Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17287 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 6444 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

S.D., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Angelo Pisani presso lo

studio del quale in Milano, Via Saffi, 23 elegge domicilio;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 4054/2014 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia depositata in data 22.07.2014;

udita nella camera di consiglio del 10.3.2021 la relazione svolta dal

consigliere Vincenzo Galati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l’appello proposto avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano pronunciata su ricorso proposto avverso avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che aveva rettificato il reddito relativo al periodo di imposta 2006 nei confronti del contribuente e ricalcolato i maggiori importi dovuti a titolo di IVA, IRAP ed IRPEF, oltre accessori.

L’oggetto della verifica ha avuto ad oggetto 26 fatture di acquisto per importi ritenuti non deducibili in quanto aventi ad oggetto prestazioni di servizi ricevute ma genericamente indicate, senza specificazione della relativa natura, qualità e quantità.

In particolare, il ricorrente, mediatore immobiliare, aveva emesso le fatture nei confronti di procacciatori d’affari occasionali; esse avevano ad oggetto segnalazioni di immobili in vendita o locazione.

Aveva esibito lettere di incarico senza specificare le operazioni commerciali nelle quali sarebbero state fornite le prestazioni retribuite.

Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto non sufficientemente provate le prestazioni per le quali erano state emesse le fatture.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente articolando un unico motivo.

L’Agenzia ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso viene dedotta “violazione di diritto per errata applicazione della base giuridica, contraddittorietà e falsa applicazione di norme ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Riportato testualmente il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, il ricorrente evidenzia di avere prodotto, sin dal giudizio di primo grado, documentazione contabile ed extracontabile dalla quale emergeva chiaramente la natura dei rapporti di natura collaborativa, in ragione dell’attività di procacciamento di clientela finalizzata alla compravendita o alla locazione di immobili.

Ogni singola operazione contabile era stata illustrata dal contribuente all’Agenzia delle Entrate che aveva, dunque, errato nel non riconoscere la deducibilità dei costi di cui alle fatture.

2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente Agenzia.

L’eccezione è fondata.

Invero, con il ricorso, per come desumibile dalla ricostruzione dell’atto di appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado concordemente compiuta dalle parti nei rispettivi scritti difensivi e dalla CTR, risultano essere state riproposte le medesime questioni di merito già sollevate davanti ai giudici di secondo grado.

Dietro l’apparente formulazione di un vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, viene sollecitata alla Corte di legittimità una, non consentita, rivalutazione di merito delle risultanze istruttorie nuovamente richiamate in maniera analitica e dettagliata.

Attraverso l’illustrazione delle prove fornite, si pretende di affermare l’avvenuta dimostrazione dei requisiti dell’inerenza delle prestazioni retribuite rispetto all’attività di mediazione immobiliare del contribuente.

Viene così aggredito il giudizio di merito compiuto dalla CTR che ha escluso la deducibilità dei costi a causa della mancata prova della prestazione dei servizi inerenti l’attività esercitata dal contribuente, proprio alla luce della produzione documentale la cui valutazione viene oggi nuovamente sollecitata.

La contrapposta tesi del ricorrente non critica, quindi, l’interpretazione del requisito dell’inerenza dei costi compiuta dalla CTR, ma ne ribadisce l’esistenza senza prendere posizione chiara sull’interpretazione delle norme operata dai giudici di merito.

Per l’autorevolezza del precedente e fra le molte decisioni conformi, vale ricordare, da ultimo quanto statuito dalle Sezioni Unite, ossia che “è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. sez. un. 27 dicembre 2019, n. 34476).

3. Da quanto esposto discende l’inammissibilità del ricorso.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente che liquida in Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.

Da atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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