Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17287 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30164/2011 proposto da:

IMMOBILIARE MEZZA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

CORTINA D’AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE

SANTIS, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 240/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 28/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RITENUTO

che:

1. La società Immobiliare Mezza SRL ha proposto ricorso per cassazione su due motivi contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che, in riforma della decisione di primo grado interamente favorevole per la contribuente, ha confermato l’avviso di accertamento per IRES ed IRAP e ridotto quello per IVA ad Euro 2.000,00, il tutto con riferimento all’annualità 2004.

Con l’accertamento l’Amministrazione aveva rettificato il reddito di impresa, ravvisando l’antieconomicità di alcune scelte gestionali e rivedendo il prezzo di un villino venduto dalla società nel corso dell’anno.

2. L’Amministrazione replica con controricorso. La contribuente deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo, concernente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), si sostiene che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che integrassero presunzioni gravi, precise e concordanti, necessarie a giustificare l’accertamento analitico -induttivo, alcuni fatti concreti, segnatamente la non corrispondenza del prezzo di vendita del villino ai valori medi OMI e la circostanza che il prezzo di vendita del villino risultasse inferiore al mutuo contratto due anni dopo per l’acquisto di altro villino. A parere della ricorrente in entrambi i casi non si era tenuto conto del fatto che il primo villino era stata ceduto al grezzo e che le caratteristiche strutturali tra gli immobili comparati erano diverse; si rimarca inoltre che la sproporzione tra i modesti utili dichiarati nell’anno ed i cospicui conferimenti dei soci, così come il divario tra ricavi e costi, conseguivano alla fase iniziale dell’attività edilizia avviata.

1.2. Con il secondo motivo si censura la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sostanzialmente sulle medesime circostanze oggetto della prima doglianza, per non avere la CTR considerato che i villini presi in esame non erano comparabili e per non aver considerato gli importi conseguiti dalla società per i lavori di completamento del villino, oltre che per non avere illustrato in che modo le circostanze relative ai conferimenti dei soci, agli utili, ai costi ed ai ricavi consentissero di inferire in via presuntiva un maggior valore di vendita dell’immobile in questione.

2.1. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione; sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito precisati.

2.2. Giova osservare che la CTR, nel valutare il legittimo ricorso da parte dell’Amministrazione all’accertamento analitico – induttivo, si è attenuta ai principi che regolano il procedimento probatorio presuntivo, secondo il quale quando la prova addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito, rientra nei compiti di quest’ultimo il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'”id quod prelumque accidit”, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (Cass. nn. 12002/2017, 26022/2016).

2.3. Inoltre nello specifico campo tributario, spettando al giudice tributario di merito la valutazione della sussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi motivanti l’atto medesimo, sia singolarmente che nel loro complesso, quando questi ritenga, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità (non necessariamente di certezza), che detti indizi sono sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, la domanda dell’amministrazione deve ritenersi provata e si sposta sul contribuente l’onere di provare, nei modi indicati dalla legge, l’infondatezza della pretesa (Cass. n. 4306/2010).

2.4. Nel caso in esame la CTR ha provveduto ad esaminare gli indizi offerti dall’Amministrazione nel loro complesso senza limitarsi a considerare il valore OMI, ha raffrontato il prezzo di vendita con il mutuo contratto per l’acquisto di altra villetta in epoca successiva ed ha anche considerato particolarmente significativa, sia la notevole sproporzione riscontrata tra i modesti utili societari ed i rilevanti conferimenti dei soci, nonchè tra i ricavi (Euro 80.000,00) ed i costi per acquisiti e prestazioni di terzi (circa C. 173.000,00) e, contrariamente a quanto assume la ricorrente (fol. 19 del ricorso), ha specificato il criterio di inferenza di questi ultimi elementi rispetto ai maggiori ricavi accertati in via induttiva concludendo per la sussistenza dei presupposti atti a giustificare l’accertamento analitico-induttivo.

2.5. La lettura della sentenza, tuttavia, conferma la doglianza della contribuente circa la incompleta rilevazione e ponderazione dei fatti indiziari a discarico potenzialmente decisivi, in quanto idonei a determinare un diverso esito della decisione, poichè non consente di individuare un argomento logico a supporto della – implicita – esclusione della loro rilevanza rispetto alla ricostruzione della fattispecie concreta che ha condotto la CTR ad accogliere l’appello dell’Ufficio in relazione ai criteri di causalità logica desumibili dalle massime di esperienza. In particolare alcuna considerazione è stata svolta circa le differenze strutturali ed economiche tra i villini comparati, venduti l’uno al grezzo e l’altro completo, così come in relazione al divario temporale intercorso tra le due vendite con riferimento ai valori OMI, ed al fatto che l’impresa di costruzioni potesse richiedere un maggiore impegno economico anche per i soci nella prima fase dell’attività con una ridotta remuneratività, in vista di una maggiore redditività futura, in ragione della tipologia dell’ attività svolta; in tal modo la censura si colloca entro gli schemi propri del parametro di legittimità invocato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) che consentono alla Corte il controllo di logicità della motivazione tanto in riferimento alla omessa od inesatta individuazione dei fatti provati che debbono ritenersi rilevanti ai fini della ricostruzione della fattispecie concreta, quanto in relazione all’uso in concreto fatto dal Giudice di merito del procedimento di inferenza logica (Cass. n. 3105/2015).

2.6. Nello specifico, i passaggi motivazionali in merito appaiono assertivi ed insufficienti ed í motivi vanno accolti.

3.1. In conclusione il ricorso va accolto su tutti i motivi nei termini di cui in motivazione; la sentenza impugnata va cassata e, non potendo la controversia essere decisa nel merito, va rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per il riesame e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

– accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania per il riesame, oltre che per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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