Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17285 del 12/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 17285 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 25621-2010 proposto da:
LEPPA

GIOVANNI

LPPGNN31CO2H898D)
(

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3,
presso lo studio dell’avvocato FERRARA ALESSANDRO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARA SILVIO
giusta mandato alle liti a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;
– intimato –

avverso il decreto n. 5909/08 V.G. della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI del 21/10/09, depositato il

Data pubblicazione: 12/07/2013

10/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO

/
,/
//

/

/

Ì

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

R.g. 25621.2010
Svolgimento del processo

Giovanni Leppa ricorre per cassazione, sulla base di tre
motivi, illustrati con memoria, avverso il decreto della

accogliendo l’eccezione di prescrizione decennale sollevata
dalla difesa erariale, ha liquidato in 4.000,00 l’equa
riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio
iniziato davanti alla Corte dei conti il 19 giugno 1969 e
concluso con sentenza del 11 marzo 2008.
L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

I primi due motivi del ricorso, con i quali si lamenta che
sia stata accolta l’eccezione di prescrizione decennale non
ostante che la legge n. 89 del 2001 preveda solo la
decadenza, sono fondati.
Come hanno di recente affermato le sezioni unite (sentenza n.
16783/2012), la previsione della sola decadenza dall’azione
giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni
subiti a causa dell’irragionevole durata del processo,
contenuta nell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con
riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei
mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha

corte d’appello di Napoli del 10 dicembre 2009 che,

r

definito il procedimento presupposto, esclude la decorrenza
dell’ordinario termine di prescrizione, in tal senso
deponendo non solo la lettera dell’art. 4 richiamato, norma
che ha evidente natura di legge speciale, ma anche una

dell’art. 2964 cod. civ., che postula la decorrenza del
termine di prescrizione solo allorché il compimento dell’atto
o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il
maturarsi della decadenza. Inoltre, in tal senso depone,
oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza,
se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà
pratica di accertare la data di maturazione del diritto,
avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del
processo in rapporto ai criteri previsti per la sua
determinazione, nonché il frazionamento della pretesa
indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali
che l’operatività della prescrizione in corso di causa
imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultredecennale
nella definizione del processo.
Il terzo motivo, con il quale si censura la liquidazione
dell’equa riparazione è assorbito.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto cassato.
Non essendo necessario compiere ulteriori accertamenti può
decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.c. Il giudizio

lettura dell’art. 2967 cod. civ. coerente con la rubrica

presupposto ha avuto una durata complessiva di circa
trentanove anni e, pertanto, come è costante orientamento di
questa sezione (v. ex multis cass. n. 14974/2012), avendo la
corte E.D.U. (le cui pronunce costituiscono un fondamentale

nell’interpretazione delle disposizioni della C.E.D.U.) in
numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni
amministrative ha liquidato un indennizzo forfetario per
l’intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di
anni, ha oscillato, di regola, tra gli importi di euro 350 e
quello di euro 550 per anno, il giudice nazionale deve
liquidare l’importo complessivo dell’indennizzo alla luce di
tali orientamenti nella misura di C 500,00 per ciascun anno
dell’intera durata. Nella specie quindi deve liquidarsi una
somma di C 19.500,00.
Le spese del giudizio di merito e del giudizio di cassazione
seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel
merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna
l’amministrazione al pagamento di un’equa riparazione pari a
E 19.500,00 oltre agli interessi al tasso legale, nonché al
pagamento delle spese processuali che liquida in

e 1035,00

oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del

punto di riferimento per il giudice nazionale

difensore costituito che si è dichiarato antistatario, per il
giudizio di merito (C 480,00 per diritti ed

e

535,00 per

onorari) e in C 1.350,00 (di cui C 200,00 per esborsi) per il
giudizio di cassazione, oltre agli accessori di legge.

23 Nrov E- in,RE
nella camera di

consiglio della sesta sezione civile – prima sezione.

Così deciso in Roma il R9 ottobre 20121

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA