Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17286 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17286 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 1837-2007 proposto da:
BRESOLIN GIUSEPPE BRSGPP49C12H224B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio
dell’avvocato PANUCCIO ALBERTO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DOLDO DOMENICO;
– ricorrente –

.

contro

2013
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AFRICA

GIOVANNI

FRCGNN51H29H224V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA, 1, presso lo
studio dell’avvocato ELIA FRANCESCO, rappresentato e
difeso dagli avvocati FERRARA FILIPPO, ZITO ALFONSO;

Data pubblicazione: 12/07/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 211/2006 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

udito l’Avvocato DOLDO Domenico,

difensore del

ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso e condanna alle spese.

ROSARIA SAN GIORGIO;

Svolgimento del processo
1. – Giuseppe Bresolin propose ricorso per reintegrazione e manutenzione
nel possesso, esponendo di essere proprietario di una casa di civile
abitazione in Reggio Calabria, per accedere alla quale percorreva una

pertinenza esclusiva, identificata catastalmente con il numero di
particella 29, che attraversava da decenni, in quanto la stessa
costituiva unico passaggio per raggiungere la propria abitazione,
esercitando così su di essa il relativo potere di fatto, con esclusione
del passaggio di terzi. Giovanni Africa, proprietario di altra unità
immobiliare confinante, nel mese di ottobre 1996 e nell’ambito di lavori
che interessavano la sua proprietà, aveva abbattuto una parte di muro che
delimitava la stessa e la particella 29, creando un accesso pedonale. Il
Bresolin chiese pertanto che il Pretore di Reggio Calabria disponesse la
sua immediata reintegrazione e/o manutenzione nel possesso della
particella catastale n. 29, ordinando all’Africa la chiusura dell’accesso
pedonale, con rimessione in pristino stato dell’originario muro
divisorio.
2. – Il Pretore accolse il ricorso.
3. – L’Africa propose reclamo al Tribunale, che, con provvedimento del 10
febbraio 1998, riformò la decisione sotto il profilo che il reclamante
non avrebbe comunque potuto, con l’apertura dell’ingresso pedonale,
ridurre o menomare il diritto di passaggio del Bresolin.
4. – Promossa da quest’ultimo la fase di merito, il Tribunale, con
sentenza non definitiva, rigettò la eccezione, sollevata dall’Africa, di

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stradella comunale e poi si immetteva in un’area pedonale di sua

decadenza, disponendo il prosieguo del giudizio.
Avverso tale decisione propose appello l’Africa, chiedendo che venisse
stabilito che, al momento del deposito del ricorso del Bresolin, era già
decorso il termine annuale di decadenza di cui agli artt. 1168 e 1170

5. – Con sentenza depositata il 19 luglio 2006, la Corte d’appello di
Reggio Calabria accolse il gravame, osservando che il giudice di primo
grado, sulla base di una erronea affermazione contenuta nel supplemento
di consulenza, redatto in altra vertenza insorta tra le parti, aveva
ritenuto che nel periodo compreso tra i sopralluoghi del 13 e del 19
settembre 1996 i lavori di abbattimento del vecchio muro avessero
interessato anche la parte prospiciente la stradella di cui si tratta,
particella 29, sicché il ricorso depositato il 12 settembre 1997 sarebbe
stato tempestivo perchè proposto anteriormente al decorso del termine
annuale di decadenza dall’intervenuto spoglio, collocato tra le predette
date. Invece, osservò la Corte, già nella c.t.u. del 27 agosto 1996 era
emerso l’avvenuto abbattimento del vecchio muro di contenimento sul
fronte nord, che riguardava anche la particella 29. Al riguardo, la Corte
aveva anche disposto l’assunzione della deposizione del c.t.u. autore
della relazione in esame, che aveva precisato che il muro cui si era
riferito nel supplemento di perizia era sempre quello nel quale aveva
riscontrato aperto il varco nella consulenza del 27 agosto 1996.
L’abbattimento di tale muro aveva costituito il primo atto – e come tale
era stato percepito dall’Africa – per la creazione del passaggio sulla
stradella in questione, da cui decorreva l’anno utile per l’esperimento

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cod.civ.

delle azioni possessorie. Ne conseguiva la improponibilità del ricorso.
6. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Bresolin sulla base di
tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con
controricorso Giovanni Africa.

