Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17285 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. II, 12/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 12/08/2011), n.17285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., rappresentato e difeso per procura in calce al

ricorso dagli Avvocati SALINAS Francesco Paolo e Francesco Vasile,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Rossella

Miccoli in Roma, viale Arrigo Boito n. 73;

– ricorrente –

contro

Comune di San Giovanni Gemini, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso

dall’Avvocato PIRRI Carmelo, elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avvocato Amina L’Abbate (Studio Pellegrino) in Roma,

corso del Rinascimento n. 11;

– controricorrente –

e

L.R.A., A.B., L.S.L., L.

C., L.B.G., S.G. e P.

G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1041 della Corte di appello di Palermo,

depositata il 27 settembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

giugno 2011 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avvocato Cirino Gallo, per delega

dell’Avvocato Carmelo Pitti, per il Comune di San Giovanni Gemini;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Alberto Libertino, che ha chiesto il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’arch. B.G., premesso di avere eseguito, giusta Delib. Giunta municipale Comune di San Giovanni Gemini 26 marzo 1982 n. 80 e Delib. Giunta municipale Comune di San Giovanni Gemini 26 marzo 1982, n. 83, due progetti, per la realizzazione, l’uno, di opere annesse ad alcune case popolari e, l’altro, del locale mattatoio, convenne dinanzi al tribunale di Agrigento il Comune, chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto, pari a L. 54.500.552 per il primo progetto ed a L. 123.270.361 per il secondo.

Nel corso del giudizio, in cui l’Amministrazione convenuta si difese eccependo la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, l’attore chiamò in causa anche i componenti della Giunta municipale ed il sindaco, che si costituirono opponendosi alla domanda.

Il giudice di primo grado rigettò le domande, rilevando che i contratti non si erano mai perfezionati con la sottoscrizione dei relativi disciplinari e che il Comune non aveva mai posto in essere alcun atto con cui aveva riconosciuto l’utilità dell’attività della controparte.

Interposto gravame, con sentenza n. 1041 del 27 settembre 2004 la Corte di appello di Palermo riformò in parte la decisione impugnata, accogliendo la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento limitatamente al solo progetto del mattatoio, liquidando a tale titolo in favore dell’attore la somma di Euro 66.294,56, oltre rivalutazione ed interessi. A sostegno di questa decisione il giudice territoriale affermò, per quanto qui ancora interessa, che la pretesa avanzata dal professionista di indennizzo ex art. 2041 cod. civ., era fondata con riguardo alla prestazione che aveva interessato il progetto del mattatoio comunale, atteso che esso era stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ed era stato trasmesso all’Assessorato regionale per il finanziamento, mentre analoga conclusione non poteva essere accolta per il progetto relativo alla sistemazione delle aree esterne alle case popolari, risultando al riguardo la sola approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale, cui non poteva attribuirsi valore univoco di riconoscimento della utilitas.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato 9 novembre 2005, ricorre B.G., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Comune di San Giovanni Gelmini, che propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di tre motivi, cui si è opposta la controparte con controricorso.

Le altre parti intimate non si sono costituite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso medesima sentenza.

2. Sempre in via preliminare va quindi dichiarato inammissibile il controricorso al ricorso incidentale da parte del B., risultando tale atto notificato, mediante consegna all’ufficiale giudiziario il 20 gennaio 2006, oltre il termine di 40 giorni stabilito dall’art. 370 cod. proc. civ., decorrente dalla notifica del ricorso incidentale, avvenuta, come indicato nello stesso atto, il 9 dicembre 2005.

3. L’unico motivo del ricorso principale proposto da B. G. denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendo che l’applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dalla stessa sentenza impugnata, secondo cui il riconoscimento dell’utilità, ai fini dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento, può essere anche implicito e consistere nella concreta utilizzazione dell’opera, avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale ad accogliere anche la domanda relativa al progetto per le case popolari, per avere il Comune approvato e fatto proprio il risultato di tale attività, come documentalmente provato dalla Delib. Giunta municipale n. 07 del 1986, adottata proprio in vista della realizzazione di questo progetto ed il cui esame risulta completamente omesso dal giudicante.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

La censura sollevata dal ricorrente si sostanzia esclusivamente nel rilievo che, nel valutare l’esistenza dei presupposti del riconoscimento dell’utilità dell’opera, ai fini verifica dell’arricchimento senza causa, il giudice di secondo grado non avrebbe esaminato la Delib. Giunta Municipale Comune n. 7 del 1986, adottata, a dire del ricorrente, proprio in vista della realizzazione del relativo progetto.

Il motivo, per come formulato, non appare sostenuto dal requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010;

Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004). Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006).

Nel caso di specie, in particolare, il ricorso non rispetta il suddetto principio di autosufficienza, in quanto omette completamente di riprodurre il testo della delibera comunale su cui ritiene di poter fondare le proprie censure, mancanza che impedisce al Collegio qualsiasi valutazione sul punto.

4.1. Il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal Comune di San Giovanni Gelmini denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ. ed omessa motivazione, lamentando che la Corte di appello non si sia pronunciata sull’eccezione di prescrizione decennale tempestivamente sollevata dal Comune fin dal primo grado di giudizio.

La censura appare inammissibile.

