mezzo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 6, artt. 113 e 156 cod. proc. civ., comma 3, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., numeri 3 e 5, è, infatti, manifestamente fondato. In materia di sanzioni amministrative, poichè il vincolo intercorrente tra l’autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale consente all’autorità amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l’altro di essi, correttamente l’ordinanza-ingiunzione è emessa a carico della società chiamata a rispondere del comportamento dell’autore materiale, a prescindere da qualsiasi riferimento alla persona fisica che ne sia legale rappresentante. In ogni caso, qualsiasi indagine sulla dedotta irregolarità ipotizzata – derivante dal fatto, appunto, che l’ordinanza ingiunzione è stata indirizzata direttamente alla società (anzichè alla società in persona del suo legale rappresentante pro tempore) – resta sanata, per raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione della tempestiva e rituale opposizione (Cass., Sez. 1^, 8 settembre 2004, n. 18055).

5. – Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

6. – Le spese del giudizio di cassazione (le uniche su cui provvedere, giacchè nel giudizio dinanzi al Giudice di pace l’Amministrazione non si è costituita per il tramite dell’Avvocatura), liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la proposta opposizione. Condanna la società intimata al pagamento delle spese processuali sostenute dalle Amministrazioni ricorrenti, che liquida in complessivi Euro 400,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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