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 1168 e 1170 cod.civ. sotto il profilo della
tempestività dell’azione a difesa del possesso, nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio. La decisione della Corte di merito che ha
accolto la eccezione di decadenza sollevata dall’Africa avrebbe ignorato
l’elemento che aveva generato il contenzioso tra le parti, consistito
nella realizzazione da parte dello stesso Africa di un posto auto
all’interno della propria abitazione, previo abbassamento della quota di
calpestio del cortile della stessa di circa 3 ml., con rifacimento dei
muri perimetrali esterni e con un nuovo e ridotto spessore di cm. 10.
Tale circostanza era emersa dalla c.t.u. del 27 agosto 1996, dalla quale
risultava che l’abbattimento del vecchio muro era stato strumentale alla
esecuzione dei lavori di costruzione del garage, e che solo con la
realizzazione dell’accesso pedonale sulla porzione del muro , una volta
ricostruito, nella parte prospiciente la particela n. 29, lo stesso dopo
il fermo dei lavori disposto su denuncia del Bresolin, per carenza
dell’atto concessorio – poi rilasciato con provvedimento del 19 dicembre
1996, avente ad oggetto la realizzazione di un piano seminterrato da
adibire a garage di pertinenza al fabbricato – , in periodo successivo
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Motivi della decisione

alla fine del mese di settembre, si era determinata la concreta lesione
possessoria.
La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del
seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-biscod.proc.civ.,
ratione temporis: .
2. – Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia.
La Corte di merito non avrebbe motivato il proprio convincimento sulla
erroneità dell’affermazione, contenuta nel supplemento di perizia del 26
settembre 1996, a base della decisione di primo grado, secondo la quale,
nel corso della ispezione del 19 settembre di quell’anno, effettuata dopo
un primo sopralluogo, era stato accertato l’ulteriore stato di
avanzamento dei lavori disposti dall’Africa, che avevano interessato
anche il muro prospiciente la particella n. 29, con conseguente
tempestività delle azioni possessorie intraprese entro l’anno da tale
data. In realtà, nessuna erronea affermazione era rinvenibile in quel
supplemento di perizia, poiché era stato proprio detto ulteriore stato di

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applicabile nella specie

avanzamento a portare, nel mese di ottobre del 1996, alla realizzazione
dell’accesso pedonale, e, quindi, alla lesione della situazione
possessoria in capo al Bresolin: donde la tempestività dell’azione
possessoria dallo stesso intrapresa.

riguardo alla stretta connessione che le avvince, in quanto volte
entrambe alla contestazione della affermata tempestività dell’azione
possessoria.
3.1. – Va preliminarmente precisato che la eccezione del controricorrente
di inammissibilità del secondo mezzo per violazione dell’art. 366-bis
cod.proc.civ. è infondata. Infatti, essendo dedotto un vizio
motivazionale, la denuncia deve essere accompagnata, secondo quanto
prescritto dall’art. 366-bis cod.proc.civ., dal prescritto momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto) contenente la chiara
illustrazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione
si assume inidonea.
Nella specie, peraltro, detto momento non è assente nell’articolazione
nonché nella conclusione del motivo esaminato, da cui è chiaramente
evincibile.
3.2. – Nel merito, le doglianze sono fondate nei termini che seguono.
3.2.1. – Risulta apodittica l’affermazione contenuta nella Corte di
merito secondo la quale il convincimento del giudice di primo grado in
ordine alla tempestività dell’azione possessoria intentata dall’attuale
ricorrente si sarebbe basato su di un errore contenuto nel supplemento di
relazione redatto dal c.t.u. nel corso di una precedente controversia
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3. – Le due censure possono essere esaminate congiuntamente avuto

insorta tra le parti ed avente ad oggetto la esecuzione da parte
dell’Africa dei lavori di realizzazione di un vano garage previo
abbassamento del terrapieno nell’angolo posto a nord-ovest del fondo di
sua proprietà. L’errore sarebbe consistito nel collocare lo spoglio

