Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17284 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. II, 12/08/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 12/08/2011), n.17284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.E. e C.G., residenti in (OMISSIS),

rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso

dall’Avvocato prof. AMOROSO Gaetano, elettivamente domiciliati presso

il suo studio in Roma, Via Costantino Morin n. 45;

– ricorrenti –

contro

Condominio di (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4510 della Corte di appello di Roma,

depositata il ottobre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

giugno 2011 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 2 dicembre 2005, E.E. e C. G. ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 4510 della Corte di appello di Roma, depositata il 20 ottobre 2004, che aveva respinto il loro appello avverso la pronuncia di primo grado che, su domanda del Condominio di (OMISSIS), li aveva condannati alla rimessione in pristino mediante demolizione delle opere da loro realizzate nel corso del 1996 sul terrazzo del loro appartamento posto nello stabile condominiale, consistite nell’ampliamento per una superficie di mq.

12,30 di un locale già esistente, reputando il giudice di secondo grado che tali opere fossero in contrasto con il divieto di sopraelevazione stabilito dal regolamento condominiale.

Il Condominio intimato non si è costituito.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1127 cod. civ. in relazione all’art. 832 c.c., e segg.

nonchè vizio di motivazione, lamentando che il giudice di appello abbia deciso la causa in forza di una acritica adesione agli argomenti ed agli accertamenti svolti dalla pronuncia di primo grado, adottando una tipica motivazione per relationem. Si assume, in particolare, che se il giudice di secondo grado avesse valutato, come era suo compito, gli elementi di causa, vagliando criticamente le erronee indicazioni della consulenza tecnica d’ufficio, sarebbe pervenuto a conclusioni ben diverse.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

In particolare, appare infondata la censura che denunzia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere essa basato le ragioni della statuizione di rigetto dell’appello in forza di un acritico richiamo alla pronuncia di primo grado. Costituisce principio consolidato e condiviso nella giurisprudenza di questa Corte che la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza può ritenersi illegittima solo quando il giudicante, riportando il contenuto della decisione evocata, si limiti a richiamarla genericamente, senza procedere ad una sua autonoma e critica valutazione (Cass. n. 15483 del 2008; Cass. n.2268 del 2006).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza della Corte di appello, invece, non si è affatto limitata ad un mero rinvio alla decisione di primo grado, ma ha proceduto ad un autonomo accertamento del fatto, richiamando e valutando in modo specifico le risultanze della consulenza tecnica, rilevando come da essa emergeva che il locale “servizi” posto sul terrazzo dell’appartamento degli appellanti, realizzato nel 1972, era stata trasformato, nel 1996, mediante ampliamento della sua superficie per mq. 12,30, e che tale modificazione costituiva tecnicamente una sopraelevazione ed era, come tale, espressamente vietata dall’art. 5 del regolamento condominiale, che derogava espressamente alla disciplina sul punto posta dall’art. 1127 cod. civ.. Non ricorre pertanto nel caso concreto nè un caso di motivazione per relationem in senso proprio nè, sotto altro profilo, un vizio di insufficiente motivazione, apparendo la decisione di secondo grado fondata su risultanze di fatto del tutto congrue e sufficienti a sostenere la conclusione accolta.

La censura che lamenta l’omessa valutazione da parte del giudice di merito degli elementi di causa, in particolare delle indicazioni di fatto fornite dalla consulenza tecnica d’ufficio, appare invece inammissibile per genericità. Ciò in quanto il ricorso nemmeno indica quali siano gli elementi probatori che sarebbero stati trascurati, mancanza che evidentemente impedisce al Collegio di procedere a qualsiasi valutazione in ordine alla loro possibile incidenza ai fini dell’accertamento dei fatti e quindi di formulare qualsiasi giudizio in ordine alla possibilità che, se tali dati fossero stati considerati, avrebbero potuto portare ad una decisione diversa. Il vizio di motivazione, infatti, per espressa previsione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, può portare alla cassazione della sentenza soltanto laddove riguardi un punto decisivo della controversia, condizione che il ricorrente per cassazione è tenuto ad allegare e dimostrare indicando in modo preciso e specifico i dati e le circostanze che il giudice di merito non ha esaminato ai fini della ricostruzione del fatto.

La censura che denunzia violazione di norme di diritto è pure inammissibile, risultando prospettata come un mero effetto o conseguenza della asserita erronea ricostruzione dei fatti da parte della Corte di merito e non essendo accompagnata da alcuna autonoma illustrazione o argomentazione a sostegno.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1127 cod. civ., art. 61 cod. proc. civ., e segg., art. 1176 cod. civ., comma 2, art. 112 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che le opere realizzate dai ricorrenti concretassero una sopraelevazione in senso tecnico, in contrasto con la normativa civile ed amministrativa, nonostante che le stesse fossero consistite in un mero ampliamento in orizzontale di lieve entità di un corpo di fabbrica già esistente, perfettamente in regola con tutta la normativa vigente.

Il motivo è infondato.

Come già si è avuto modo di precisare, la Corte romana ha accertato che i convenuti avevano realizzato sul terrazzo del proprio appartamento condominiale un ampliamento di un locale, con conseguente aumento della sua superficie e cubatura. Tanto premesso, la Corte, nel qualificare tale opera come sopraelevazione, ha correttamente applicato la relativa nozione in conformità con l’orientamento di questa Corte, che qui va ribadito, secondo cui costituisce “sopraelevazione” l’intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, in modo da occupare lo spazio sovrastante e superare l’originaria altezza dell’edificio (Cass. n. 19281 del 2009; Cass. n. 2865 del 2008; Cass. n. 7764 del 1999). La nozione di “sopraelevazione” non va pertanto limitata alla costruzione di nuovi piani dell’edificio, così come ritenuto dal ricorrente, ma si estende ad ogni intervento che comporta l’innalzamento della copertura del fabbricato. L’assunto dei ricorrenti secondo cui l’opera realizzata costituiva non sopraelevazione ma mero ampliamento in linea orizzontale di un corpo di fabbrica già esistente appare del tutto priva di pregio, una volta considerato che il nuovo manufatto, collocato sull’ultimo piano dell’edificio, spostava verso l’altro la copertura del fabbricato in corrispondenza della superficie da esso occupata, aumentando la volumetria terminale e superando in tale punto l’altezza originaria dell’edificio.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA