Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17285 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.D., domiciliato in Roma, via Calamatta 16, presso

l’avv. Napolitano P., che lo rappresenta e difende unitamente

all’avv. A. Catania, come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G.M., domiciliata in Roma, via dei Pescherecci

1, presso l’avv. P. Tiberio, rappresentata e difesa dall’avv. Naselli

D., come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento Nuova Intesa s.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Nicosia, depositato il 12

dicembre 2006;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

udito il difensore avv. Catania, per il ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Udite le conclusioni del P.M., Dr. SORRENTINO Federico che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato il Tribunale di Nicosia ha liquidato in Euro 28.455,50, oltre a Euro 1.416,95 per spese, il compenso spettante a A.G.M. per la sua attività di curatore del Fallimento Nuova Intesa s.r.l., dal cui incarico era cessata il 12 novembre 1999-.

Ricorre per cassazione F.D., succeduto a A. G.M. nella curatela, e propone un unico complesso motivo d’impugnazione, illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso A.G.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 39 del D.M. n. 570 del 1992, artt. 1 e 2 e dell’art. 111 Cost., vizi di motivazione della decisione impugnata.

Lamenta che il compenso a A.G.M. sia stato liquidato prima della chiusura del fallimento, in assenza di rendiconto e senza tener conto dell’attività successivamente espletata dal successore.

Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha già chiarito a Sezioni unite, anche con riferimento al testo originario della L. Fall., art. 39, il compenso al curatore cessato dalla carica non può essere liquidato prima della chiusura della procedura concorsuale; sicchè la domanda di liquidazione è improponibile e il provvedimento che l’accolga impugnabile per cassazione a norma dell’art. 111 Cost. (Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26730, m. 601085).

Al curatore cessato prima della chiusura del fallimento può essere liquidato solo un acconto su tale compenso, con provvedimento non impugnabile per cassazione, in quanto non definitivo (Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26730, m. 601084).

Nel caso in esame non v’è dubbio alcuno che i giudici del merito abbiano inteso liquidare in via definitiva il compenso richiesto da A.G.M.. Sicchè, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato va cassato senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c..

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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