Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17286 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17286
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.C., domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare 6,
presso l’avv. A. Gaito, rappresentato e difeso dall’avv. Angelozzi
A., come da mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 728/2004 della Corte d’appello di Ancona,
depositata l’11 dicembre 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M., Dr. CENICCOLA Raffale, che ha chiesto
il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Ancona si è pronunciata nella controversia insorta tra P.C. e G.E. in conseguenza dello scioglimento del rapporto di associazione in partecipazione intercorso tra le parti nella gestione di un’agenzia di assicurazione, di cui G. è titolare, tra l’1 gennaio 1988 e il 30 giugno 1989.
Entrambi i giudici del merito hanno respinto la domanda proposta da P.C., che aveva promosso il giudizio, ed espletata una consulenza contabile, in accoglimento della domanda riconvenzionale di G.E., hanno condannato l’attore al pagamento della somma di L. 35.999.701.
Ricorre per cassazione P.C. e propone un unico motivo d’impugnazione.
Non ha spiegato difese P.C..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito non abbiano rilevato la totale inattendibilità della contabilità dell’assodante G.E., sulla quale aveva basato le proprie conclusioni il consulente d’ufficio. Censura in particolare l’omessa considerazione di ricavi facilmente accertabili mediante l’esame delle pattuizioni intercorse tra l’agenzia di G.E. e la compagnia di associazioni. Aggiunge di non avere potuto meglio specificare i propri rilievi per mancanza di documentazione contabile.
Il ricorso è inammissibile, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alle conclusioni della consulenza contabile, espletata senza rilievi da parte del consulente di P.C..
Inoltre le censure qui proposte sono del tutto generiche e si risolvono in definitiva nella sollecitazione a una inammissibile cassazione con finalità esplorativa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010