Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17283 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. II, 12/08/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 12/08/2011), n.17283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29925/2005 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI Sabina, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati BRUSADIN SERGIO, BRUSADIN STEFANO;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE POLO GIACOMO & C SAS in persona del legale

rappresentante

pro tempore;

– intimato –

sul ricorso 32167/2005 proposto da:

IMM POLO GIACOMO & C SAS in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 38, presso lo

studio dell’avvocato DI MARIA FRANCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BUCCI RAFFAELE;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BRUSADIN SERGIO;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1293/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 novembre 1999 il Tribunale di Bassano del Grappa – adito dal condominio “(OMISSIS)” nei confronti della s.a.s.

Immobiliare Polo Giacomo & C, che aveva realizzato l’edificio – respinse la domanda dell’attore, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a difetti di costruzione del fabbricato, ritenendo prescritta l’azione; condannò tuttavia la convenuta a pagare all’attore L. 38.480.000 e L. 24.114.850, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, come risarcimento conseguente, rispettivamente, all’inadempimento delle obbliga-ioni di riparazione assunte dalla s.a.s. Immobiliare Polo Giacomo & C. con un accordo del 1 giugno 1996 e alla mancata acquisizione del certificato di prevenzione incendi per i locali destinati ad autorimessa.

Impugnata in via principale dalla s.a.s. Immobiliare Polo Giacomo &

C. e in via incidentale dal condominio “(OMISSIS)”, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Venezia, che con sentenza del 2 agosto 2004 ha escluso la condanna al risarcimento per l’assenza del certificato di prevenzione incendi, ferme le altre pronunce del giudice di primo grado.

Il condominio “(OMISSIS)” ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. La s.a.s. Immobiliare Polo Giacomo & C. si è costituita con controricorso, formulando a sua volta due motivi di impugnazione incidentale, cui il condominio “(OMISSIS)” ha opposto un proprio controricorso. La s.a.s. Immobiliare Polo Giacomo & C. ha presentato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono preliminarmente riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

Con i tre motivi addotti a sostegno del ricorso principale il condominio “(OMISSIS)” rivolge alla sentenza impugnata essenzialmente una stessa censura: avere la Corte d’appello erroneamente e ingiustificatamente ritenuto che la mancata acquisizione del certificato di prevenzione incendi per i locali destinati ad autorimessa avesse comportato un semplice vizio dell’opera, soggetto quindi alle discipline della decadenza e della prescrizione dettate dall’art. 1667 c.c., mentre in realtà si era trattato di un gravissimo difetto che rendeva inseribile il bene, sicchè aveva dato luogo a un illecito sussumibile nelle previsioni dell’art. 1669 o dell’art. 2043 c.c..

La doglianza non può essere accolta.

Quanto alla prima delle norme richiamate dal ricorrente, va rilevato che il giudice di secondo grado ha ritenuto che si era in “presenza di irregolarità sul mero piano amministrativo”, escludendo quindi la configurabilità di imperfezioni di entità rilevante. Il diverso assunto del condominio “(OMISSIS)”, circa l’ingente importanza e costo dei lavori resisi necessari per ottenere il rilascio del certificato in questione, non può costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, vertendosi in tema di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito adeguatamente motivati, che non possono quindi formare oggetto di sindacato in questa sede, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità.

A proposito poi della prospettazione di una responsabilità aquiliana da ascrivere alla s.a.s. Immobiliare Polo Giacomo & C, è sufficiente osservare che correttamente la Corte d’appello ha ravvisato in tale deduzione una inammissibile domanda nuova, proposta per la prima volta nel giudizio di gravame: in luogo dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto, è stato ipotizzato un illecito commesso dall’esecutrice dell’opera “in concorso con il Comune di Rosa” e consistito in una dolosa inottemperanza alla normativa antincendio, sicchè non è la qualificazione giuridica, ma l’identità stessa del fatto costitutivo della pretesa, che è stata radicalmente modificata.

Infine, relativamente alle deduzioni della ricorrente circa l’epoca della scoperta del vizio e circa l’impegno assunto dall’appaltatrice ad eliminarlo, occorre osservare che si risolvono in assiomatiche e non argomentate affermazioni contrarie a ciò che su tali punti ha accertato il giudice a quo.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la s.a.s. Immobiliare Polo Giacomo & C. lamenta di essere stata condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata esecuzione delle opere necessaria per eliminare le infiltrazioni di umidità al piano seminterrato dell’edificio: opere che il suo amministratore si era bensì obbligato ad eseguire, ma soltanto perchè “esasperato dalle continue sollecitazioni” degli interessati e senza alcun riconoscimento nè dei pretesi vizi nè di una propria responsabilità, come risultava evidente dalla postilla apposta di suo pugno in calce alla scrittura del 1 giugno 1992, secondo cui il lavoro veniva “eseguito spontaneamente senza obbligo alcuno”.

La censura è infondata.

La natura “transattivi” che la ricorrente attribuisce al proprio impegno non esclude che esso fosse stato preso e dovesse quindi essere rispettato, indipendentemente dalle ragioni per le quali era stato assunto e dall’assenza di ammissioni di responsabilità.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale la s.a.s. Immobiliare Polo Giacomo & C. lamenta di essere stata condannata, con la sentenza impugnata, al risarcimento anche dei danni conseguenti ad infiltrazioni di umidità minori, che il Tribunale aveva reputato come difetti secondari, ai sensi dell’art. 1667 c.c..

Anche questa doglianza va disattesa.

La Corte d’appello non ha affatto ampliato l’ambito della pronuncia di condanna in argomento, che ha invece mantenuto ferma, in considerazione del mancato adempimento dell’obbligazione di riparazione assunta dalla società appaltatrice con la già menzionata scrittura del 1 giugno 1992: scrittura che ha dato luogo tra le parti a un nuovo rapporto, per il quale è indifferente che i difetti da eliminare fossero inquadrabili nella previsione dell’art. 1667 o in quella dell’art. 1669 c.c..

I ricorsi debbono pertanto essere entrambi rigettati.

Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, stante la reciproca loro soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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