Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17285 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15493/2016 proposto da:

HOTEL INVICTUS S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Unico F.A., elettivamente domiciliata

in Roma, alla Piazza Adriana n. 8, presso lo studio dell’Avv.

Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza (C.F.: (OMISSIS)), che la

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all’Avv. Daniela

Gambardella (C.F.: (OMISSIS)), giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici è domiciliata in

Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 6860/10/2015 emessa dalla CTR Lazio in data

18/12/2015 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea

Penta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Hotel Invictus s.r.l., esercente l’attività di albergo, proponeva ricorso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione, notificato in data (OMISSIS), mediante il quale l’Agenzia delle Entrate elevava ad Euro 926.000,00, a fronte del dichiarato in Euro 139.013,00, il valore dell’azienda oggetto di cessione con atto registrato in data 9/7/2010.

Nei motivi del ricorso lamentava la carenza motivazionale dell’atto impugnato e, nel merito, sosteneva la illegittimità dei recuperi in quanto eseguiti in virtù di un procedimento estimativo inadeguato.

L’Ufficio si costituiva in giudizio e sosteneva la legittimità del suo operato, in quanto la stima era fondata su dati dichiarati dalla parte (fatturato degli ultimi tre anni) e sulle rilevazioni raccolte dalla Federazione Mediatori ed il ricorrente a sostegno della sua tesi non aveva fornito alcuna prova.

La Commissione Tributaria Provinciale adita, con la sentenza n. 15364/20/2014, rigettava il ricorso della società e la condannava al pagamento delle spese di lite.

Nei motivi di appello la società reiterava pressochè integralmente le difese svolte in primo grado, insisteva sulla inconsistenza dei criteri adoperati dall’Ufficio e concludeva per l’accoglimento dell’appello.

L’Ufficio resisteva alle difese di parte avversa e chiedeva il rigetto dell’appello.

Con sentenza del 18.12.2015, la CTR Lazio rigettava l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) premesso che è sufficiente che l’avviso enunci il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, riservando in sede contenziosa l’esame del valore nel contraddittorio tra le parti, tali elementi sommari si riscontravano nella fattispecie laddove, oltre alla descrizione minuziosa dei beni (caratteristiche, ubicazione, consistenza, destinazione), l’Ufficio aveva fatto riferimento alla stima fondata sui dati dichiarati dalla parte e sulle rilevazioni raccolte dalla Federazione Italiana mediatori per poi procedere alla rivalutazione secondo il parametro statistico della rivalutazione immobiliare, realizzando, in tal modo, una valida motivazione per relationem;

2) considerando che l’avviamento è una qualitas dell’azienda, ad essa connaturata dalla sua costituzione, nel caso in esame la società aveva ceduto l’azienda con tutti i beni mobili facenti parte dell’attività ceduta, senza escludere nessun elemento funzionante per l’attività;

3) era, inoltre, dato rilevare l’esistenza di ricavi e di redditi non esigui e, nella ricostruzione dell’avviamento, l’Ufficio aveva tenuto in debita considerazione le particolari caratteristiche dell’azienda e degli elementi che concorrevano a formare l’avviamento, utilizzando solo i dati dichiarati relativi all’azienda ceduta ed applicando li coefficiente di valutazione pari a tre;

4) premesso che era legittima l’adozione del criterio di stima basato sulla media degli utili netti fiscali conseguiti negli ultimi tre anni, nel caso specifico la media del volume di affari nel triennio precedente era pari a Euro 988.593,00 ed il coefficiente di redditività era pari al 245%, con la conseguenza che l’avviamento calcolato era pari a quello determinato dall’Ufficio, laddove i ricorrenti non avevano fornito elementi di prova contrari.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Hotel Invictus s.r.l. in liquidazione, sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in combinato disposto con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto esistente un valore (relativo alla redditività) di cui l’Ufficio non aveva fornito alcuna prova (in particolare, omettendo di depositare il listino prezzi delle aziende pubblicato dalla FIMAA e menzionato nell’avviso di rettifica).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in combinato disposto con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver la CTR rilevato che l’Ufficio non aveva nè allegato all’avviso di rettifica nè depositato in giudizio il listino prezzi delle aziende pubblicato dalla FIMAA.

2.1. I due motivi, che meritano di essere trattati congiuntamente, data la loro stretta connessione, si rivelano infondati.

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c..

Nel caso di specie, da un lato, la CTR non ha posto a carico della contribuente l’onere di provare l’incongruità dei valori posti dall’Ufficio alla base della rettifica, ma ha ritenuto assolto, da parte dell’Agenzia, l’onere di dimostrare l’inadeguatezza del valore dell’azienda indicato nell’atto di cessione, dall’altro, ha deciso la controversia alla stregua della documentazione prodotta dalle parti, non avvalendosi di poteri istruttori officiosi.

Del resto, dall’avviso risultava il criterio adottato con riferimento a listini suscettibili di consultazione da parte dei privati e si stabiliva il coefficiente medio tra un determinato range, laddove in ordine agli altri profili l’avviso si basava su dati forniti dalla stessa società acquirente.

2.2. Le residue doglianze, aventi ad oggetto l’asserita inattendibilità dei parametri di riferimento utilizzati dall’Ufficio al fine di procedere alla rettifica, sono inammissibili.

Invero, da un lato, con il motivo in esame (il primo), la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente la ricorrente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

Dall’altro lato, la denuncia di un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha un obiettivo limitato, in quanto, per la sua particolare finalità, che si armonizza col giudizio di legittimità della corte di cassazione, tende solo al controllo di legalità sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice del merito nella motivazione della sua decisione, perchè si accerti se questa sia coerente nell’esposizione delle ragioni e delle fonti di convincimento, tanto da rendere possibile la verifica ed il riscontro del processo logico seguito. Il sindacato consentito dalla norma indicata è di sola legittimità e non può essere diretto ad un riesame delle risultanze probatorie, trovando, al riguardo, il potere discrezionale del giudice del merito il solo limite dell’obbligo di indicare le ragioni del proprio convincimento, esenti da salti logici.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132,156 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la CTR indicato il motivo per il quale aveva ritenuto congruo l’indice di redditività al 245% applicato dall’Ufficio.

3.1. Il motivo è parimenti infondato.

La CTR ha compiutamente motivato sulla congruità del criterio di stima basato sul coefficiente di redditività del 245% relativo al volume d’affari del triennio precedente, così come dichiarato dalla società.

Fermo restando l’onere probatorio a carico dell’Ufficio, detto onere doveva qui ritenersi assolto, anche a fronte dell’inconsistenza degli elementi forniti dalla parte contribuente.

Del resto, il motivo sottopone alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto, sia pure in modo sintetico, le ragioni che giustificano la loro. decisione (richiamando, tra l’altro, ai fini del calcolo dell’avviamento, il volume d’affari del triennio precedente ricavato dalla contabilità della contribuente ed il coefficiente di redditività del 245% desunto dalle rilevazioni raccolte dalla Federazione Italiana mediatori ed evidenziando l’atteggiamento processuale della ricorrente, la quale si era limitata solo a formulare rilievi preliminari senza fornire elementi di prova contrari a quelli allegati dall’Ufficio), sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure queste – manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della motivazione – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori – ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

4. Il ricorso non merita, pertanto, di essere accolto.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate. a debito;

– dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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