Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17286 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16577/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici è domiciliata in

Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.V.S.;

– intimato –

– avverso la sentenza n. 1353/2015 emessa dalla CTR Puglia in data

11/06/2015 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea

Penta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

In data (OMISSIS) la Cooperativa “L.A.I. Coop. (Lavoratori Arca Industriale) Società Cooperativa Edilizia Popolare Economica a r.l.” cedeva, con atto pubblico del (OMISSIS), registrato in data (OMISSIS), in proprietà ai soci assegnatari gli immobili, già concessi sino ad allora in godimento, facenti parte di un complesso sito in (OMISSIS).

A seguito di tale atto, in data (OMISSIS), l’Ufficio di (OMISSIS) notificava a D.V.S., assegnatario di uno degli alloggi in questione, l’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni n. (OMISSIS), con cui chiedeva il pagamento dell’imposta di registro per la somma complessiva di Euro 31.805,00, essendo la cessione in proprietà avvenuta in esenzione IVA e, pertanto, soggetta alle ordinarie imposte di registro, di trascrizione e catasto.

Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedevano l’applicazione dell’imposta nei termini previsti per le cooperative del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 6-bis, lett. c), convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, vale a dire l’imposta fissa, assolta solo una volta per ciascun atto registrato. L’Ufficio, invece, nel proprio atto impositivo, applicava l’aliquota del 3%, dal momento che, trattandosi di assegnazione ricadente in regime di esenzione IVA, ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, l’agevolazione di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, non trovava applicazione.

Con ricorso presentato in data 26 maggio 2009, il D.V. impugnava l’avviso di liquidazione citato ritenendo la pretesa erariale avanzata dall’Ufficio illegittima e infondata.

Il contribuente chiedeva l’annullamento dell’atto impositivo, evidenziando che la nuova disciplina in materia di IVA introdotta dal D.L. n. 223 del 2006 non si applicava alla fattispecie, trattandosi di una norma generale che non derogava la legge speciale invocata, regolante l’attività delle società cooperative edilizie.

L’Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la piena legittimità del proprio operato.

La Commissione tributaria provinciale di Brindisi, con sentenza del 24 giugno 2011, rigettava il ricorso di parte e compensava le spese di lite, osservando che “alla luce della attuale normativa la imposta di registro può essere scontata in misura fissa solo nell’ipotesi in cui l’operatone sia soggetta ad IVA”, laddove nel caso di specie la stessa era esente dalla detta imposta.

D.V.S., in data 13 giugno 2012, proponeva appello avverso la predetta sentenza, eccependo che i giudici di primo grado avevano errato nel ritenere che la cessione degli appartamenti effettuata dalla Società Cooperativa LAI, in quanto atto in esenzione IVA, fosse soggetta alle ordinarie imposte di registro, di trascrizione e di catasto, in virtù di quanto disposto dal D.L. n. 223 del 2006.

A suo dire, la nuova normativa non aveva abrogato le invocate agevolazioni, in quanto le stesse erano previste da una legge speciale derogatrice di quella generale.

Concludeva, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, oltre alla condanna alle spese di lite.

L’Ufficio si costituiva in giudizio in data 12 settembre 2012, contestando in toto l’appello proposto dalla controparte. Ribadiva l’inapplicabilità del previgente regime agevolativo in favore delle società cooperative, alla stregua della sopravvenuta normativa.

Con sentenza dell’11.6.2015, la CTR Puglia accoglieva l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) il regime agevolativo previsto dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 6 bis, lett. c), convertito dalla L. 29 ottobre, n. 426, siccome volto a facilitare l’accesso casa attraverso costi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato, era tutt’ora vigente e continuava ad essere applicabile nei casi di assegnazione di alloggio al socio, come quello di specie, a nulla rilevando la sopravvenienza del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella L. n. 248/2006, che aveva inteso ridisciplinare il regime Iva nei confronti delle imprese costruttrici in generale e non anche quello agevolativo;

2) in favore di società cooperative di edilizia abitativa, pertanto e in assenza di abrogazione espressa, prevalevano le leggi speciali, secondo il chiaro disposto dell’art. 2520 c.c.;

3) diversamente opinando, e cioè estendendo il nuovo regime Iva introdotto dal D.L. 223 del 2006, anche alle società cooperative, si sarebbero prefigurate condizioni di parità fra imprese costruttrici che, sebbene lodevole sotto il profilo della concorrenza, male si sarebbero attagliate alle finalità mutualistiche e senza scopo di lucro perseguite/perseguibili dalle società Cooperative.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo.

D.V.S. non svolgeva difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che nell’applicazione della suddetta norma la CTR non avrebbe tenuto conto del generale principio di alternatività tra l’imposta di registro ed IVA, sicchè quest’ultima doveva computarsi in misura proporzionale e non più fissa, dato che l’atto di assegnazione di alloggi in favore dei soci di una cooperativa edilizia era divenuto esente da IVA.