due sopralluoghi del c.t.u. dai quali era emerso che i lavori di
abbattimento del vecchio muro di contenimento, nel predetto periodo,
avevano interessato

pure

il lato nord dello stesso, prospiciente la

stradella in questione, lato nel quale era stato aperto il contestato
varco, laddove – osserva la Corte territoriale – l’abbattimento del muro
da quel lato era già menzionato nella prima consulenza del 27 agosto
1996.
Secondo la Corte d’appello, detto abbattimento avrebbe segnato il momento
iniziale dello spoglio, come tale percepito dal Bresolin.
3.2.2. – Ora, è evidente che la sola percezione dell’essere soggetto ad
una condotta di spoglio non assume rilevanza giuridica

ex se ai fini

della esperibilità dell’azione di cui all’art. 1168 cod.civ.
Ciò posto, va rilevato che l’azione possessoria intrapresa dall’attuale
ricorrente presentava quale petitum la chiusura dell’accesso pedonale,
realizzato dall’Africa attraverso l’apertura nel nuovo muro eretto, alla
stradella identificata con il n. catastale 29, sulla quale il Bresolin
esercitava un potere di fatto che escludeva il passaggio di terzi: sicchè
è solo nel momento in cui tale accesso pedonale fu realizzato che ebbe
inizio la condotta di spoglio, che non può identificarsi nel mero
abbattimento del vecchio muro, ma esclusivamente nell’attraversamento

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denunciato nell’arco temporale tra il 13 e il 19 settembre 1996, date dei

della particella n. 29 da parte dell’Africa.
3.3. – Ne consegue che, nella specie, il termine di decadenza per
l’esercizio dell’azione possessoria decorreva non già dal momento
dell’abbattimento del vecchio muro, attestato già nella consulenza

tecnica del 27 agosto 1996, ma solo dal successivo momento della
realizzazione, attraverso l’apertura nel nuovo muro, dell’accesso
pedonale sfociante nella particella 29.
4. – Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 cod.proc.civ. in combinato disposto con l’art. 116
cod.proc.civ. Avrebbe errato la Corte di merito nel disporre la
convocazione del c.t.u. che aveva redatto nel precedente giudizio la
relazione di cui si è detto sub 3.2.1., soggetto estraneo al processo, e
nell’avvalersi dell’esame dello stesso,

assunta quale piena e

determinante prova ai fini del suo convincimento.
La illustrazione del mezzo si conclude con la formulazione del seguente
quesito di diritto:‹Se sia consentito al giudice di assumere di ufficio,
senza istanza di parte, come mezzo di prova, informazioni date da un
soggetto privato terzo estraneo al processo, non testimone né c.t.u. nel
giudizio>.
5. – Anche tale censura merita accoglimento.
La Corte di merito ha sostanzialmente chiesto al c.t.u. nominato in
relazione ad un diverso procedimento chiarimenti sulla relazione dallo
stesso redatta in quel contesto.
Va rilevata, al riguardo, la ontologica inidoneità della assunzione
dell’esame dell’autore di un documento, utilizzato in altro processo,

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4

– –

quale prova decisiva, in assenza di una istanza di parte. Non sono in
discussione, in questo caso, le semplici modalità di assunzione della
prova, che vanno contestate a tempo debito, trattandosi, invece, nella
specie, di affermare, come richiesto dal ricorrente, la inibizione

di informazioni fornite da un soggetto estraneo al processo, non
testimone né c.t.u. nello stesso.
6. – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza
impugnata va cassata e la causa rinviata ad altro giudice – che viene
designato nella Corte d’appello di Messina, cui è demandato altresì il
regolamento delle spese del presente giudizio – che la riesaminerà
tenendo conto della erroneità, alla stregua dei rilievi svolti sub 3.2.2.
e 3.3., del calcolo, operato dalla Corte di merito, del termine di
decadenza dall’azione possessoria intrapresa dal Bresolin.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Messina.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, il 18 gennaio 2013.

dell’assunzione di ufficio, da parte del giudice, quale mezzo di prova,

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