Dalla lettura della sentenza di secondo grado non risulta, infatti, che il Tribunale di Agrigento, nella pronuncia appellata, si sia pronunciato, accogliendola, sulla relativa eccezione di prescrizione, avendo il predetto giudice rigettato le domande di pagamento dell’arch. B. sulla base del duplice rilievo che gli incarichi non si erano mai perfezionati con la sottoscrizione di atti scritti e che il Comune non aveva mai riconosciuto l’utilità delle prestazioni effettuate dal professionista. Ne deriva che l’eccezione in discorso avrebbe dovuto essere riproposta, pena la sua decadenza, dal Comune appellato nel proprio atto di costituzione in appello, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., secondo cui le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado, in quanto ritenute o dichiarate assorbite, se non sono riproposte in appello, debbono ritenersi rinunciate. Di tale adempimento, tuttavia, il ricorrente non fa parola, limitandosi a precisare di avere sollevato tale eccezione in primo grado, ma nulla dichiarando in ordine all’atteggiamento tenuto in grado di appello. Il relativo tema, in mancanza di indicazioni sul punto, deve pertanto ritenersi ormai precluso e non più proponibile in sede di legittimità, nemmeno sotto il profilo del vizio di omessa pronuncia, la cui deduzione, per il principio di autosufficienza del ricorso, esige che la parte indichi esattamente in quali atti dei giudizi di merito ha proposto la domanda o l’eccezione che si assume non esaminata, dovendo questa Corte essere posta nella condizione di verificare, preliminarmente all’esame del merito del motivo, la ritualità della domanda o dell’eccezione ovvero che non si sia verificata, rispetto ad essa, alcuna preclusione o decadenza processuale (Cass. n. 21226 del 2010;

Cass. n. 6361 del 2007).

4.2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 163 cod. proc. civ., n. 3 e art. 185 cod. proc. civ., n. 5, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendo che la Corte avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento in quanto proposta dalla parte per la prima volta, tardivamente ed irritualmnete, soltanto con deduzioni allegate al verbale di udienza del 5 luglio 1999.

Anche questo motivo va dichiarato inammissibile per intervenuta preclusione processuale.

Come già rilevato in sede di esame del motivo precedente, la sentenza del Tribunale si era pronunciata anche sulla domanda di pagamento per indebito arricchimento che l’attore aveva proposto in via subordinata, rigettandola nel merito. Con il che deve ritenersi che il giudice di primo grado abbia ritenuto tale domanda legittimamente e ritualmente avanzata dalla parte e disatteso quindi la relativa eccezione del Comune convenuto, essendo la statuizione di rigetto nel merito incompatibile con una diversa soluzione della questione preliminare. Ne deriva che il Comune, vertendosi qui in una ipotesi di rigetto implicito e non di questione assorbita, avrebbe dovuto proporre sul punto appello incidentale. La mancata proposizione dell’impugnazione incidentale rende quindi la questione dell’ammissibilità della domanda ormai preclusa per effetto del giudicato interno, in applicazione dei principi stabiliti, con riferimento al difetto di giurisdizione ma estensibili ad ogni questione processuale impeditiva di una decisione di merito, dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24883 del 2008.

4.3. Il terzo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ. ed omessa motivazione, lamentando che la Corte territoriale sia caduta in una palese insufficienza e contraddittorietà di motivazione per avere accolto la domanda ex art. 2041 cod. civ. in relazione al progetto del mattatoio desumendo il riconoscimento della utilitas per il mero fatto che per esso era stata trasmessa all’Assessorato regionale dei Lavori pubblici una richiesta di finanziamento, male interpretando l’orientamento della Corte di Cassazione sul punto e senza tenere conto che tale trasmissione era stata effettuata da soggetto privo della legale rappresentanze dell’ente.

Il mezzo è infondato.

La statuizione impugnata appare conforme all’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e intende in questa sede confermare, secondo cui, ai fini dell’utile versum dell’azione di arricchimento senza causa, proposta ai sensi dell’art. 2041 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione, non rileva l’utilità che l’ente confidava di realizzare, bensì quella che ha in effetti conseguito, che, quando la prestazione eseguita in favore della P.A. sia di carattere professionale, può consistere anche nell’avere evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale cui, invece, sarebbe stato necessario far fronte ove fosse mancata la possibilità di disporre del risultato della prestazione medesima. Pertanto, qualora il progetto di un’opera pubblica, fornito da un professionista a un ente pubblico senza un valido conferimento di incarico, sia stato utilizzato per chiedere il finanziamento dell’opera progettata, l’ente medesimo è tenuto a indennizzare l’autore dell’elaborato nei limiti del vantaggio conseguito attraverso l’utilizzazione concretamente fatta dello stesso, restando poi irrilevante il fatto che il finanziamento non sia stato accordato e l’opera pubblica da sovvenzionare non sia stata realizzata (Cass. n. 16577 del 2008;

Cass. n. 12850 del 2005).

A tale considerazione merita aggiungere che la Corte territoriale ha desunto il riconoscimento dell’itilitas anche in ragione del fatto che il progetto era stato inserito dal Comune nel piano triennale delle opere pubbliche, circostanza questa che non viene investita da censure da parte del ricorso.

5. I ricorsi vanno pertanto respinti.

6. Attesa la reciproca soccombenza, le spese di giudizio si dichiarano interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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