1.1. Il motivo è infondato.

La ricorrente Agenzia ritiene che, per effetto del nuovo dettato del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8-bis, e delle modificazioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 8, il regime agevolato dell’imposta di registro sia applicabile alle sole operazioni di assegnazione di alloggi ai soci già sottoposte ad Iva, dovendo, di contro, applicarsi l’imposta di registro in misura proporzionale per le operazioni esenti.

Con orientamento formatosi all’interno di questa Sezione, cui il presente Collegio intende dare seguito condividendone il substrato logico-giuridico, si afferma che, in tema d’imposta di registro, agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis (conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993), l’imposta di registro in misura fissa, ancorchè a seguito della modifica del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8-bis, sia stata introdotta la generalizzata esenzione dall’IVA per tutti i trasferimenti di immobili effettuati da imprese costruttrici, atteso che la norma, nell’introdurre una disciplina di favore, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA o esenti e prescinde dall’applicazione del principio dell’alternatività dell’imposizione tra Iva ed imposta di registro (Sez. 5, Ordinanza n. 16557 del 05/07/2017).

1.2. Appare opportuno premettere una, sia pur sintetica, ricostruzione dell’evoluzione normativa intervenuta in materia.

Il D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, lett. c), nel perseguire una finalità di agevolazione delle cooperative, aveva previsto che “gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato”.

La disposizione si armonizzava pienamente con il principio di alternatività tra l’IVA, cui erano soggetti gli atti di assegnazione di alloggi ai soci di cooperative edilizie, e l’imposta di registro.

Tale assetto ha subito una evidente alterazione a seguito delle modifiche apportate in materia di IVA dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 8, che, modificando il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8-bis, ha introdotto l’esenzione dall’IVA per i trasferimenti di immobili effettuati dalle imprese costruttrici.

La norma è pacificamente applicabile anche ai rapporti tra cooperative edilizie e soci (Cass. n. 13941/2011), con la conseguenza che gli atti di assegnazione, nel vigore della previgente disposizione soggetti ad IVA, attualmente ne vanno esenti, ove ricorrano i presupposti indicati al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, comma 8-bis.

Nel mutato contesto normativo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 163/E/2007, riteneva che, per effetto della introdotta esenzione a fini IVA, il D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, per il principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro, fosse applicabile nei soli casi in cui l’assegnazione dell’immobile non fosse esente da IVA.

L’interpretazione prospettata dall’Agenzia delle Entrate non appare applicabile al caso di specie, risolvendosi in una interpretazione parzialmente abrogativa dell’art. 66, comma 6-bis, citato. L’assunto dell’Agenzia delle Entrate, infatti, non considera il tenore della norma che, nell’introdurre una disciplina di favore per le cooperative edilizie, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA od esenti e prescinde dall’applicazione del richiamato principio di alternatività (in via più generale, per l’esclusione dell’assoggettamento all’imposta proporzionale di registro degli atti in astratto soggetti all’IVA, ma di fatto esentati, cfr. Cass. n. 24268/2015).

E’ pur vero che, nell’originario contesto normativo in cui è stata introdotta la suddetta disposizione di favore, la stessa si conformava alla generale disciplina dell’alternatività dell’imposizione tra IVA e registro, ma, a seguito delle modifiche apportate al regime delle esenzioni IVA, in assenza di un esplicito intervento di modifica dell’art. 66, comma 6-bis, citato, la disciplina agevolativa continua ad avere piena attuazione, a prescindere dal nuovo regime IVA cui è soggetto l’atto di trasferimento dalle cooperative edilizie ai soci.

Nè potrebbe prospettarsi una interpretazione della norma che, risolvendosi nell’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, implicherebbe una abrogazione implicita del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis.

Una simile soluzione ermeneutica non sarebbe percorribile, atteso che non sussiste alcuna radicale incompatibilità tra l’originario assetto normativo e quello scaturente dalla modifica del regime delle esenzioni IVA, essendosi semplicemente determinato un regime fiscale ancor più favorevole per gli atti compiuti dalle cooperative edilizie, senza da ciò derivarne una incompatibilità assoluta tra le norme, con implicito effetto abrogativo della disciplina anteriore.

Trattandosi di norme di legge primaria, aventi analogo valore, non può affermarsi una pretesa maggior valenza del principio di alternatività affermato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, ritenuto insuscettibile di diversa modulazione, ed introdurre in via interpretativa un regime speciale differenziato per gli atti delle cooperative esenti da IVA, in via derogatoria rispetto alla previsione generale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 66, comma 6-bis.

2. Va dunque respinto il ricorso.

Nessuna pronuncia va adottata in tema di spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto difese.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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